Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10411 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 29/04/2010), n.10411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI BRESCIA, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato

e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso,

dall’Avv. Ramadori Giuseppe, elettivamente domiciliato nel suo studio

in Roma, via Marcello Prestinari, n. 13;

– ricorrente –

contro

LAROS S.a.s. di Gervasoni Massimo e C., in persona del legale

rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Achilli

Massimo, elettivamente domiciliata nello studio dell’Avv. Luciano

Garatti in Roma, via della Giuliana, n. 63;

– controricorrente –

e sul ricorso proposto da:

LAROS S.a.s. di Gervasoni Massimo e C, in persona del legale

rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo

Achilli, elettivamente domiciliata nello studio dell’Avv. Luciano

Garatti in Roma, via della Giuliana, n. 63;

– ricorrente in via incidentale –

contro

COMUNE DI BRESCIA, in persona del Sindaco pro- tempore;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Brescia n. 2542 del 21

dicembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso principale per manifesta

fondatezza e per l’assorbimento del ricorso incidentale;

sentito, per il ricorrente Comune di Brescia, l’Avv. Fausto

Buccellato, per delega dell’Avv. Giuseppe Ramadori;

sentito l’Avvocato Generale Dott. Domenico Iannelli, che ha concluso

per l’accoglimento del ricorso principale per manifesta fondatezza e

per l’assorbimento del ricorso incidentale.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che la s.a.s. Laros di Gervasoni Massimo e C. proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 128/2005, prot. (OMISSIS), emessa dal responsabile del settore vigilanza del Corpo di polizia municipale del Comune di Brescia, con cui era stato ad essa ingiunto il pagamento della somma di Euro 5.681,00 a titolo di sanzione amministrativa per violazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, art. 7, comma 1, e art. 22, commi 1 e 4, (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 4, comma 4), per avere esercitato attività di commercio al minuto su area privata in esercizio di vicinato delle merci appartenenti al settore merceologico “alimentare” (bibite in lattina e acqua in bottiglia), presso l’attività artigianale sita in via (OMISSIS) (all’interno del centro commerciale “(OMISSIS)”), senza avere effettuato la prescritta comunicazione al Comune;

che si costituiva il Comune, resistendo alla proposta opposizione;

che, con sentenza depositata il 21 dicembre 2005, il Giudice di pace di Brescia ha annullato l’ordinanza-ingiunzione, rilevando, da un lato, che in realtà la società Laros non aveva mai fatto commercio di bevande, le quali venivano offerte in omaggio ai clienti che acquistavano determinati menù tra quelli posti in vendita (con conseguente inapplicabilità del D.Lgs. n. 114 del 1998, art. 7), e, dall’altro, che comunque le disposizioni del richiamato d.lgs. non erano applicabili alla predetta società, che, svolgendo attività artigianale, poteva cedere ai propri clienti, a titolo gratuito ed anche a titolo oneroso, beni accessori rispetto alla propria attività principale di produzione e vendita di pollo allo spiedo ed altri alimenti;

che il Giudice di pace nulla ha statuito sulle spese;

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il Comune di Brescia ha proposto ricorso, con atto notificato il 31 gennaio-9 febbraio 2007, sulla base di due motivi;

che ha resistito, con controricorso, l’intimata società, la quale ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale, affidato ad un motivo.

Considerato che, preliminarmente, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere riuniti, essendo entrambe le impugnazioni relative alla stessa sentenza;

che con il primo motivo di ricorso principale il Comune lamenta la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 114 del 1998, art. 4, comma 1, lett. b), in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, sostenendo che l’accertata cessione a titolo gratuito di bevande collegata alla vendita di prodotti di rosticceria costituirebbe attività commerciale e, come tale, rientrante nella disciplina di cui al D.Lgs. n. 114 del 1998;

che il motivo è fondato;

che, infatti, rientra nella nozione di commercio al dettaglio, ai sensi del D.Lgs. n. 114 del 1998, art. 4, comma 1, lett. b), la cessione diretta al consumatore finale di bibite in lattina e di acqua in bottiglia quando essa – ancorchè avvenuta a titolo gratuito, senza un diretto pagamento di una somma di danaro -non sia dettata da spirito di liberalità, ma sia diretta a perseguire un obiettivo di natura promozionale e di fidelizzazione della clientela, volta ad incrementare i profitti aziendali derivanti dalla vendita dei prodotti (pollo allo spiedo ed altro) preparati e cucinati dal cedente;

che con il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 114 del 1998, art. 4, comma 2, lett. f), e della L. n. 443 del 1985, art. 3, comma 1, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3) il Comune rileva che – poichè l’attività svolta dalla Laros consiste nella preparazione di prodotti di rosticceria – tale attività di preparazione degli alimenti non potrebbe ontologicamente ritenersi principale rispetto alla vendita di bevande (tanto più che la società non è legittimata a svolgere servizio di somministrazione alla stregua di un bar o di una tavola calda), sicchè detta cessione di bevande neppure potrebbe considerarsi meramente accessoria rispetto all’attività artigianale di preparazione e vendita di prodotti di rosticceria;

che il motivo è fondato;

che il D.Lgs. n. 114 del 1998, art. 4, comma 2, lett. f), nel prevedere la non applicabilità dello stesso decreto agli artigiani iscritti nell’apposito albo “per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all’esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio”, richiede una stretta connessione tra il bene di produzione propria ed il bene ad esso accessorio (come nel caso del falegname che, per consegnare la porta commissionatagli, debba utilizzare ed installare cerniere, maniglie e serrature);

che tale stretta connessione non è ravvisabile nelle ipotesi di mera complementarità economica, come nel caso di somministrazione di bibite e bevande che accompagna la preparazione e la vendita per l’asporto di prodotti di rosticceria;

che l’accoglimento del ricorso principale determina l’assorbimento dell’esame dell’unico motivo di ricorso incidentale, con il quale la società Laros, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5, lamenta che il Giudice di pace, pur avendo integralmente accolto la domanda, abbia disposto la compensazione tra le parti delle spese di lite, senza neppure fare riferimento ai giusti motivi;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., con il rigetto della proposta opposizione all’ordinanza- ingiunzione;

che le spese del giudizio di cassazione (le uniche sulle quali occorre provvedere, non constando che nel procedimento dinanzi al Giudice di pace l’Amministrazione si sia avvalsa del patrocinio di un avvocato) seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la proposta opposizione. Condanna la società Laros al rimborso delle spese processuali sostenute dal Comune ricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.400,00 di cui Euro 1.200,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

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