Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10412 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 12/05/2011), n.10412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA

DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

COIBESA THERMOSOUND SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 42/2005 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 09/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2011 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il ricorrente l’Avvocato FIORENTINO SERGIO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero della Economia e delle Finanze e la Agenzia delle Entrate propongono ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza n. 42 in data 28-4 1995, depositata il 9-6-1995, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, confermando la sentenza di primo grado della Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, annullava la cartella esattoriale notificata alla società spa Coibesa Thermosound concernente interessi per ritardato versamento di imposte ILOR ed IRPEG relative all’anno 1993, sul rilievo che gli interessi non potevano essere liquidati con la procedura di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, ed altresì che la cartella non era sufficientemente motivata. La contribuente non esplica attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va rilevata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero della Economia e della Finanze: nel caso di specie al giudizio innanzi la Commissione Regionale ha partecipato l’ufficio periferico di La Spezia della Agenzia delle Entrate, successore a titolo particolare del Ministero, ed il contraddittorio è stato accettato dal contribuente senza sollevare alcuna eccezione sulla mancata partecipazione del Ministero, che così risulta, come costantemente ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte, (ex plurimis v. Cass. n. 3557/2005) estromesso implicitamente dal giudizio, con la conseguenza che la legittimazione a proporre ricorso per cassazione sussisteva unicamente in capo alla Agenzia. Nulla per le spese, in mancanza di costituzione dell’intimato. Con il primo motivo la Agenzia sostiene violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e art. 3 del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14, in quanto l’art. 36 bis cit. nella formulazione vigente ” ratione temporis” consente, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione, il controllo della tempestività dei versamenti di imposta e quindi la liquidazione degli interessi che possono essere iscritti a ruolo ai sensi dell’art. 14 cit. Con il secondo motivo deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10 e D.P.R. n. 62 del 1973, art. 25 e difetto di motivazione in quanto da un lato la carenza di motivazione della cartella doveva essere eccepita nei confronti del concessionario, non evocato in giudizio, ed inoltre il giudizio di carenza motivazionale era del tutto apodittico.

Il primo motivo è fondato. Ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 2, lett. f), vigente “ratione temporis” il controllo formale si estende alla tempestività dei versamenti, e quindi necessariamente alla conseguenza di un ritardo di versamento rispetto alla scadenza di legge, che consiste nell’addebito degli interessi, il cui computo deriva direttamente dalla legge e quindi non necessita di alcuna attività discrezionale di accertamento.

Il secondo motivo è infondato, in quanto per ogni vizio che possa influire sulla pretesa impositiva, sussiste la legittimazione passiva dell’ente impositore, nè esiste litisconsorzio necessario con il concessionario della riscossione.

E’ invece fondato sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto la sentenza sul punto si limita ad una apodittica affermazione di insufficienza della motivazione della cartella, assumendo che mancano “elementi esplicativi” per nulla in seguito specificati, rendendo impossibile ricostruire la “ratio” della decisione.

Il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con reiezione del ricorso introduttivo della contribuente. Le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero; accoglie il ricorso della Agenzia, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo della contribuente.

Condanna la contribuente alle spese, che liquida per questa fase in Euro 1.500 di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge, ed in Euro 800 per ognuno dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

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