Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10412 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 29/04/2010), n.10412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ALLEANZA NAZIONALE, in persona del Presidente pro-tempore,

rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del

ricorso, dall’Avv. Andriani Riccardo, elettivamente domiciliata nel

suo studio in Roma, via Germanico, n. 211;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e

difeso dall’Avv. Delfini Angelo, elettivamente domiciliato presso gli

Uffici dell’Avvocatura comunale in Roma, via del Tempio di Giove, n.

21;

– controricorrente –

e contro

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA, in persona del Prefetto pro

– tempore;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 8463 depositata il

16 febbraio 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo, che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza,

conclusioni alle quali si è riportato, in camera di consiglio,

l’Avvocato Generale Dott. Domenico Iannelli.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che, con sentenza depositata il 16 febbraio 2006, il Giudice di pace di Roma – giudicando sull’opposizione proposta da Alleanza Nazionale avverso n. 68 ordinanze-ingiunzione emesse dal Prefetto di Roma, ciascuna irrogante il pagamento della somma di Euro 686,00 per violazione dell’art. 23 C.d.S., – ha dichiarato inammissibile il ricorso “per inosservanza delle norme regolanti la competenza”, rilevando che l’importo complessivo di Euro 46.448, corrispondente alla somma degli importi recati nelle singole ordinanze- ingiunzione, si colloca oltre il limite di euro 15.493,71, entro il quale è fissata la competenza del giudice di pace;

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace Alleanza Nazionale ha proposto ricorso, con atto notificato il 12 ed il 13 febbraio 2007, sulla base di due motivi;

che il Comune di Roma ha resistito con controricorso, mentre l’intimato Ufficio territoriale del Governo non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Considerato che con il primo motivo (violazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 bis) la parte ricorrente deduce che la competenza del giudice di pace si radica sulla base della sanzione edittale prevista per le singole violazioni contestate, anche qualora con la medesima opposizione si impugnino più sanzioni amministrative, a prescindere dalla somma delle sanzioni in concreto irrogate;

che il motivo è fondato;

che, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati nella L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 bis, l’opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa per violazione del codice della strada si propone davanti al giudice di pace, essendo prevista la competenza del tribunale, in luogo del giudice di pace, “se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a L. trenta milioni”;

che l’attribuzione della competenza per materia al giudice di pace in relazione alla natura della controversia resta insensibile alla previsione del cumulo delle domande di cui all’art. 10 cod. proc. civ., comma 2, nel senso che, se una o più domande rientrano nella competenza per materia di un determinato giudice, esse non possono costituire addendi per la determinazione del valore della causa (Cass., Sez. 2^, 27 luglio 2005, n. 15694, Cass., Sez. 2^, 24 settembre 2007, n. 19598);

che l’art. 104 cod. proc. civ., nel prevedere la possibilità di proporre nei confronti della stessa parte più domande, non altrimenti connesse, nello stesso processo, non consente, per l’espresso richiamo all’art. 10 cod. proc. civ., comma 2, la deroga alla competenza per materia, ma soltanto a quella per valore (Cass., Sez. 1^, 16 dicembre 1996, n. 11212; Cass., Sez. 2^, 23 agosto 2002, n. 12459; Cass., Sez. 2^, 24 settembre 2007, n. 19598, cit.);

che, pertanto, poichè per le violazioni contestate alla parte ricorrente l’art. 23 C.d.S., prevede una sanzione amministrativa da Euro 370,00 ad Euro 1.485,00 ha errato il Giudice di pace adito a dichiararsi incompetente, non rilevando – avuto riguardo ai criteri di competenza per materia stabiliti dalla L. n. 689 del 1981, art. 22 bis – la circostanza che la parte ingiunta abbia proposto opposizione avverso 68 ordinanze e che il cumulo delle sanzioni recate da ciascuna di esse superi il tetto di L. trenta milioni;

che l’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del secondo mezzo, con il quale – deducendo la violazione degli artt. 38, 50 e 112 cod. proc. civ. – ci si duole che il primo giudice, anzichè dichiarare la propria incompetenza e rimettere le parti dinanzi al tribunale ritenuto (erroneamente) competente, abbia addirittura dichiarato inammissibile la domanda;

che, pertanto, accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, dovendosi dichiarare la competenza del Giudice di pace di Roma;

che sulle spese del giudizio di cassazione provvedere il giudice del merito.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Giudice di pace di Roma; rimette la pronuncia sulle spese al giudice del merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

 

 

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