Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10413 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 29/04/2010), n.10413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.M., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Cassano Umberto,

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Edoardo

D’Onofrio, n. 43;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE, in persona del Sindaco pro- tempore;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Milano n. 3183 depositata

il 9 febbraio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza del

primo motivo, con assorbimento degli altri;

sentito, in Camera di consiglio, l’Avvocato Generale Dott. Domenico

Iannelli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che F.M. ha proposto opposizione innanzi al Giudice di pace di Milano avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 32 del 22 marzo 2005, emessa dal direttore del settore polizia municipale del Comune di Garbagnate Milanese, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 211,20 per avere affisso cartelli senza essere in possesso della prescritta autorizzazione, in violazione dell’art. 24 del regolamento sulla disciplina della pubblicità e del D.Lgs. n. 507 del 1993;

che, nella resistenza del Comune, l’adito Giudice di pace, con sentenza depositata il 9 febbraio 2006, ha rigettato il ricorso, osservando, da un lato, che l’opponente ha ammesso i fatti a lui contestati e, dall’altro, che “le altre motivazioni di natura prettamente politiche non rilevano ai fini del presente giudizio”;

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il F. ha proposto ricorso, con atto avviato alla notifica il 17 febbraio 2007, sulla base di quattro motivi;

che l’intimato Comune non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Considerato che con il primo motivo (violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.) il ricorrente si duole che il Giudice di pace non abbia esaminato il motivo di opposizione con il quale si faceva valere la nullità dell’ordinanza-ingiunzione per la mancata audizione dell’interessato;

che il secondo mezzo (violazione dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5) lamenta che il primo giudice non abbia tenuto conto che nella specie non si trattava di un cartello, bensì di un semplice volantino di esiguo formato, nel quale non si diffondeva un messaggio pubblicitario, ma si esprimeva solidarietà ai pendolari di Garbagnate, costretti spesso a viaggiare in condizioni disumane solo per recarsi nei rispettivi luoghi di lavoro;

che con il terzo motivo (violazione dell’art. 2735 cod. civ.) ci si duole che il giudice abbia riconosciuto natura di confessione stragiudiziale alle dichiarazioni rese nell’atto di opposizione;

che con il quarto mezzo (violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993) il ricorrente fa presente che tanto il D.Lgs. n. 507 del 1993, quanto il regolamento comunale sono riferiti esclusivamente a messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, restando esclusi i messaggi per comunicazione ideologica;

che, preliminarmente, occorre rilevare che il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., ma il ricorrente ha omesso di depositare in relativo avviso di ricevimento;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. Un., 14 gennaio 2008, n. 627), la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio; ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2; in caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1;

che in applicazione di detto principio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere emessa, non avendo il Comune di Garbagnate Milanese svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

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