Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10410 del 29/04/2010
Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 29/04/2010), n.10410
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore,
rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello
Stato e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
A.C.;
– intimata –
avverso la sentenza del Giudice di pace di Lagonegro depositata il 3
febbraio 2006.
Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha
concluso conformemente alla requisitoria rassegnata nell’ambito del
procedimento inscritto al N.R.G. 1985 del 2007;
sentito, in Camera di consiglio, l’Avvocato Generale Dott. Domenico
Iannelli, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Che, con sentenza depositata il 3 febbraio 2006, il Giudice di pace di Lagonegro, pronunciando sul ricorso proposto da A. C. nei confronti del Ministero dell’interno, ha accolto l’opposizione e annullato il verbale di contestazione n. (OMISSIS) elevato dalla Polizia stradale di Potenza in data 18 maggio 2005 per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, rilevando che per l’accertamento dell’infrazione era stato utilizzato un autovelox non sottoposto ad adeguata taratura;
che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il Ministero dell’interno ha proposto ricorso, con atto notificato il 30 gennaio 2007, sulla base di un motivo;
che l’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Considerato che l’unico motivo censura violazione e falsa applicazione della L. 11 agosto 1991, n. 273, nonchè violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 45 e 142, comma 6, e degli artt. 192, 345 e 383 reg. esec. C.d.S., (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5;
che il motivo è manifestamente fondate – che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Sez. 2^, 19 novembre 2007, n. 23978), in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti, come previsto dall’art. 142 C.d.S., non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura: tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia cd. metrologica, diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità, ed è competenza di autorità amministrative diverse rispetto a quelle pertinenti al caso di specie (cfr. anche Cass. 15.12.08 n. 29333);
che, pertanto, ha errato il Giudice di pace ad accogliere l’opposizione sul rilievo che l’autovelox, con cui è stato accertato il superamento dei limiti di velocità, non era stato sottoposto a taratura periodica;
che la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla censura accolta;
che la causa deve essere rinviata al Giudice di pace di Lagonegro, che la deciderà in persona di diverso giudicante, per l’esame degli altri motivi dell’opposizione;
che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Giudice di pace di Lagonegro, in persona di diverso giudicante.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010