Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10413 del 01/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 01/06/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 01/06/2020), n.10413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29123-2016 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministero pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– ricorrente –

contro

F.R., G.M.A.,

M.F.A., C.I., elettivamente domiciliati in ROMA, SALITA

DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B, presso lo studio dell’avvocato

DOMENICO NASO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1529/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/06/2016 R.G.N. 2452/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/11/2019 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Dr. GABRIELLA D’AVANZO;

udito l’Avvocato GALLEANO SERGIO NATALE EDOARDO per delega verbale

Avvocato DOMENICO NASO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La sentenza della Corte d’appello di Roma attualmente impugnata (pubblicata il 3 giugno novembre 2016) in parziale accoglimento dell’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 716/2012 da C.I., M.F.A., F.R. e G.M.A. – tutti assunti alle dipendenze del Ministero della Istruzione, dell’Università e della Ricerca (d’ora in poi:MIUR) con reiterati contratti di lavoro a tempo determinato – condanna il MIUR al risarcimento dei danni subiti da ciascuno dei ricorrenti in conseguenza dell’abusivo ricorso a tale tipologia contrattuale (con esclusione di F.R., per il quale l’abuso e stato escluso) che liquida rispettivamente, in “5, 5,5 e 6,5 mensilità” (pag. 11 della sentenza) dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre ad una ulteriore mensilità a ciascuno per accessori.

La Corte territoriale, dopo aver dato atto che il Tribunale aveva dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere essendo stati tutti i lavoratori immessi nei ruoli, ha ritenuto fondato il motivo di appello proposto da questi ultimi e, dunque, sussistente l’abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati per la copertura di cattedre e posti vacanti su organico di diritto (eccetto che per il F.), escludendo che la stabilizzazione possa essere ritenuta sanzione sufficiente ad eliminare il danno.

Circa la relativa misura, la Corte ha applicato la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, e ha riconosciuto cinque mensilità della retribuzione globale di fatto da ultimo percepita, alla quale ha aggiunto mezza mensilità per ogni ulteriore contratto successivo a partire dal terzo.

Infine (con pronuncia resa solo nella, motivazione e non, anche nel dispositivo, dandosene però atto nel corpo della sentenza), ha condannato il MIUR a corrispondere a tutti i lavoratori le differenze stipendiali conseguenti all’accertamento del loro diritto alla progressione in ragione dell’anzianità di servizio maturata, in applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori di cui alla clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE (oltre che del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6).

2. La causa, dapprima avviata alla trattazione camerale dinanzi alla VI sezione-Lavoro, è stata rimessa a questa Sezione con ordinanza 4123/2018 per la trattazione in pubblica udienza considerandosi opportuno un approfondimento sulla questione della permanenza, o meno, del diritto al risarcimento del danno anche in ipotesi di intervenuta stabilizzazione a seguito della L. n. 107 del 2015, questione rimessa alla Corte di Giustizia UE dalla Corte di appello di Trento con decisione del 17 luglio 2017 e della quale nel presente giudizio si sollecita un nuovo rinvio pregiudiziale anche da parte della Corte di legittimità.

3. La Corte di giustizia con sentenza 8 maggio 2019, C-494/17 ha esaminato la suddetta questione.

4. Il ricorso del MIUR domanda la cassazione della sentenza per un unico, articolato motivo; C.I., M.F.A., F.R. e G.M.A. resistono con controricorso.

5. Tutte le parti depositano anche memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I – Sintesi delle censure.

1. Con l’unico motivo di ricorso il MIUR contesta in via prioritaria il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno, disposto nonostante l’avvenuta immissione in ruolo dei docenti a seguito del piano straordinario di assunzioni predisposto dallo stesso MIUR a partire dall’1 settembre 2015.

II – Esame delle censure.

2. Il ricorso deve essere accolto, per le ragioni di seguito esposte.

3. La questione qui dibattuta è stata esaminata in molteplici decisioni di questa Corte a partire dalle sentenze n. 22558 e n. 23868 del 2016, ove sono stati affermati principi di diritto – poi richiamati in numerose altre pronunce successive (vedi, fra le tante: Cass. n. 3474, n. 3473, n. 3472 del 2020; Cass. n. 30573, n. 20918, n. 19270 del 2019 e Cass. n. 28635, n. 26356, n. 26353, n. 6323 del 2018) – cui si è pervenuti sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia in plurime sentenze in materia.

I principi affermati nelle suindicate decisioni devono essere ribaditi, per le ragioni tutte indicate nelle relative motivazioni, da intendere qui trascritte ex art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto il presente ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a rimeditare gli orientamenti già espressi.

4. In particolare, con riguardo alla presente fattispecie, va ricordato che è stato affermato che:

a) nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data da 10 luglio 2001 e prima dell’entrata in vigore della L. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l’immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto (vedi, per tutte Cass. n. 16336 del 2017);

b) nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, comma 1, realizzatesi prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” la misura della stabilizzazione prevista nella citata L. n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109″ (Cass. n. 3472 del 2020 cit.).

5. Di recente tali principi sono stati confermati alla luce della sentenza dalla Corte di giustizia UE nella 8 maggio 2019, causa C494/17, Rossato (vedi, in particolare sentenze 12 febbraio 2020, n. 3472 e n. 3473 alle cui motivazioni si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c..

6. In tali sentenze è stato, in sintesi, precisato che:

a) avuto riguardo ai principi affermati dalla Corte di Giustizia nella suindicata sentenza deve essere oggi ribadito (punto 84 della sentenza di questa Corte n. 22552 del 2016) che l’immissione in ruolo scelta dal legislatore italiano del 2015 rappresenta una delle misure alternative, idonee a sanzionare e a cancellare l’illecito comunitario, individuate dalla Corte di Giustizia, che si è compendiato nella indebita reiterazione da parte della P.A. datrice di lavoro di contratti a tempo determinato;

b) vanno richiamate al riguardo richiamate le considerazioni svolte da questa Corte nella citata sentenza n. 22552 del 2016 a proposito del rilievo da attribuire (p. n. 79), con riguardo alle posizioni coinvolte nella disciplina del nuovo regime, “alle disposizioni transitorie contenute nella L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 95 che hanno autorizzato il MIUR, per l’anno 2015/2016, ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all’esito delle immissioni in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell’art. 399 del T.U. di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012” ed alla circostanza che (punto n. 80) “il comma 97 della legge in esame stabilisce che si tratta di un concorso “riservato” ai soggetti iscritti, alla data di entrata in vigore della legge, (a) nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Miur n. 82/2012 e (b) nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 605, lett. c), e successive modificazioni (la disposizione è conforme all’art. 97, comma 4, u.p., ex multis, Corte Cost., sentenze nn. 134/2014; 217/2012; 89/2003; 320/1997; 205/1996, dianzi richiamate)”;

c) come ritenuto nella sentenza di questa Corte n. 22552 del 2016 (pp. nn. 81 e 82) la strada satisfattiva della immissione in ruolo con previsione rigorosa dei tempi, costituisce ad un tempo una sanzione e, dal punto di vista del beneficiario, una riparazione “in linea di principio la più ragionevole e soddisfacente tanto per lo Stato che vede assicurata la indispensabile provvista di docenti stabili – quanto per il richiedente, in quanto gli attribuisce il bene della vita, la cui certezza di acquisizione era stata lesa dalla condotta inadempiente realizzata dalla Amministrazione”, ed è stato considerato (p. n. 83) che la stabilizzazione è “ben più satisfattiva di quella per equivalente che sarebbe spettata al personale scolastico assunto con una serie ripetuta e non consentita di contratti a termine sulla scorta del “diritto vivente” costituito dai principi affermati dalle SSUU di questa Corte nella sentenza n. 5072/2016…” ed ai quali la sentenza n. 22552/2016 ha dato continuità;

d) inoltre, deve oggi essere ribadito il principio secondo cui anche l’immissione in ruolo effettuata sulla base del sistema di avanzamento reso possibile dalle previgenti regole sul reclutamento rispetta i principi di equivalenza ed effettività (p. n. 85 della sentenza n. 22552 del 2016) poichè “il soggetto leso dall’abusivo ricorso ai contratti a termine ha, comunque, ottenuto, per il (tardivo, imprevedibile nè atteso) funzionamento del sistema di reiterate assunzioni, il medesimo “bene della vita” per il riconoscimento del quale ha agito in giudizio: ed in tal guisa l’abuso perpetrato e l’illecito commessi sono stati, rispettivamente, oggettivamente represso e tendenzialmente riparato”;

e) con riguardo alla repressione dell’abuso e dell’illecito vanno richiamate, ancora una volta le considerazioni già svolte da questa Corte nella sentenza n. 22552 del 2016 (p. n. 26) sulla definitiva perdita di efficacia per entrambe le categorie di personale (docente e ATA), delle graduatorie ad esaurimento effettivamente esaurite (L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 105), sulla cadenza triennale dei concorsi, da indire su base regionale tenendo conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nel piano dell’offerta formativa, sulla efficacia egualmente triennale delle graduatorie concorsuali (L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 113), sulla previsione (L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 131) di un limite alla reiterazione delle supplenze, che a decorrere dal 10 settembre 2016 non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi;

f) va precisato che l’abrogazione della L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 131, disposta dalla D.L. luglio 2018, n. 87, art. 4-bis, comma 1, convertito dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, non è applicabile “ratione temporis” alle fattispecie come quella in esame;

g) l’equivalenza e l’effettività dell’immissione in ruolo ottenuta secondo il sistema di avanzamento previsto dalle previgenti regole di reclutamento ovvero in forza del piano straordinario di assunzioni è stato, d’altra parte, riconosciuto anche dalla sentenza della Corte di Giustizia nella sentenza Rossato (pp. nn. 34-37);

h) con riguardo alla conformità alla clausola 4 dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE) della disciplina interna (di fonte legale e di negoziazione collettiva) relativa alla ricostruzione della carriera del personale docente della scuola (nei casi in cui l’immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, disciplina che fa discendere effetti giuridici ed economici dall’anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto) nel rispetto del dovere di conformazione del diritto interno a quello UE questa Corte, ritenuta preclusa l’interpretazione conforme, ha affermato che “In tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell’amministrazione scolastica, il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall’art. 489 stesso decreto, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto “ab origine” a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l’altro, nè applicare la regola dell’equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l’anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l’assunto a tempo indeterminato”.

7. Nella specie è pacifico che tutti i controricorrenti sono stati immessi in ruolo e che la Corte d’appello ha escluso che la stabilizzazione potesse essere ritenuta sanzione sufficiente ad eliminare il danno.

8. E’ quindi indubbio che tale statuizione della Corte territoriale non sia conforme ai principi affermati da questa Corte, in linea con la giurisprudenza della CGUE (ivi compresa la recente sentenza Rossato).

In base a tali principi i controricorrenti per via dell’immissione in ruolo hanno ottenuto il bene della vita per il quale hanno agito in giudizio, senza che rilevi, per quanto innanzi osservato, la circostanza che la stabilizzazione sia, o meno, avvenuta per mezzo di interventi diversi da quelli previsti nella L. n. 107 del 2015.

9. L’anzidetta circostanza di fatto, peraltro riferita anche nella sentenza impugnata, non può ritenersi estranea al giudizio di legittimità in quanto intimamente correlata alla questione di diritto della risarcibilità del danno nelle ipotesi di intervenuta stabilizzazione ed allo “ius superveniens” costituito dalla più volte richiamata sentenza della CGUE Rossato, che ha efficacia immediata nell’ordinamento nazionale.

III – Conclusioni.

10. Il ricorso va, pertanto accolto e a ciò consegue la cassazione della decisione impugnata.

11. Non risulta dalla sentenza impugnata, dal controricorso, nonchè dal ricorso, che i controricorrenti abbiano, nell’originaria domanda, allegato l’esistenza di danni ulteriori e diversi rispetto a quelli “risarciti” dalla immissione in ruolo, la cui prova grava sul lavoratore e che comunque non potrebbero identificarsi con quelli “da mancata conversione e quindi da perdita del posto di lavoro”, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 5072 del 2016.

12. Non essendo, pertanto, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta nei confronti dell’odierno ricorrente.

13. La complessità della questione giuridica, risolta sulla base della pronuncia della Corte di Giustizia intervenuta in corso di causa, giustifica la integrale compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda. Dichiara compensate le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 27 aprile 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2020

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