Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10411 del 20/05/2016
Civile Sent. Sez. 3 Num. 10411 Anno 2016
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA
SENTENZA
sul ricorso 5952-2013 proposto da:
ASTA VITO STAVTI54H19A176X, considerato domiciliato ex
lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato
ALFONSO DELLARCIPRETE giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente-
2015
contro
2554
SIAT
SOCIETA’
ITALIANA
ASSICURAZIONI
E
RIASSICURAZIONI SPA, SECUR MOBIL SRL;
– intimati –
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Data pubblicazione: 20/05/2016
avverso la sentenza n. 113/2012 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 10/01/2012, R.G.N. 8019/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/12/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;
Generale Dott, ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l’inammissibilità
del ricorso, in subordine il
rigetto del ricorso.
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udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Vito Asta propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo ed
esplicato da memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di
Roma (del 10 gennaio 2012).
Questa ha rigettato l’impugnazione nei confronti della decisione del
Tribunale che, in parziale accoglimento della domanda di
risarcimento dei danni patiti per essere stato investito mentre era al
concorso nella causazione del sinistro (pari al 70%) e aveva
condannato in solido la Secur Mobil scarl, società utilizzatrice del
veicolo antagonista e la SIAT spa, al pagamento in suo favore della
somma di circa euro 12.300,00, oltre accessori.
Gli intimati non si difendono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.11 ricorso è inammissibile.
Nella specie, trova applicazione il principio affermato dalle Sezioni
Unite, secondo cui « La produzione dell’avviso di ricevimento del
piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione
spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi
dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale
l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto
compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è
richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova
dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e,
dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne
consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato
successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione
di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la
relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero
fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre
parti ai sensi dell’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ. In caso,
però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in
assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per
cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione
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centro della strada vicino a strisce zebrate, aveva ritenuto il suo
di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la
rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.;
tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o
all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di
essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis cod. proc. civ.,
per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo
la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel
stesso, secondo quanto previsto dall’art. 6, primo comma, della
legge n. 890 del 1982.» (n. 627 del 2008).
2.
Il ricorso risulta essere stato notificato dal procuratore del
ricorrente, ai sensi della L. n. 53 del 1994 e dell’autorizzazione n.
721/2006 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, mediante
invio di copia conforme a mezzo del servizio postale con
raccomandata.
Gli avvisi di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia
del ricorso per cassazione non sono stati allegati al ricorso, ne’
risultano depositati successivamente.
I destinatari non hanno svolto attività difensiva. Il ricorrente ha
depositato memoria, ma nulla ha detto riguardo alla notificazione
del ricorso. Gli avvisi di ricevimento non sono stati depositati
unitamente a tale memoria ne’ con altro atto fino all’adunanza
pubblica.
Poiché non é consentita la concessione di un termine per il deposito,
ne’ ricorrono i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai
sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., il ricorso va dichiarato
inammissibile.
3. Non avendo gli intimati svolto attività difensiva, non ricorrono i
presupposti per la pronuncia in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
dichiara inammissibile il ricorso.
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richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dichiara la
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis,
dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 18 dicembre
2015.