Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10413 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 12/05/2011), n.10413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

TORINO CALCIO SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 15/2005 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 25/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2011 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il ricorrente l’Avvocato FIORENTINO SERGIO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

l’accoglimento del 1^ motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero della Economia e delle Finanze e la Agenzia delle Entrate propongono ricorso per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 15/33/05 in data 14-3-2005 depositata il 25-5-2005, confermativa della sentenza della CTP di Torino che su ricorso di Torino Calcio s.p.a. aveva annullato una cartella di pagamento relativa alla applicazione di sanzioni ed interessi per ritardato pagamento di ritenute alla fonte relative ad IRPEF del 1992 emessa in forza di controllo formale ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis sul rilievo che la formulazione di detta norma di legge, vigente “ratione temporis” non consentiva la applicazione di sanzioni ed interessi. La società intimata non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, deve essere rilevata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero della Economia e della Finanze: nel caso di specie al giudizio innanzi la Commissione Regionale ha partecipato l’ufficio periferico di Torino della Agenzia delle Entrate, successore a titolo particolare del Ministero, ed il contraddittorio è stato accettato dal contribuente senza sollevare alcuna eccezione sulla mancata partecipazione del Ministero, che così risulta, come costantemente ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte, (ex plurimis v. Cass. n. 3557/2005) estromesso implicitamente dal giudizio, con la conseguenza che la legittimazione a proporre ricorso per cassazione sussisteva unicamente in capo alla Agenzia.

Con il primo motivo questa deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4, non avendo preso in considerazione la Commissione il motivo di appello in cui la Agenzia sosteneva che la iscrizione a ruolo degli interessi e sanzioni era consentita dal D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 9 e 98, a prescindere quindi dalla applicabilità del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis.

Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 36 bis cit.

sostenendo che la riforma di detta disposizione di legge, che consentiva di rilevare con controllo formale la tempestività degli accertamenti e quindi la applicazione di interessi, entrata in vigore l’8-12-1993, era applicabile alla fattispecie in cui la dichiarazione dei redditi del 1992 era stata presentata il 29 ottobre 1993, in quanto alla data dell’accertamento, avvenuta dopo tale data e nei termini di cui all’art. 36 bis, la nuova formulazione era già in vigore.

Con il terzo motivo la Agenzia deduce violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 9 e 98, ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, reiterando le osservazioni sulla rilevanza delle norme in questione ignorate dal giudice di appello.

Per motivi di priorità logica, essendo pacifico che la cartella era stata emessa in forza della ritenuta applicabilità del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, deve esaminarsi il secondo motivo. Questo è infondato. Rettamente la Commissione di appello ha rilevato che la riforma dell’art. 36 bis operata con il D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito con L. 27 luglio 1994, n. 473, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. p) del testo di legge, che consente il controllo della tempestività del versamenti, non si applica alla dichiarazione in questione, presentata il 29 ottobre 1993. Infatti, la disposizione normativa che regola la entrata in vigore della riforma , al comma 9 dello stesso art. 1, recita testualmente: “le disposizioni del comma 1, lett. p) si applicano alle liquidazioni effettuate sulla base delle dichiarazioni presentate a partire dalla data dell’8 dicembre 1993”. E’ pertanto non controvertibile che ai fini di cui sopra non rileva il termine per procedere a controllo, come sostiene l’Ufficio, bensì la data di presentazione della dichiarazione, che si colloca in data anteriore alla entrata in vigore della riforma.

Il primo motivo è invece inammissibile. Non sussiste violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto la applicabilità alternativa degli D.P.R. n. 602, artt. 9 e 98, rispetto all’art. 36 bis citato non costituisce motivo autonomo concernente un diverso capo della domanda, bensì questione giuridica attinente il trattamento normativo dello stesso oggetto in precedenza considerato.

Il terzo motivo è invece fondato, in quanto la omessa considerazione della applicabilità o meno delle norme citate sopra da parte della Commissione (che aveva dato atto della prospettazione formulata a proposito dall’Ufficio in atto di appello) costituisce indubbiamente una omissione di motivazione su di un punto essenziale della controversia. A tale omissione può ovviarsi in questa sede di legittimità con la applicazione diretta delle norme citate, che effettivamente risultano applicabili “ratione temporis” e consentono all’Ufficio di controllare la tempestività dei versamenti, e, in caso di ritardo, di applicare interessi e sanzioni iscrivendoli direttamente a ruolo.

La sentenza deve quindi essere cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con reiezione del ricorso introduttivo della contribuente. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero; rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso della Agenzia; accoglie il terzo; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Condanna la contribuente alla rifusione delle spese a favore della Agenzia, che liquida per questa fase in Euro 2.500,00 di cui Euro 200 per esborsi oltre accessori di legge, ed in Euro 1.500 per ciascuno dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

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