Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10412 del 20/05/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 10412 Anno 2016
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 3349-2013 proposto da:
BULCIOLU FRANCESCO BLCFNC46B17I312T, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CORSICA 6, presso lo studio
dell’avvocato MARCO BIELLI, rappresentato e difeso
dall’avvocato FRANCO NICOLA SECHI giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrentecontro

FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA, in persona dell’avv.
Vittorio Rispoli, in qualità di Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

1

Data pubblicazione: 20/05/2016

in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio
dell’avvocato PAOLO GELLI, che la rappresenta e
difende giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente-

LUCIANO MARIO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 753/2011 della CORTE D’APPELLO
DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI,
depositata il 18/11/2011, R.G.N. 14/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/12/2015 dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PELLECCHIA;
udito l’Avvocato MARCO BIELLI per delega;
udito l’Avvocato PILADE PERROTTI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis n.1
c.p.c. e condanna aggravata alle spese.

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nonché contro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
1. La controversia trae origine dalla richiesta di risarcimento del danno
di Luciano Mario avanzata nei confronti di Francesco Bulcioli per aver
il primo urtato contro l’escavatore di proprietà di quest’ultimo, lasciato
in sosta incustodito e privo di segnalazione sulla sede stradale priva di

Si costituì il Bulciolu chiamando in causa ai fini della manleva la Fata
Assicurazioni che costituitasi eccepì il proprio difetto di legittimazione
passiva non risultando assicurato alcun mezzo. Ed in ogni caso perché
trattandosi di sinistro verificatosi sulla strada pubblica e non su strada
chiusa al pubblico (conformemente a quanto previsto alla lettera G
delle condizioni generali di contratto).
Il Tribunale di Tempio Pausania accolse la domanda attorea e ritenne il
Bulciolu esclusivo responsabile dell’infortunio anche per la mancanza di
prova in ordine a condotte del Luciano contrarie al dovere di cautela e
perizia nella guida del ciclomotore. In ogni caso il Bulciolu era
responsabile ex articolo 2051 c.c. e pertanto avrebbe dovuto fornire la
prova rigorosa gravante sul custode per escludere la propria
responsabilità.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Bulciolu cui hanno
resistito, con memoria il Luciano e con l’appello incidentale la
compagnia di assicurazioni.
La Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con
sentenza numero 753 del 18 novembre 2011, ha dichiarato
improcedibile l’appello, perché la nota di iscrizione a ruolo risultava
depositata in data 16 gennaio 2007 ma la notifica al difensore del
Luciano si era perfezionata in data 5 gennaio 2007. Con la conseguenza
della violazione dei termini di costituzione dell’appellante ex 347 c.p.c. e
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illuminazione.

la sanzione dell’improcedibilità rilevabile anche d’ufficio ex articolo 348
comma 1 ° c.p.c..

3. Avverso tale decisione, il Bolciolu propone ricorso in Cassazione
sulla base di 2 motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la “violazione degli
articoli 51 e 158 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.”.
Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata è stata resa dal collegio
composto e presieduto dal Dott. Francesco Mazzaroppi il quale era
stato giudice istruttore del giudizio di primo grado dove aveva
autorizzato il sequestro conservativo richiesto dal Luciano a suo danno,
assunto le prove testimoniali e conferito l’incarico al c.t.u. Il dottor
Mazzaroppi ha, quindi, conosciuto due gradi del giudizio e per tale
motivo avrebbe dovuto astenersi. Peraltro, il ricorrente non poteva
ricusarlo in quanto il predetto giudice non rivestiva all’interno del
collegio il ruolo di consigliere istruttore.
Il motivo è infondato.
E’ principio di questa Corte che, come precisato da Cass., Sez. Un. n.
3257/2002, seguita dalla costante giurisprudenza successiva (v., ad es.
Cass. n. 11187/2007; Cass. n. 26223/2014), il potere di ricusazione
costituisce un onere per la parte, la quale, se non lo esercita entro il
termine all’uopo fissato dall’art. 52 cod. proc. civ., non ha mezzi
processuali per far valere il difetto di capacità del giudice; consegue che,
in mancanza di ricusazione, la violazione da parte del giudice
dell’obbligo di astenersi non può essere fatta valere in sede di
impugnazione come motivo di nullità della sentenza. Al riguardo, va
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3.1 Resiste con controricorso illustrato da memoria la Fata.

rilevato che, ai sensi del menzionato art. 52 c.p.c., comma 2, la
proposizione della ricusazione deve intervenire due giorni prima
dell’udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati
a trattare o a decidere la causa, e prima dell’inizio della trattazione o
della discussione.

c.p.c. l’erronea applicazione degli articoli 348 e 165 c.p.c.”.
Ha errato la Corte d’Appello a ritenere improcedibile l’appello per
tardività della costituzione dell’appellante avvenuta l’undicesimo giorno
successivo dalla prima notifica, perché i giudici del merito si sono
adeguati al principio espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite
con la sentenza n. 10864/2011 che, secondo il ricorrente, non
rappresenta la tesi più condivisibile.
Il motivo è infondato.
Correttamente il giudice dell’appello si è uniformato al principio,
consolidato, di questa Corte secondo cui il termine per la costituzione
dell’attore, nel caso in cui l’atto introduttivo del giudizio venga
notificato a più persone, è di dieci giorni decorrenti dalla prima
notificazione sia nel giudizio di primo grado che in quello d’appello; tale
adempimento, ove entro tale termine l’attore non sia ancora rientrato in
possesso dell’originale dell’atto notificato, può avvenire depositandone
in cancelleria una semplice copia (c.d. “velina”). Principio già radicato (a
partire da Cass. 16 luglio 1997, n. 6481), con cui la Corte aveva mutato
indirizzo, aderendo alla tesi “restrittiva”, secondo cui il termine per la
costituzione dell’attore decorre dalla prima delle notificazioni dell’atto di
citazione. Del resto, dinanzi a due possibili interpretazioni alternative
della norma processuale, ciascuna compatibile con la lettera della legge,
le ragioni di economico funzionamento del sistema giudiziario devono
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4.2. Con il secondo motivo, denuncia ai sensi “dell’articolo 360 n. 3

indurre l’interprete a preferire quella consolidatasi nel tempo, a meno
che il mutamento dell’ambiente processuale o l’emersione di valori
prima trascurati non ne giustifichino l’abbandono e consentano,
pertanto, l’adozione dell’esegesi da ultimo formatasi.
Pertanto, l’art. 347, comma primo, cod. proc. civ., nello stabilire che la

procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d’appello
le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 cod. proc. civ., ma non quella di
cui all’art. 171 cod. proc. civ. (concernente la ritardata costituzione delle
parti), la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità
dell’appello, se l’appellante non si costituisca nei termini, di cui all’art.
348 cod. proc. civ.. Ne consegue che il giudizio di gravame sarà
improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione
dell’appellante, a nulla rilevando che l’appellato si sia costituito nel
termine assegnatogli. Come appunto nel caso di specie.
Conseguentemente prive di pregio sono le argomentazioni sollevate dal
ricorrente.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente
che liquida in complessivi Euro 7.500,00 di cui 200 per esborsi, oltre
accessori di legge e spese generali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
Civile della Corte suprema di Cassazione in data 18 dicembre 2015.

costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i

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