Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10413 del 20/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 10413 Anno 2016
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso 3654-2013 proposto da:
BELLOCCI

BRUNO

BLLBRN29L25D786J,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL CASALE STROZZI 31, presso
lo studio dell’avvocato GIOVANNI SAVONA, rappresentato
e difeso dall’avvocato RAFFAELLO AGEA giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrentecontro

DE BENEDICTIS ALFONSO, NUOVA MAA ASSICURAZIONI SPA,
SARA ASSICURAZIONI SPA;
– intimati –

1

4

Data pubblicazione: 20/05/2016

avverso la sentenza n. 196/2012 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositata il 25/05/2012, R.C.N. 497/2009;
udita la r lazione dc, 11,3 causa svolta nella pubblica
udienza del 18/12/2015 dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PELLECCHIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

2

udito l’Avvocato RAFFAELLO AGEA;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
1. La controversia trae origine da un incidente stradale tra i motocicli
condotti da Alfonso De Benedictis e Bruno Bellucci. Essendo il
motociclo condotto dal Bellucci privo di copertura assicurativa fu
chiamata in causa la Sara Assicurazioni nella veste di impresa designata

Il Tribunale di Perugia, avanti al quale la causa era stata riassunta a
seguito della dichiarazione di incompetenza per valore (determinata da
domanda riconvenzionale) del giudice di pace, ricostruì la dinamica
dell’incidente affermando che il Bellucci stava viaggiando contromano
sulla corsia di spettanza del De Benedictis e determinando, così, Io
scontro frontale fra i due veicoli. Pertanto, il Tribunale accolse la
domanda risarcitoria di De Benedictis e condannò il Bellucci e la Sara al
risarcimento dei danni.
2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Perugia, con
sentenza n. 196 del 25 maggio 2012.
3. Avverso tale decisione, il Bellucci propone ricorso in Cassazione
sulla base di 3 motivi.

3.1 De Benedictis e la Sara Assicurazioni non svolgono attività
difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la “violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 360, 1 comma, n. 5) c.p.c.; illogicità e/o
contraddittorietà manifeste”.
Si lamenta il Bellucci che il giudice del merito ha errato perché gli
attribuisce l’esclusiva responsabilità della causazione dell’incidente
3

per l’Umbria del fondo vittime della strada.

”sulla base degli accertamenti eseguiti dagli agenti intervenuti sul posto
e sulla base della loro descrizione dei danni subiti dai mezzi”.

4.2. Con il secondo motivo il Bellucci, denuncia la “violazione e/o falsa
applicazione degli articoli 2054 c.c. 112 e 115 c.p.c. anche in relazione
all’articolo 360 n. 3 c.p.c.: omessa pronuncia su specifici punti oggetto

contraddittorietà manifeste”.
11 ricorrente sostiene che la Corte d’Appello ha errato perché gli ha
attribuito la responsabilità dell’incidente in via esclusiva ritenendo
superata la presunzione di cui all’art. 2054 c.c..

4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la “violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 2043, 2056 e 2059 c.c. nonché degli articoli 91,
92, 112, 183 e 184 c.p.c. in relazione all’articolo 360 n. 3) c.p.c.; omessa
pronuncia su specifici punti oggetto di gravame; illogicità e/o
contraddittorietà manifeste”.
Il Bellucci si duole del quantum di risarcimento e sulle spese giudiziali
riconosciute al De Benedictis.

5. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono tutti in
parte infondati ed in parte inammissibili.
Sono inammissibili laddove prospettano, in maniera generica ed
attraverso una superficiale esposizione della vicenda, una serie di
questioni di fatto tendenti ad ottenere dalla Corte di legittimità una
nuova e diversa valutazione del merito della controversia.
1 ricorrenti pur denunciando, apparentemente, violazione di legge ed
una insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza di
secondo grado, chiedono in realtà a questa Corte di pronunciarsi ed
interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede
4

di gravame; omesso esame di prove proposte dalle parti; illogicità e/o

mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di
legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale
ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le
valutazioni di quei fatti espresse dal giudice di appello – non condivise e
per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più

Inoltre è principio consolidato di questa Corte che con la proposizione
del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in
discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto
dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione
disponibili ed in sé coerente. L’apprezzamento dei fatti e delle prove,
infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che
nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e
valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il
profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la
valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare
le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove,
controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze
probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione
(Cass. 7921/2011). Tra l’altro il giudice del merito con motivazione
congrua e scevra da vizi logico giuridici ha evidenziato che sia sulla base
di accertamenti eseguiti dagli agenti intervenuti sul posto, sia sulla base
della loro descrizione dei danni subiti dai mezzi, la causazione
dell’incidente dovesse essere attribuita al Bellucci.
Per quanto riguarda poi il terzo motivo, oltre a quanto detto
precedentemente, si ravvisa un difetto di autosufficienza in quanto si fa
riferimento a documenti (spese, Ctu) senza indicare dove siano stati
depositali ( Cass. S.U. n. 7161/2010 ; Cass. S.U. n. 28547/2008).

5

consone alle proprie aspettative (Cass. n. 21381/2006).

6. In considerazione che gli intimati non hanno svolto attività difensiva
nulla spese.

P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.

Civile della Corte suprema di Cassazione in data 18 dicembre 2015.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA