Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10412 del 27/04/2017


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Cassazione civile, sez. un., 27/04/2017, (ud. 04/04/2017, dep.27/04/2017),  n. 10412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Primo Pres. f. f. –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente Sezione –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17019-2015 proposto da:

COMUNE DI BIRORI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso lo studio

dell’avvocato STEFANIA SARACENI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROSARIA MANCONI;

– ricorrente –

contro

FAMCO ALLEVAMENTI DI A.U. & C. S.N.C., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata

e difesa dall’avvocato Longheu Giuseppe;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata in

data 23/12/2014.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

FUZIO RICCARDO, che ha concluso per il rigetto del ricorso e la

declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario;

udito l’Avvocato Stefania Saraceni.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza impugnata, pubblicata il 23 dicembre 2014, la Corte di appello di Cagliari – sezione specializzata agraria ha accolto l’appello proposto dalla FAMCO Allevamenti di A.U. & C. snc nei confronti del Comune di Birori, avverso la sentenza del Tribunale di Oristano – sezione specializzata agraria del 10 giugno 2014. Con questa era stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, relativamente alla controversia introdotta dalla società per l’accertamento di un rapporto agrario intercorso col Comune in forza di una concessione, a titolo gratuito, di un terreno di proprietà comunale, già gravato da uso civico, scaduta e non rinnovata; con domanda di condanna del Comune al pagamento dell’indennità per addizioni e miglioramenti eseguiti sul fondo oggetto di concessione, ai sensi della L. n. 203 del 1982, art. 17.

La Corte d’appello – dopo avere escluso che fosse stato richiesto al giudice di sindacare il contenuto del provvedimento amministrativo di concessione e quindi l’esercizio del potere autoritativo della p.a. espressosi con l’emanazione di quel provvedimento, come affermato dal primo giudice – ha ritenuto che la controversia investa unicamente profili contrassegnati da un contenuto patrimoniale attinente al rapporto interno tra la p.a. concedente ed il concessionario del bene. Accolto perciò il gravame, la Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario ed ha rimesso le parti dinanzi al primo giudice ai sensi dell’art. 353 c.p.c., condannando l’appellante al pagamento delle spese del grado.

2. Il Comune di Birori ha proposto ricorso per Cassazione con tre motivi.

La FAMCO Allevamenti di A.U. & C. snc si è difesa con controricorso.

La controricorrente ha depositato istanza per la liquidazione delle spese sostenute nel procedimento inibitorio radicato dal Comune di Birori dinanzi alla Corte di Appello di Cagliari, concluso con ordinanza di rigetto n. 4/2016, depositata in data 23 febbraio 2016.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo si denuncia “illogicità ed erroneità della motivazione – erronea interpretazione e falsa applicazione delle norme di diritto- erronea e falsa applicazione della L. n. 1034 del 1971, art. 5 e dell’art. 133 codice amministrativo”.

Il ricorrente individua la ragione dell’erroneità della decisione nel fatto che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto della richiesta, da parte della società, di qualificazione del rapporto sottostante la concessione di bene pubblico. Poichè il rapporto è sorto in forza di questa concessione – e non sarebbe perciò riconducibile ad un contratto di natura privatistica, difettando il requisito della posizione paritetica delle parti – la controversia concernente l’indennità per miglioramenti, poichè non limitata alla mera quantificazione delle somme dovute al concessionario, ma riguardante anche il contenuto della concessione e la natura del rapporto relativo, secondo il ricorrente, rientrerebbe nella cognizione del giudice amministrativo.

1.1. Il motivo è infondato.

Per come evidenziato dal giudice d’appello, la società concessionaria non pone in discussione il contenuto della concessione, in quanto non chiede al giudice di delibarne la legittimità in riferimento all’esercizio del potere autoritativo da parte del Comune che ha emanato il provvedimento.

Piuttosto, sostiene che, in forza od in conseguenza della concessione, sarebbe sorto tra le parti un rapporto agrario, del quale chiede l’accertamento, onde ottenere la condanna del Comune al pagamento dell’indennità per migliorie ed addizioni prevista dalla L. n. 203 del 1982, art. 17.

La domanda della società originaria attrice non comporta alcun sindacato del giudice sul provvedimento di concessione.

Non rileva pertanto la giurisprudenza richiamata dal Comune, riferita alle controversie che abbiano ad oggetto la delibazione e la qualificazione del rapporto concessorio così come delineato nel provvedimento di concessione.

Rileva, invece, l’orientamento giurisprudenziale – pure impropriamente richiamato a sostegno delle ragioni del ricorrente – per il quale “In materia di concessioni amministrative, le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi, riservate dalla L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 5, comma 2, (oggi art. 133 cod. amm.), alla giurisdizione del giudice ordinario sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali; quando, invece, la controversia coinvolga la verifica dell’azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero quando investa l’esercizio di poteri discrezionali – valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali (sia sull’ “an” che sul “quantum”), la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo” (così Cass. S.U., 24 giugno 2011, n. 13903, nonchè, tra le altre, Cass. S.U., 12 ottobre 2011, n. 20939 e Cass. S.U. 25 novembre 2011, n. 24902).

1.2. In senso contrario non vale richiamare l’art. 4 della concessione tra il Comune di Birori e la società FAMCO Allevamenti, che prevedeva il diritto dell’ente territoriale di acquisire al proprio patrimonio ogni bene o pertinenza esistente sul terreno e le attrezzature, alla scadenza del ventennio, senza previsione di corrispettivo o di indennità da parte del concessionario.

La società originaria attrice non ha in alcun modo contestato il contenuto nè la validità della clausola, che, come osservato dal giudice a quo, resta ferma.

Si tratta piuttosto di verificare quali siano, nel caso concreto, le conseguenze di detta previsione nel rapporto interno tra concedente e concessionario. Questi, nel presente giudizio, si trovano contrapposti pariteticamente secondo lo schema obblighi – pretese, essendo controversa soltanto l’applicabilità o meno, per la definizione di siffatte obbligazioni, della disciplina dei rapporti agrari.

Il primo motivo di ricorso va perciò rigettato.

2. Col secondo motivo, deducendo vizi di motivazione e violazione degli artt. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., il ricorrente ripropone un’eccezione di giudicato, formulata già nei gradi di merito, in riferimento ad un’ordinanza di questa Corte di Cassazione, pronunciata in sede di regolamento di competenza, in data 8 novembre 2012 n. 19340, con la quale, in altro giudizio tra le stesse parti, riguardante il medesimo rapporto, era stabilita la competenza del giudice ordinario, e non della sezione specializzata agraria.

2.1 Il motivo è inammissibile poichè non attiene alla questione di giurisdizione decisa con la sentenza impugnata.

Va infatti ribadito che qualora il giudice di primo grado dichiari il difetto di giurisdizione sulla domanda, ritenendo che questa solleciti una pronuncia del giudice amministrativo, il giudice di secondo grado che, pur attraverso una diversa qualificazione della domanda stessa, affermi la giurisdizione negata dalla prima sentenza, deve fare applicazione dell’art. 353 c.p.c., indipendentemente dal fatto che le parti abbiano formulato conclusioni di merito, e rimettere la causa al primo giudice con la conseguenza che, ove a ciò non provveda, statuendo nel merito, la sentenza è nulla e la cassazione della relativa pronuncia deve essere disposta direttamente con rinvio al primo giudice (cfr., tra le altre, recentemente Cass. S.U., 20 maggio 2014, n. 11027).

Ne consegue che è precluso, anche in sede di impugnazione della sentenza di secondo grado che abbia affermato la giurisdizione negata dal primo giudice, con rimessione della causa ai sensi dell’art. 353 c.c., l’esame di questioni attinenti al merito, che vanno eventualmente riproposte al giudice di primo grado dinanzi al quale la causa è stata rimessa.

Il secondo motivo di ricorso è perciò inammissibile.

3. Il terzo motivo, col quale il ricorrente censura la condanna al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, è infondato poichè il giudice ha correttamente applicato il criterio della soccombenza.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

La decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità, nonchè del procedimento di inibitoria svoltosi dinanzi alla Corte di Appello di Cagliari, va rimessa al giudice del merito, dinanzi al quale il giudizio prosegue.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, poichè si tratta di causa esente, in quanto di competenza della sezione specializzata agraria.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Spese rimesse.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

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