Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10412 del 01/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 01/06/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 01/06/2020), n.10412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21531-2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

D.G.M., C.S., D.P.G.,

M.M.C., S.M.;

– intimati –

E SUL RICORSO SUCCESSIVO DENZA NUMERO DI R.G. proposto da:

D.G.M., M.M.C., C.S.,

CI.MA., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 172,

presso lo studio dell’avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato VINCENZO DE

MICHELE;

– ricorrenti successivi –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA C.F.

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 192/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 11/03/2014 r.g.n. 651/2013; udita la relazione della

causa svolta nella pubblica udienza del 26/11/2019 dal Consigliere

Dott. LUCIA TRIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per l’accoglimento ricorso del

MIUR e accoglimento primo nuovo ricorso dei lavoratori;

udito l’Avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO e VINCENZO DE

MICHELE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La sentenza attualmente impugnata (depositata il giorno 11 marzo 2014) accoglie parzialmente sia l’appello principale del Ministero della Istruzione, dell’Università e della Ricerca (d’ora in poi: MIUR) sia l’appello incidentale di D.G.M. e degli altri litisconsorti indicati in epigrafe avverso la sentenza del Tribunale di Fermo n. 52/2013 e quindi condanna il Ministero a corrispondere agli appellati – tutti docenti della scuola sulla base di plurimi contratti a termine ripetuti nel tempo – il solo diritto agli scatti di anzianità, escludendo la possibilità di riconoscere altre voci retributive e in particolare quelle derivanti da un ricalcolo comprensivo anche dei periodi non lavorati (luglio e agosto).

2. Il ricorso del MIUR domanda la cassazione della sentenza per un unico motivo.

3. D.G.M. e gli altri indicati in epigrafe propongono anche per tre motivi un autonomo ricorso (successivo rispetto a quello del Ministero) e depositano anche memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 – Profili preliminari.

1. Va, preliminarmente, ricordato il consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte secondo cui il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non è essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorchè proposto con atto a sè stante, in ricorso incidentale (Cass. SU 20 ottobre 2017, n. 24876; Cass. 17 febbraio 2004, n. 3004; Cass. 13 dicembre 2011, n. 26723; Cass. 4 dicembre 2014, n. 25662).

Nella specie deve, pertanto, essere considerato principale il ricorso del Ministero della Istruzione, dell’Università e della Ricerca (d’ora in poi:MIUR) perchè risulta notificato e depositato prima del ricorso di D.G.M. e dei suoi litisconsorti.

Quest’ultimo ricorso deve essere, pertanto, considerato incidentale. 2 – Sintesi del ricorso del MIUR (principale).

2. Con l’unico motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione di numerose disposizioni di legge, rilevandosi l’erroneità del disposto riconoscimento degli scatti di anzianità in favore anche degli attuali ricorrenti incidentali, assunti con plurimi contratti a termine, perchè gli incarichi di supplenza non danno luogo ad un unico rapporto e quindi mancano i presupposti perchè sussista il diritto del supplente ad una progressione economica nei sensi stabiliti nella sentenza impugnata.

III – Sintesi del ricorso di D.G.M. e altri (incidentale).

3. Il presente ricorso è articolato in tre motivi.

3.1. Con il primo motivo si denunciano: a) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e all’art. 117 Cost., comma 1, violazione e falsa applicazione di numerose disposizioni legislative; b) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e all’art. 117 Cost., comma 1, (per violazione degli obblighi comunitari) mancata applicazione e violazione di alcune clausole dell’Accordo Quadro CES-UNICE-CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE, come interpretate dalla CGUE; c) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa motivazione in ordine agli effetti della indicata normativa UE. Si richiama la sentenza di questa Corte n. 13796 del 2012 e si sottolinea la necessità di sanzionare l’utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato da parte del MIUR.

Si sostiene che in Cass. n. 10172 del 2012 si è erroneamente affermata la persistenza della specialità del sistema di reclutamento del personale scolastico, sulla base del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 8, terzo capoverso, ma non si è valutato che il primo capoverso della stessa disposizione prevede l’applicazione delle norme del decreto al personale della scuola.

Di conseguenza, il D.L. n. 70 del 2011, art. 9, comma 18, non può essere considerato norma interpretativa, ma deve essere inteso come norma modificativa ex nunc della disciplina applibile alle singole fattispecie e, quindi, ratione temporis ininfluente per la presente controversia.

Quindi i rapporti di lavoro degli attuali ricorrenti incidentali dovrebbero essere riqualificati a tempo indeterminato.

Inoltre dovrebbe essere riconosciuto il risarcimento del danno non inferiore a venti mensilità per sanzionare l’utilizzo abusivo dei contratti a termine, come previsto dalla normativa UE.

3.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 2967 c.c., rilevandosi l’erroneità della statuizione con la quale la Corte d’appello ha riformato la sentenza di primo grado sul punto relativo al riconoscimento della retribuzione per i mesi di luglio e agosto.

In particolare si sostiene che la Corte d’appello ha violato: a) l’art. 115 c.p.c. in quanto l’avvenuto svolgimento di incarichi annuali era pacifico perchè non contestato dal MIUR; b) gli artt. 115 c.p.c. in connessione con l’art. 2967 c.c. perchè ha posto a carico dei ricorrenti l’onere di dimostrare che i docenti di ruolo non svolgono attività di docenza nei mesi di luglio e di agosto, pur essendo questo un fatto pacifico, essendo a tutti noto che in quel periodo vi è la sospensione dell’attività scolastica.

3.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione di molteplici disposizioni normative, incentrate sul principio di non discriminazione.

In sintesi si sostiene che, a parte la conversione retroattiva del rapporto (in rapporto a tempo indeterminato), i ricorrenti incidentali hanno un autonomo e ulteriore titolo legale per la piena valutazione, sotto il profilo sia giuridico sia economico, dei periodi di luglio e di agosto, che non vengono pagati per la prassi del Ministero di stipulare su posti vacanti contratti fino al 30 giugno, in violazione anche con la L. n. 124 del 1999, art. 4.

IV – Esame delle censure.

3. L’esame delle censure porta all’accoglimento di entrambi i ricorsi per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.

Ricorso principale.

4. Il ricorso principale deve essere accolto in quanto il riconoscimento disposto dalla Corte d’appello degli scatti di anzianità, come forma di risarcimento del danno, a fronte di una domanda che non risulta specificamente diretta ad ottenere tale risultato, si pone in contrasto con i consolidati orientamenti espressi da questa Corte in materia.

4.1. La suddetta questione è stata infatti più volte esaminata da questa Corte e, a partire dalla sentenza n. 22558 del 7 novembre 2016 (seguita da numerose successive pronunce conformi, vedi, per tutte: Cass. n. 14675 del 2017, Cass. n. 15997 del 2017, Cass. n. 26108 del 2017), è stato affermato che, in tema di retribuzione del personale scolastico, la L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del Comparto Scuola, in quanto in base al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 1 e art. 71 nonchè al CCNL 4 agosto 1995 e ai contratti collettivi successivi del Comparto Scuola, la perdurante vigenza del suddetto art. 53 (nel solo comma 6) poteva riguardare solo gli insegnanti di religione altre particolari categorie di docenti.

Nell’ambito del suddetto indirizzo si è precisato, tra l’altro, che a far tempo dalla contrattualizzazione dell’impiego pubblico, gli scatti biennali non hanno più fatto parte della retribuzione del personale di ruolo della scuola, docente, tecnico ed amministrativo, richiamandosi la sentenza della Corte costituzionale n. 146 del 20 giugno 2013, ove è stato chiarito che la norma in questione è ormai riferibile solo a determinate categorie di docenti, in quanto la possibilità per l’Amministrazione di stipulare contratti a tempo indeterminato non di ruolo venuta meno con l’approvazione della L. 20 maggio 1982, n. 270 e non poteva rivivere ad opera della contrattazione collettiva.

Deve essere precisato che proprio in base alla richiamata sentenza della Corte costituzionale (cui hanno fatto seguito, in senso conforme, Corte Cost., ordinanza n. 101 del 2014 e sentenza n. 192 del 2016) nella successiva giurisprudenza di questa Corte è stato stabilito che al momento della contrattualizzazione del rapporto di impiego del personale della scuola il L. n. 312 del 1980, art. 53 poteva dirsi vigente ed efficace solo relativamente ai docenti di religione (il cui status mantiene indubbie peculiarità anche dopo la L. n. 186 del 2003 istitutiva di un ruolo dei docenti di religione cattolica) e ad alcune particolari categorie di insegnanti che, sebbene non immessi nei ruoli, prestavano attività sulla base, non di supplenze temporanee o annuali, bensì in forza di contratti a tempo indeterminato previsti in via eccezionale dalla L. n. 270 del 1982, art. 15 (è il caso dei docenti di educazione musicale il cui rapporto è stato ritenuto a tempo indeterminato da Cass. n. 8060 dell’8 aprile 2011, che ha ribadito in motivazione la non spettanza degli scatti biennali di cui all’art. 53 ai supplenti ed al personale “il cui rapporto di servizio trova fondamento in incarichi attribuiti di volta in volta e si interrompe nell’intervallo tra un incarico e l’altro”).

Alla base dei richiamati arresti vi è anche l’affermazione secondo cui il riconoscimento degli scatti biennali finirebbe per assicurare alle persone assunte a tempo determinato un trattamento economico di miglior favore rispetto a quello riservato al personale della scuola definitivamente immesso nei ruoli, senza che questo trattamento possa certamente trovare giustificazione nella clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE.

E’ stato anche precisato che la suddetta la clausola 4, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del Comparto Scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo e questo comporta la disapplicazione delle disposizioni dei pertinenti CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.

Nella specie, se è indubbio che la Corte d’appello abbia – in contrasto con il suddetto indirizzo – riconosciuto ai ricorrenti gli scatti biennali di anzianità di cui alla L. n. 312 del 1980, art. 53, va anche aggiunto che dalla lettura della sentenza impugnata e degli atti di causa non risulta con certezza che non sia stata proposta, magari in via subordinata, la diversa e autonoma domanda vertente sul riconoscimento della progressione stipendiale per effetto del riconoscimento dell’anzianità di servizio, questione che, come si è detto, nella medesima sentenza n. 22558 del 7 novembre 2016 (e nelle altre conformi pronunce successive) è stata risolta in senso favorevole per gli interessati, nei suddetti termini.

4.2. Pertanto, il ricorso principale deve essere accolto in applicazione del seguenti principi di diritto già affermati da questa Corte in analoghe fattispecie (vedi, per tutte: Cass. 22 novembre 2019, n. 30573; Cass. 28 novembre 2019, n. 31149):

a) “in tema di retribuzione del personale scolastico assunto con reiterati contratti a termine, a seguito della contrattualizzazione del lavoro pubblico, gli scatti biennali di anzianità previsti dalla L. n. 312 del 1980, art. 53 possono essere concessi solo a determinate categorie di docenti la cui situazione è del tutto peculiare (vedi: sentenza della Corte costituzionale n. 146 del 20 giugno 2013), mentre in base alla clausola 4 dell’accordo quadro, allegato alla direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, di diretta applicazione, anche ai dipendenti assunti con reiterati contratti a termine va riconosciuta la progressione stipendiale derivante dall’anzianità di servizio nella stessa misura prevista per i dipendenti a tempo indeterminato. Per distinguere correttamente le suddette due ipotesi è essenziale stabilire con precisione – al di là delle espressioni letterali usate – quale sia l’oggetto della domanda azionata che è da identificare secondo il criterio del c.d. petitum sostanziale”;

b) “in tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell’amministrazione scolastica, il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l’anzianità risultante dall’applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall’art. 489 del decreto, come integrato dalla L. n. 124 del 1999, art. 11, comma 14, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto “ab origine” a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all’assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l’altro, nè applicare la regola dell’equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l’anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l’assunto a tempo indeterminato”.

Ricorso incidentale.

5. I motivi del ricorso incidentale, nel loro complesso, devono essere accolti per il profilo di censura della sostanziale assenza e, quindi, apparenza della motivazione in ordine alle questioni che formano oggetto dei motivi stessi.

5.1. Va precisato che tale profilo di censura si può considerare presente in tutti i motivi essendo agevolmente desumibile dalle relative argomentazioni giuridiche ed in fatto, senza che vi osti la configurazione formale delle rubriche dei motivi stessi, la quale è priva di contenuto vincolante, perchè è soltanto l’esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione l’elemento che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto delle censure (vedi, per tutte: Cass. SU 24 luglio 2013, n. 17931; Cass. 20 febbraio 2014, n. 4036; Cass. 7 novembre 2017, n. 26310).

6. In particolare, il suddetto vizio si riscontra con riguardo a tutte le questioni che sono oggetto di contestazione da parte dei ricorrenti incidentali, già incluse nel thema decidendum – e che vanno esaminate previo accertamento della intervenuta stabilizzazione degli interessati – visto che l’unica statuizione pertinente, chiara e motivata (ancorchè erronea per quanto si è detto) contenuta nella sentenza impugnata è quella relativa al riconoscimento degli scatti di anzianità, come misura risarcitoria. Mentre per il rigetto di tutte le altre domande, la motivazione della sentenza risulta del tutto inidonea ad esplicitare le ragioni logico-giuridiche poste a base della relativa decisione, in quanto essa si risolve in una generica critica della pratica dell’assunzione a termine nella scuola nonchè della relativa legislazione che la consente, senza tuttavia esaminare le plurime domande proposte dagli interessati e spiegare le ragioni della relativa decisione di rigetto.

6.1. Deve essere ricordato al riguardo che, per costante giurisprudenza di questa Corte – pur dopo la modifica dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 17, che ha portato alla sostituzione della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” con la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” – è pacifico che un elemento indispensabile della sentenza (o di altro provvedimento decisorio come l’attuale decreto) – nel suo complesso e con riguardo alle singole decisioni ivi assunte – sia la definizione del fatto da cui nasce il diritto preteso, che va comunque narrato, non in termini prolissi, ma nei suoi elementi rilevanti per la decisione, quali risultanti al termine dell’istruttoria, considerato che lo stesso legislatore, nel modificare l’art. 132 cit., ha espressamente stabilito un collegamento di tipo logico e funzionale tra l’indicazione dei fatti di causa e le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione (vedi per tutte: Cass. 11 novembre 2010, n. 22845; Cass. 10 dicembre 2015, n. 24940).

Con indirizzi altrettanto fermi la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che, in tema di contenuto della sentenza (o del provvedimento di carattere decisorio), la concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da apprezzare esclusivamente in funzione dell’intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (Cass. 20 gennaio 2015, n. 920; Cass. 22 giugno 2015, n. 12864).

6.2. La sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, se manchi del tutto l’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (Cass. 8 gennaio 2009, n. 161; Cass. 15 marzo 2002, n. 3828).

E’ stato altresì affermato che il canone della chiarezza e della sinteticità espositiva degli atti processuali (di parte e di ufficio) è uno dei pilastri su cui si basa il giusto processo, ai sensi del art. 111 Cost., comma 2, e in coerenza con l’art. 6 CEDU (arg. ex Cass. 4 luglio 2012, n. 11199; Cass. 30 aprile 2014, n. 9488).

6.3. Infine, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si è in presenza di una “motivazione apparente” allorchè la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice.

Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero – e purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (vedi: Cass. SU 5 agosto 2016 n. 16599; Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053 e ancora, ex plurimis, Cass. civ. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007;n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009).

7. La sentenza qui impugnata risulta priva non solo di una specifica descrizione delle varie domande proposte ma anche di una giustificazione dell’autonoma valutazione effettuata in sede giudiziaria in ordine alle domande stesse.

8. Ciò si traduce, in primo luogo, nella carenza della concisa definizione del fatto da cui nasce il diritto preteso – che, come si è detto, è un elemento che non può mancare in una sentenza così come in generale in un provvedimento decisorio essendo essenziale per la comprensione del ragionamento logico-giuridico che ha portato alla decisione – la cui assenza già rende, di per sè, viziato il provvedimento.

9. Ma a ciò va aggiunto che la – pur graficamente esistente – motivazione della sentenza (lunga 7 pagine) risulta poco appagante in quanto è limitata ad approfondire una serie di argomenti metagiuridici sul sistema scolastico nazionale e sulla sua organizzazione senza alcun esame delle domande sub judice e quindi senza alcuna precisazione delle ragioni per le quali nella specie si è giunti alla conclusione del loro rigetto.

9.1. Pertanto, la motivazione stessa risulta di fatto omessa, visto che, per un costante e condiviso indirizzo di questa Corte, non adempie il dovere di motivazione il giudice che non formuli alcuna specifica valutazione sui fatti rilevanti di causa e quindi non ricostruisca la fattispecie concreta ai fini della sussunzione in quella astratta. Infatti, in un caso del genere la motivazione risulta meramente assertiva e quindi viziata per apparenza (vedi per tutte: Cass. 30 maggio 2019, n. 14762).

9.2. Nella specie tale difetto è ancora più evidente per il fatto che a supporto della decisione assunta manca altresì ogni riferimento a “principi giurisprudenziali asseritamene acquisiti” affermati dalla copiosa giurisprudenza di questa Corte in materia.

10. Per le indicate ragioni la motivazione contenuta nella sentenza impugnata risulta nulla perchè priva sia della concisa ma chiara ed esauriente esposizione sia delle ragioni di fatto della decisione (descrizione sintetica della fattispecie esaminata) sia delle ragioni di diritto della decisione stessa, cioè di una esposizione logica e adeguata al caso di specie che consenta di cogliere l’iter logico-giuridico seguito e comprendere se le tesi prospettate dalle parti siano state tenute presenti nel loro complesso.

11. Si tratta, quindi, di una motivazione che corrisponde perfettamente alla suindicata nozione di “motivazione apparente”.

V – Conclusioni

12. In sintesi, sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale devono essere accolti, nei suindicati limiti. Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati.

P.Q.M.

La Corte accoglie entrambi i ricorsi, nei limiti di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA