Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10411 del 27/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. un., 27/04/2017, (ud. 07/03/2017, dep.27/04/2017),  n. 10411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Pres. f. f. –

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente Sezione –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29059-2015 proposto da:

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – G.S.E. – S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIOVANNI ANTONELLI 4, presso lo studio dell’avvocato

SERGIO FIDANZIA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANGELO GIGLIOLA;

– ricorrente –

contro

SAGEDIL S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo

studio dell’avvocato ANTONELLA IANNOTTA, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

39477/2015 del TRIBUNALE di ROMA.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/03/2017 dal Consigliere Dott. DE CHIARA CARLO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Russo Rosario Giovanni che ha

concluso affinchè le Sezioni Unite della Corte, rigettando il

ricorso, statuiscano la giurisdizione del Giudice Ordinario e

condannino i soccombenti al rimborso delle spese.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Sagedil s.r.l., titolare di un impianto fotovoltaico che beneficia delle tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili previste dal D.M. 28 luglio 2005 (emesso dal Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio in base al D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387) a seguito di domanda presentata nel settembre 2005, ha convenuto davanti al Tribunale di Roma, nel giugno 2015, il Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. s.p.a. (di seguito semplicemente G.S.E.). Ha chiesto, in sostanza, il riconoscimento del diritto all’adeguamento della sua tariffa alla variazione Istat dei prezzi al consumo secondo il disposto del D.M. cit., art. 6, comma 6, come stabilito anche nella convenzione stipulata con il G.S.E.. Tale adeguamento era stato infatti sospeso, a partire dal 2013, dal G.S.E., che aveva anche avviato la procedura di recupero delle somme corrisposte in precedenza per quel titolo, in applicazione del combinato disposto del D.M. 6 febbraio 2006, art. 4, comma 1, e art. 8, comma 1, che aveva soppresso – illegittimamente, ad avviso della società attrice – l’adeguamento in via retroattiva anche con riguardo alle tariffe incentivanti richieste, come nella specie, in epoca anteriore all’emanazione di tale secondo D.M..

2. Il G.S.E. ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo dichiararsi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133 cod. proc. amm., comma 1, lett. o), o, in subordine, la giurisdizione generale di legittimità del medesimo giudice, ai sensi degli artt. 1 e 7 dello stesso codice.

La società intimata si è difesa con memoria, nella quale insiste per il riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La causa rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133 cod. proc. amm., comma 1, lett. o), che contempla “le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti”.

1.1. La domanda ha invero ad oggetto, nella sostanza, il D.M. 6 febbraio 2006: più specificamente, ha ad oggetto la legittimità della previsione retroattiva – contenuta nel combinato disposto dei suoi art. 4, comma 1, e art. 8, comma 1, citt. – di soppressione dell’aggiornamento Istat della tariffa applicabile alla società attrice, deducendone tra l’altro l’avvenuto annullamento da parte del TAR Lombardia con sentenze 10 novembre 2006, nn. 2125 e 2126, la prima delle quali confermata dal Consiglio di Stato con sentenza 4 aprile 2008, n. 1435 della Sezione 6^, e la seconda invece riformata con sentenza 4 maggio 2012, n. 9 dell’Adunanza Plenaria.

Ciò che rileva, ai nostri fini, è che la domanda attiene dunque ad un provvedimento, come previsto dalla disposizione codicistica sopra trascritta. E’ inoltre da ritenere che tale provvedimento, in quanto riguardante “criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare” (così è espressamente definito, in termini più generali, il suo oggetto dal D.Lgs. n. 387 del 2003, cit., art. 7, che lo prevede) concerna la “produzione di energia”, essendo la previsione di incentivi tariffari un efficace strumento di indirizzo della produzione energetica nazionale.

1.2. Il riferimento del decreto di cui sopra al potere di definizione delle tariffe incentivanti da parte della p.a., previsto dal D.Lgs. n. 387 del 2003, art. 7, cit., toglie fondamento al sospetto, sollevato dal P.M. nelle sue conclusioni scritte, che la soluzione adottata contrasti con i principi costituzionali in tema di riparto della giurisdizione per le ragioni indicate da Corte cost. n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006.

1.3. La causa vede, inoltre, contrapposto alla società attrice un soggetto appartenenti alla pubblica amministrazione. Il G.S.E., infatti, è una società per azioni che svolge funzioni di natura pubblicistica nel settore elettrico, ed in particolare in tema di incentivazione dell’energia elettrica da fonte rinnovabile, il cui azionista unico è il Ministero dell’Economia e delle Finanze e che attende alla gestione di detto sistema pubblico di incentivazione anche mediante la concreta erogazione delle tariffe (Cass. Sez. U. 24/02/2014, n. 4326).

1.3. Trattandosi, poi, di giurisdizione esclusiva, non è ostativa la sussistenza di eventuali posizioni di diritto soggettivo in capo alla controparte privata della p.a., sulla quale insiste, invece, la Sagedil nelle sue difese.

1.4. Nè ha rilievo il richiamo, nelle medesime difese, della previsione di cui all’art. 133 cod. proc. amm., comma 1, lett. b) e c), che fanno salva la giurisdizione del giudice ordinario con riguardo alle “indennità, canoni ed altri corrispettivi” in materia di concessioni di beni e di servizi pubblici. Nella specie non sussiste, infatti, un rapporto concessorio avente ad oggetto siffatti beni o servizi, bensì la mera concessione di incentivi economici allo svolgimento dì una determinata attività produttiva.

2. Va pertanto dichiarata la giurisdizione dell’autorità giudiziaria amministrativa.

La novità della questione giustifica la compensazione delle spese del presente regolamento.

PQM

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e compensa tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA