Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10412 del 20/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 10412 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA
sul ricorso 28235-2012 proposto da:
SANTUCCI UGHETTA SNTGTT44R47B648D, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELL1 2, presso lo studio
dell’avvocato STEFANO DI MEO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PIETRO GUSTINUCCI; giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
CONDOMINIO VIA GENOVA 11, VIAREGGIO, in persona
dell’Amministratore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA
NUOVA 251, presso lo studio dell’avvocato MARIA SARACINO,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato RENZO
F

NOBILI giusta mandato in calce al controricorso;
– con troricorrente –

Data pubblicazione: 20/05/2015

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. UMBERTO
APICE che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con le conseguenze
di legge;
avverso l’ordinanza n. R.G. 1146/2008 del TRIBUNALE di LUCCA
SEZIONE DISTACCATA di VIAREGGIO del 29/10/2012,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;
è solo presente l’Avvocato Saracino Maria difensore del
controricorrente.

Ric. 2012 n. 28235 sez. M2 – ud. 17-02-2015
-2-

depositata il 31/10/2012;

Fatto e diritto

1) Dinanzi al Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio,
pende, promossa da Ughetta Santucci, una causa di opposizione

stato intimato il pagamento, in favore del Condominio di Via
Genova, n. 11, a Viareggio, della somma di Euro 11.267,80 oltre
interessi legali e spese, a titolo di riparto delle spese dei
lavori afferenti i balconi condominiali e gli scarichi dei
terrazzi, in forza della delibera adottata dal Condominio nella
assemblea del 7 gennaio 2008.
Poiché questa delibera era stata impugnata dalla condòmina ex
art. 1137 cod. civ. e la relativa causa, iscritta al NRG 10252/08,
pendeva, tra le medesime parti, dinanzi allo stesso Tribunale,
sezione distaccata di Viareggio, il giudice, all’udienza del 3
febbraio 2009, ha sospeso, ex art. 295 cod. proc. civ., la causa
di opposizione a decreto ingiuntivo.
Con sentenza in data 4 giugno 2012, n. 246, il Tribunale ha
dichiarato la nullità della delibera impugnata. La sentenza è
stata impugnata dal Condominio soccombente ed il giudizio
d’appello pende dinanzi alla Corte di Firenze.
La Santucci ha chiesto la prosecuzione del giudizio di
opposizione, ma il Tribunale di Lucca, sezione distaccata di
Viareggio, con ordinanza in data 29/31 ottobre 2012, ha mantenuto
la sospensione del giudizio, rilevando che, ai sensi dell’art. 297

/1-,
n. 28235-12 D’Ascola rei

3

(n.11146/2008) avverso il decreto ingiuntivo con il quale le era

cod. proc. civ., “l’inizio del termine per la richiesta di
fissazione di nuova udienza” è fissato dopo il “passaggio in
giudicato della sentenza che definisce la controversia civile”.
Per l’annullamento dell’ordinanza di sospensione, la Santucci ha

notificato il 5 dicembre 2012.
Il Condominio ha resistito, depositando memoria ex art. 47 cod.
proc. civ..
Il procuratore generale ha depositato requisitoria scritta
chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Le parti hanno depositato memorie in vista dell’odierna adunanza
camerale.
2) L’eccezione di inammissibilità sollevata dal Condominio appare
infondata, perché, ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., possono
essere impugnati con il regolamento necessario di competenza non
solo l’ordinanza che, pronunciando sulla competenza anche ai sensi
degli artt. 39 e 40 cod. proc. civ., non decide il merito della
causa, ma anche i provvedimenti sulla sospensione del processo.
Nel merito, il ricorso appare fondato.
Salvi soltanto i casi in cui la sospensione del giudizio sulla
causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica ed in
modo che debba attendersi che sulla causa pregiudicante sia
pronunciata sentenza passata in giudicato, quando fra due
esista

giudizi

rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia

h
n. 28235-12 D’Ascola rei

4

proposto ricorso per regolamento di competenza, con atto

stato definito con sentenza non passata in giudicato, è possibile
la sospensione del giudizio pregiudicato soltanto ai sensi
dell’art. 337 cod. proc. civ., come si trae dall’interpretazione

decisivo riveste l’art.

282 cod. proc.

civ.:

il diritto

pronunciato dal giudice di primo grado, invero, qualifica la
posizione delle parti in modo diverso da quello dello stato
originario di lite, giustificando sia l’esecuzione provvisoria,
sia l’autorità della sentenza di primo grado (Cass., Sez. Un., 19
giugno 2012, n. 10027; Cass. 798/15; 6207/14; Cass. 21924108).
La relativa ordinanza e’ impugnabile col regolamento di competenza
di cui all’art. 42 cod. proc. civ. ed il sindacato esercitabile al
riguardo dalla Corte di cassazione e’ limitato alla verifica
dell’esistenza dei presupposti giuridici, in base ai quali il
giudice

di

merito

ha

esercitato

il

descritto

potere

giurisdizionale, oltre che sull’esistenza di una motivazione non
meramente apparente (Cass. 23977/10).
3) Pertanto, ha errato il Tribunale a disporre, a fronte della
istanza di prosecuzione della parte opponente, il mantenimento
della sospensione necessaria del processo di opposizione a

decreto

ingiuntivo, motivandolo con l’applicazione dell’art. 225 cod.
proc. civ., quando nella causa pregiudicante era già intervenuta
sentenza di primo grado, dichiarativa della nullità della delibera
in forza della quale il decreto era stato emesso.

/L
n. 28235-12 D’Ascola rei

5

sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo

Il giudice avrebbe potuto sospendere il processo dipendente, ma
ai sensi dell’art. 337 cod. proc. civ., ove non avesse inteso
riconoscere l’autorità dell’altra decisione: sulla base, cioè, di
una valutazione della plausibile controvertibilità che il

svolta con l’atto di appello abbia fatto emergere”.
3.1) Tale è il provvedimento che potrebbe – purchè motivatamente assumere il giudice al quale previa cassazione del provvedimento
qui impugnato, va rimessa la causa.
Non può essere la Corte a sostituirsi al giudice di merito, come
vorrebbe parte resistente, che ha dunque invano chiesto, per
questa via, la conferma della sospensione ex art. 337 c.p.c. e il
rigetto del ricorso
Pertanto, il ricorso deve essere accolto e l’ordinanza impugnata
cassata;
Le spese del giudizio svoltosi dinanzi a questa Corte seguono la
soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e
condanna il Condominio resistente al rimborso delle spese
processuali sostenute dalla ricorrente, che liquida in complessivi
Euro 1.700, di cui Euro 1.500 per compensi e 200 per esborsi,
oltre ad accessori di legge e spese generali.

n. 28235-12 D’Ascola rei

6

confronto tra la decisione intervenuta e la critica che ne è stata

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sesta 2^
17 febbraio 2015

sezione civile tenuta il

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA