Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10411 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. I, 20/04/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 20/04/2021), n.10411

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n 29825/2015 proposto da:

Provincia autonoma di Bolzano, nella persona del Presidente pro

tempore, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto

disgiuntamente, dagli Avv.ti Renate von Guggengerg, e Cristina

Bernardi, nonchè B.S., e P.M., tutti di

Bolzano, e dall’Avv. Michele Costa, di Roma, ed elettivamente

domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Bassano

del Grappa, n. 24, giusta delega a margine del ricorso per

cassazione;

– ricorrente –

contro

Wurza s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore,

società incorporante per fusione la società Alimentari Giovo

s.r.l., rappresentata e difesa, per procura speciale a margine della

comparsa di costituzione con nuovo difensore, dagli Avv.ti Carlo

Alberto Tesserin, e Federica Scafarelli, ed elettivamente

domiciliata presso lo studio di quest’ultima, in Roma, alla via G.

Borsi, n. 4;

– controricorrente –

e

B.L.S. – Busibness Locatione Sudtirol Alto Adige A.G. s.p.a., nella

persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso l’ordinanza della Corte di appello di TRENTO, Sezione

distaccata di Bolzano, depositata in data 18 maggio 2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/01/2020 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La società Alimentari Giovo s.r.l. (successivamente incorporata per fusione dalla società Wurza s.r.l.) con ricorso depositato il 14 ottobre 2011, proponeva opposizione nelle forme prescritte dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29 avverso il decreto di stima del 12 agosto 2011, emesso a norma della L.P. 15 aprile 1991, n. 10, dal Direttore di Ripartizione della Provincia Autonoma di Bolzano, con il quale venivano dichiarate di pubblica utilità gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture primarie nella zona produttiva “(OMISSIS)”, soggetta ad espropriazione l’area di 114.225 metri quadrati delle particelle (OMISSIS) e delle particelle (OMISSIS) e determinata l’indennità di esproprio dovuto alla società Alimentari Giovo per la quota indivisa di 1.909/100.000, di cui era proprietaria, nell’importo di Euro 531.510,34, aumentabile ad Euro 584.661,37 in caso di mancato opposizione.

2. La Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, dopo avere accertato il difetto di legittimazione passiva della BLS-Business Location Sudtirol Alto Adige AG s.p.a., ha determinato l’indennità di espropriazione nell’importo complessivo di Euro 708.680,45, da maggiorarsi degli interessi di tesoreria sulle somme già depositate dalla Provincia di Bolzano, nonchè degli interessi legali sulla differenza tra le somme effettivamente depositate e quelle dichiarate spettanti alla società Alimentari Giovo a fare data dal 12 agosto 2011 e fino all’effettivo pagamento; ha compensato le spese di lite sino alla concorrenza di un terzo, condannando la Provincia Autonoma di Bolzano al pagamento dei restanti due terzi per complessivi Euro 30.644,20, oltre accessori; ha posto le spese della CTU, già separatamente liquidate, per un terzo a carico della Società Alimentari Giovo e per due terzi a carico della Provincia Autonoma di Bolzano.

3. La Corte di appello, a sostegno della statuizione sulle spese, ha affermato che l’opposizione proposta era risultata fondata solo in ordine alla decurtazione del 25% operata dalla Provincia Autonoma, ma non anche in ordine al valore di mercato dell’area in questione, come determinato dall’Ufficio Estimo della Provincia Autonoma e a tutte le altre domande proposte; che, in ogni caso, l’indennità era stata determinata in una misura notevolmente inferiore rispetto a quella invocata dalla società Alimentari Giovo pari ad Euro 1.199.550,00; le spese di lite dovevano quindi compensarsi nella misura di un terzo, ivi comprese le spese della CTU, che era stata necessaria assumere per la determinazione della giusta indennità, mentre per i restanti due terzi andava disposta la condanna della Provincia Autonoma di Bolzano.

4. La Provincia Autonoma di Bolzano ricorre avverso l’ordinanza della Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, con atto affidato ad un unico motivo.

5. La società Wurza s.r.l. resiste con controricorso.

6. Con ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione, Sesta sezione Civile – 1, del 4 febbraio 2017, la causa era rinviata alla pubblica udienza, in mancanza di precedenti specifici, sulla questione della delimitazione del disputatum nel giudizio di opposizione alla stima, a seguito dell’offerta pubblica di una somma non accettata dall’espropriato.

7. La società Wurza ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo la Provincia Autonoma di Bolzano lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione, falsa e omessa applicazione della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 1 e del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, dell’art. 5, comma 3; la violazione del principio della domanda e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione agli artt. 99 e 112 c.p.c.; la violazione, falsa e omessa applicazione degli artt. 10 e 12 c.p.c. e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 29 nonchè degli artt. 91 e 92 c.p.c., anche in relazione all’art. 191 c.p.c..

Ad avviso della Provincia ricorrente la Corte di appello nel determinare i compensi dovuti avrebbe dovuto considerare la somma di Euro 124.019,08, corrispondente alla differenza tra la stima determinata se non fosse stata presentata opposizione (pari ad Euro 584.661,37) e la somma riconosciuta nell’ordinanza che aveva considerato fondato soltanto il rilievo relativo alla decurtazione del 25% operata dalla Provincia autonoma e che questo era l’importo per il quale la Provincia autonoma era rimasta soccombente nel giudizio; che avuto riguardo allo scaglione di riferimento (da Euro 52.001 ad Euro 260.000) e applicando la tariffa di difficoltà media la Corte avrebbe dovuto riconoscere un importo complessivo di Euro 17.680,00, a fronte di Euro 30.644,20, con una differenza per i due terzi dovuti, pari ad Euro 2.749,47, escluse I.V.A. e c.p.A..

Ancora si duole la Provincia Autonoma di Bolzano che il “valore effettivo della controversia”, richiamato dal D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, art. 1 era quello del decisum e ciò anche in applicazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato e delle disposizioni del codice di procedura civile; che analoghe considerazioni dovevano essere svolte con riferimento alla liquidazione delle spese della consulenza tecnica d’ufficio, atteso che il consulente nominato aveva accertato un valore venale persino inferiore rispetto a quello accertato dall’Ufficio provinciale estimo (310 Euro al metro quadro, rispetto a Euro 325 al metro quadro) e che sul punto l’opponente era risultato integralmente soccombente con la conseguenza che l’intera spesa di CTU, pari ad Euro 3.320,00 avrebbe dovuto essere addebitata all’opponente.

1.1. Il motivo, nei sui plurimi motivi di censura, è infondato.

1.2 E’ principio affermato da questa Corte che anche nel giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione, ai fini del regolamento delle spese processuali, si applica il principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., principio che determina l’obbligo del rimborso delle spese e che deriva semplicemente dall’oggettivo esito sfavorevole della lite in relazione all’accoglimento o al rigetto delle domande ed eccezioni delle parti (Cass., 3 dicembre 1991, n. 12993; Cass., 12 aprile 1990, n. 3123).

Nello specifico, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse (Cass., 27 agosto 2020, n. 17854).

Il sindacato della Corte di cassazione, pertanto, con riferimento alle spese processuali, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass., 4 agosto 2017, n. 19613).

Senza dubbio la parte soccombente va identificata, alla stregua del principio di causalità – causalità sulla quale si fonda la responsabilità del processo – con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, abbia dato causa alla lite ovvero con quella che abbia tenuto nel processo un comportamento rilevatosi ingiustificato e tale accertamento, ai fini della condanna al pagamento delle spese processuali, è rimesso al potere discrezionale del giudice del merito e la conseguente pronuncia è sindacabile in sede di legittimità nella sola ipotesi in cui dette spese, anche solo parzialmente, siano state poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass., 16 giugno 2011, n. 13229).

Con la conseguenza che il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all’esito finale della lite (Cass., 2 settembre 2014, n. 18503).

E’ possibile, poi, ravvisarsi la reciproca parziale soccombenza anche in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, ove la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento.

Questa Corte ha, infatti, affermato il principio che “La regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell’unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92 c.p.c., comma 2); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorchè quest’ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento”. (Cass., 22 febbraio 2016, n. 3438).

1.3 Con riferimento alla disposta compensazione parziale, va applicata nella fattispecie di esame la disposizione di cui all’art. 92 c.p.c., come introdotto dalla L. n. 69 del 2009, che prevede la compensazione, per “gravi ed eccezionali ragioni indicate nella motivazione”, essendo stato il presente giudizio introdotto con ricorso depositato in data 14 ottobre 2011 (pag. 5 dell’ordinanza impugnata). Si tratta di una clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass., 9 aprile 2019, n. 9977; Cass., 9 marzo 2017, n. 6059).

Più in particolare, questa Corte ha affermato che i motivi legittimanti la compensazione, da esplicitare nella parte motiva del provvedimento, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, talchè non possono essere espressi con una formula generica o apodittica inidonea a consentire il necessario controllo, oppure risolversi in ragioni illogiche, inconferenti o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., 9 marzo 2017, n. 6059; Cass., 31 maggio 2016, n. 11222; Cass., 17 maggio 2012, n. 7763).

1.4 La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, rientrano, dunque, nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente, con l’unico limite, come già detto, del rispetto del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass., 31 gennaio 2014, n. 2149; Cass., 20 dicembre 2017, n. 30592; Cass., 16 giugno 2011, n. 13229).

1.5 Ciò posto, nel caso in esame, la Corte ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza globale secondo cui ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all’esito finale della lite e ha correttamente adempiuto all’onere motivazionale sulla disposta compensazione parziale delle spese processuali, ivi comprese le spese della consulenza tecnica d’ufficio.

Ed infatti, i giudici di secondo grado hanno affermato che l’opposizione proposta era risultata fondata solo in ordine alla decurtazione del 25% operata dalla Provincia Autonoma, ma non anche in ordine al valore di mercato dell’area in questione e alle altre domande proposte e ha tenuto conto che l’indennità era stata determinata in una misura notevolmente inferiore rispetto a quella invocata dalla società Alimentari Giovo pari ad Euro 1.199.550,00, così compensando nella misura di un terzo le spese processuali e le spese della consulenza tecnica di ufficio.

1.6 In proposito, va richiamato il principio statuito da questo Corte secondo cui la consulenza tecnica d’ufficio è un atto compiuto nell’interesse generale di giustizia e, dunque, nell’interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio; le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c., sicchè possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest’ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l’esclusione del rimborso (Cass., 10 giugno 2020, n. 11068).

1.7 E’ pure infondato, per i principi sopra richiamati, il profilo di censura relativa al valore effettivo della controversia da ricondursi secondo la Provincia ricorrente a quello che prevede come valore della causa lo scaglione da Euro 52.001 ad Euro 260.000, e non a quello dello scaglione superiore (da Euro 520.001 ad Euro 1.000.000), effettivamente applicato dalla Corte di appello.

1.8 Questa Corte, anche di recente, ha affermato che la norma che dispone che nei giudizi civili per pagamento di somme di denaro, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve effettuarsi avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, si riferisce all’accoglimento, anche parziale, della domanda medesima, mentre nel caso di rigetto della domanda il suddetto valore è pari alla somma infondatamente richiesta dall’attore (Cass., 12 giugno 2019, n. 15857).

In applicazione dei criteri richiamati, il valore da tenere in considerazione, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, è la somma di Euro 708.680,45, oltre accessori, come correttamente ritenuto dai giudici di merito.

1.9 In conclusione, la Corte d’appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, nell’esercizio del potere spettante al giudice del merito di individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione e avuto riguardo alle pretese fatte valere dalla parte ricorrente nei limiti del loro accoglimento, ha regolamentato le spese processuali in applicazione del principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. e ha motivato, in modo coerente e razionale, la disposta compensazione delle spese processuali nel rispetto del precetto di cui all’art. 92 c.p.c., nel testo applicabile.

Ciò tenuto conto anche dei caratteri propri del giudizio di opposizione alla stima, quali individuati correttamente anche nell’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., e di un non consentito frazionamento del contenuto decisorio del provvedimento impugnato.

2. Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con la conseguente condanna della Provincia ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la Provincia ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

 

 

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