Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10414 del 20/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10414 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA

divisione

sul ricorso proposto da:
TUMINO Rosaria, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Gaetano
Barone e Angela Barone;
– ricorrente dontro
CAVALIERI Emilio;

intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania in
data 26 giugno 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 19 marzo 2015 dal Consigliere relatore
Dott. Alberto Giusti.

Data pubblicazione: 20/05/2015

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 gennaio 2014, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«La Corte d’appello di Catania, con sentenza resa pub-

2012, ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di
Ragusa aveva rigettato la domanda di scioglimento della
comunione ordinaria, proposta da Rosaria Tumino nei confronti dell’ex marito Emilio Cavalieri, avente ad oggetto un cespite costituito da un appezzamento di terreno e
da un sovrastante fabbricato.
La Corte territoriale, richiamando l’art. 40 della legge
28 febbraio 1985, n. 47, ha rilevato che
all’accoglimento della domanda di divisione era di ostacolo il carattere abusivo del fabbricato realizzato sul
terreno, ed ha altresì escluso l’accoglibilità della
domanda di scioglimento della comunione del solo terreno.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello
la Tumino ha proposto ricorso, con atto notificato il 13
giugno 2013, sulla base di due motivi.
L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa
sede.

Il ricorso è infondato sotto entrambi i motivi in cui è
articolato.
a

2

blica mediante deposito in cancelleria il 26 giugno

La Corte d’appello, infatti, per un verso ha fatto applicazione del principio per cui l’art. 40 della legge
n. 47 del 1985 – che prevede la nullità degli atti inter
vivos aventi ad oggetto diritti reali dai quali non ri-

della licenza o della concessione ad edificare (o di
quella rilasciata in sanatoria) – riguarda anche gli atti di scioglimento della comunione di diritti reali, relativa ad edifici o loro parti, salvo che si versi in
ipotesi di divisione ereditaria, quale atto conclusivo
della vicenda successoria (Sez. Il, l ° febbraio 2010, n.
2313). Per l’altro verso, nel rigettare la domanda di
divisione del solo terreno, la sentenza impugnata ha richiamato il precedente di questa Corte (Sez. Il, 17 gennaio 2003, n. 630), con cui, in fattispecie analoga, è
stata rigettata la domanda di divisione giudiziale della
comunione di un appezzamento di terreno sul quale erano
stati realizzati manufatti abusivi.
Il ricorso può essere avviato alla trattazione in camera
di consiglio per esservi rigettato».
Letta la memoria di parte ricorrente.
Considerato che il Collegio condivide la
di definizione contenuta nella relazione ex art.

cod. proc. civ.;

2

-3-.

proposta

380-bis

sultino, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi

che non colgono nel segno i rilievi critici contenuti nella memoria di parte ricorrente;
che, infatti, non rileva che il fabbricato, oggetto
del giudizio divisionale, sia stato realizzato in epoca

1985, giacché l’art. 40 della legge n. 47 del 1985, applicabile agli edifici realizzati in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della suddetta legge, riguarda gli «atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed
estinzione di diritti di garanzia o di servitù», e quindi comprende non solo gli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali, ma anche quelli di scioglimento della comunione di diritti reali;
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede;
che, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le
condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto
il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al

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anteriore all’entrata in vigore della legge n. 47 del

d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

della sussistenza

dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

La Corte rigetta il ricorso.
Al sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002, inserito dall’art. l, comma 17, della
legge n. 228 del 2012,

dichiara la sussistenza dei pre-

supposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del

comma

1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazio-

P.Q.M.

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