Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10413 del 20/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10413 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

ORDINANZA

preliminare

sul ricorso proposto da:

PURGATO Vittorio e FERRARA Dora, rappresentati e difesi,

Data pubblicazione: 20/05/2015

in forza di procura speciale a margine del ricorso, da-4 ,a_ cuasiuj os
gli Avv. Leonida Maria Gabrieli e Maria Carmela Picanello, con domicilio eletto in Roma alla via Mordini,
n. 14, presso l’Avv. Giovanni Petrillo (studio legale
Tramonti);
– ricorrenti –

contro
PURGATO Pasquale, rappresentato e difeso, in forza di
procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv.
Andrea Federico e Tommaso Castiello, con domicilio eletto nello studio dell’Avv. Maria Giovanna Ruo in

Roma,

via Trionfale, n. 6551;
– controricorrente –

59.95

otAi

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli in
data 18 dicembre 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 19 marzo 2015 dal Consigliere relatore

Ritenuto che il consigliere designato ha deposita-

to, in data 17 gennaio 2014, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
«Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 18 dicembre 2012, la Corte d’appello di Napoli,
in accoglimento dell’impugnazione principale proposta da
>
.

Pasquale Purgato nei confronti di Vittorio Purgato e Dora Ferrara, ha disposto – in riforma dell’impugnata pronuncia – il trasferimento

ex art. 2932 cod. civ., con

effetto dal passaggio in giudicato, dell’immobile sito
in San Marcellino alla via Provinciale Aversa – Villa
Literno, consistente in un locale terraneo, avendone Pasquale Purgato corrisposto ai promittenti venditori
l’intero prezzo pattuito a seguito del preliminare in
data 12 aprile 1983.
Per quanto qui ancora rileva, la Corte distrettuale ha
accolto la censura rivolta contro la sentenza di primo
grado per avere questa dichiarato la nullità del preliminare perché non contenente la dichiarazione ex art. 40
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, vale a dire la di-

– 2 –

Dott. Alberto Giusti.

chiarazione dell’alienante circa gli estremi della concessione edilizia o di quella rilasciata in sanatoria.
A tale fine la Corte di Napoli ha osservato che la suddetta dichiarazione deve essere contenuta nell’atto de-

che in ogni caso l’immobile per cui è causa è anteriore
al 2 settembre 1967.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello
Vittorio Purgato e Dora Ferrara hanno proposto ricorso,
con atto notificato il 12 giugno 2013, sulla base di un
unico motivo.
a

L’intimato ha re”sistito con controricorso.
Con l’unico mezzo, i ricorrenti denunciano violazione e
falsa applicazione dell’art. 40 della legge n. 47 del
1985, mancato esame di un punto decisivo della controversia e nullità della sentenza.
Il motivo appare infondato, essendosi la sentenza impugnata attenuta al principio secondo cui, in tema di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto di compravendita di un immobile, la sussistenza della
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui
all’art. 40 della legge n. 47 del 1985, rilasciata dal
proprietario o da altro avente titolo, attestante
l’inizio dell’opera in data anteriore al 2 settembre
1967, non costituisce un presupposto della domanda, ben-

finitivo di compravendita e non già nel preliminare, e

sì una condizione dell’azione, che può intervenire anche
in corso di causa e sino al momento della decisione della lite (Sez. Un., 11 novembre 2009, n. 23825). E nella
specie il promissario acquirente, prima della decisione

tutiva di atto di notorietà attestante che l’immobile in
questione è stato costruito prima del 1 0 settembre 1967
e che successivamente non sono stati compiuti in esso
interventi edilizi comportanti la necessità della domanda di sanatoria.
Il ricorso può essere avviato alla trattazione in camera
di consiglio per esservi rigettato».
Considerato che il Collegio condivide la proposta

di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis
cod. proc. civ., alla quale non sono stati mossi rilievi
critici;
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate
come da dispositivo, seguono la soccombenza;
che, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le
condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. l, comma
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – Legge di stabilità 2013),

4

che ha aggiunto

della causa in appello, ha prodotto dichiarazione sosti-

il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

della sussistenza

dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna

i ricorren-

ti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che

liquida

in

complessivi euro 2.700, di cui euro 2.500 per compensi,
oltre a spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13,

comma 1-quater,

del d.P.R.

n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della
legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dél-,
la VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazio-

pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

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