Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10410 del 20/05/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10410 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 6390-2013 proposto da:
FIORDILINO ROSA FRDRS053L55C130U nella qualità di tutrice
di Calabrò Gioacchino, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FRANCESCO INGHIRAMI 24, presso lo studio dell’avvocato
FABIO FEDERICO, rappresentata e difesa dall’avvocato GERVASI
NICOLO’, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587;
– intimato avverso il provvedimento R.G. 888/2012 del TRIBUNALE di
TRAPANI, depositato il 05/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

Data pubblicazione: 20/05/2015

Il Collegio
Rilevato che con ordinanza 16 maggio 2014 era stato disposto il
rinnovo della notificazione del ricorso entro 30 giorni dalla
comunicazione dell’ordinanza;

assegnatole;
rilevato che l’ordinanza è stata notificata a mezzo ufficiale
giudiziario al domicilio eletto, senza rispettare la esplicita
richiesta del ricorrente di “ricevere le comunicazioni”
all’indirizzo di posta certificata, oppure al numero di fax, che
aveva indicati in ricorso;
ritenuto che

la comunicazione avrebbe dovuto essere effettuata

con tali modalità (cfr Cass. 6752/13; 26696/13)
ritenuto che la causa debba quindi essere rinviata a nuovo ruolo,
affinchè la cancelleria comunichi nuovamente e ritualmente a parte
ricorrente il contenuto dell’ordinanza resa il 16 maggio 2014;
PQM
Rinvia la

causa a nuovo ruolo, alla Pubblica Udienza, previa

esecuzione degli adempimenti di cui in motivazione.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sesta/seconda
sezione civile il 17 febbraio 2014

rilevato che parte ricorrente non ha dato seguito all’incombente

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