Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10410 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 12/05/2011), n.10410

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

SOCIETA’ LE ASSICURAZIONI DI ROMA-MUTUA ASSICURATRICE COMUNALE ROMANA

(già ASCOROMA-MUTUA ASSICURAZIONE COMUNALE ROMANA), in persona del

Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

GIOVANNI PAISIELLO 33 presso lo studio dell’avvocato PETRACCA

STEFANO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4/2005 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 23/02/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2011 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il ricorrente l’Avvocato FIORENTINO SERGIO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato PETRACCA STEFANO, che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

l’accoglimento del 2 e 4 motivo, il rigetto del 1^ motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero della Economia e delle Finanze e la Agenzia delle Entrate propongono ricorso per cassazione, con quattro motivi, avverso la sentenza n. 4-12-2005 in data 24-1-2005 depositata in data 23-2-2005 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio confermativa della sentenza della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso della società Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Comunale Romana avverso un avviso di accertamento con il quale l’Ufficio rettificava la dichiarazione dei redditi della contribuente relativa all’anno 1992 recuperando a tassazione omessi ricavi e componenti positivi di reddito. La società resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, deve essere rilevata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero della Economia e della Finanze: nel caso di specie al giudizio innanzi la Commissione Regionale ha partecipato l’ufficio periferico di Torino della Agenzia delle Entrate, successore a titolo particolare del Ministero, ed il contraddittorio è stato accettato dal contribuente senza sollevare alcuna eccezione sulla mancata partecipazione del Ministero, che così risulta, come costantemente ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte, (ex plurimis v. Cass. n. 3557/2005) estromesso implicitamente dal giudizio, con la conseguenza che la legittimazione a proporre ricorso per cassazione sussisteva unicamente in capo alla Agenzia.

Le spese devono essere compensate tra le parti, per la incertezza giurisprudenziale esistente all’epoca.

Con il primo motivo deduce violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, sostenendo che l’assunto della Commissione secondo cui l’Ufficio avrebbe tenuto conto dei premi incassati e non di quelli di competenza secondo il citato art. 75, ovvero dei premi maturati nel periodo, non era corretto in quanto se i ricavi incassati non fossero stati anche di competenza per quell’esercizio, ma di quello precedente o successivo, il fatto avrebbe dovuto risultare dalle scritture contabili, che non riportavano nulla in proposito. Con il secondo motivo deduce violazione della L. n. 295 del 1978, art. 30, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 103, artt. 112, 115, 116 c.p.c. ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, sostenendo che in relazione alla ripresa a tassazione di elementi positivi di reddito, l’Ufficio aveva tenuto conto dell’esito del contenzioso relativo al 1991, in cui aveva rinunciato a parte della pretesa in relazione all’ammontare della riserva sinistri per detto anno, determinando tuttavia l’ammontare di detta riserva al 31-12- 1991, che doveva essere assunta quale componente positiva di reddito per il 1992. La infondatezza dell’assunto era stata motivata dalla Commissione con argomentazioni insufficienti ed inidonee a spiegare l’iter logico della decisione.

Con il terzo motivo assume violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75 e vizio di motivazione in quanto la valutazione della Commissione della non tassabilità della riserva premi e della riserva sinistri ceduta a riassicuratori per il divieto di doppia imposizione non era corretta in quanto l’Ufficio aveva accertato che parte dei costi portati in detrazione a fronte di detta cessione erano pertinenti a riserve non disponibili e pertanto non erano deducibili. Si trattava quindi di mancato riconoscimento di costi e non di doppia tassazione, peraltro non sussistente nella fattispecie.

Con il quarto motivo deduce violazione del D.L. n. 41 del 1995, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, L. n. 65 del 1990, art. 2, per avere la commissione ritenuto applicabile la definizione prevista dall’art. 19 bis cit alla mancata registrazione di quote di ammortamento nel registro cespiti ammortizzabili, ritenendo, senza motivazione, che detta violazione fosse di ordine formale e non come ritiene l’Ufficio, di natura sostanziale per cui l’art. 19 bis cit.

non risultava applicabile.

Il primo motivo è infondato.

La Commissione ha correttamente applicato il principio di competenza di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, rilevando che l’Ufficio aveva tenuto conto solo dei premi effettivamente incassati nell’anno e non di quelli maturati nello stesso periodo. L’Ufficio assume che quelli incassati e quelli maturati, e quindi di competenza, coincidono, per mancanza di scritturazioni contabili specifiche che indichino premi maturati nell’esercizio precedente o successivo. Il principio applicato dalla Commissione è in sè ineccepibile, laddove l’assunto giustificativo dell’Ufficio si fonda su questioni di fatto meramente enunciate ma non documentate in violazione dei principi di autosufficienza del ricorso.

Il secondo motivo è fondato sotto il profilo del difetto di motivazione. In effetti, la Commissione da atto che la riserva sinistri determinata dall’Ufficio al 31-12-1991. in L. 53.082.049.426, a seguito della parziale rinuncia al contenzioso per detto anno, (questione estranea alla presente controversia) e considerata componente negativo di reddito per lo stesso anno 1991, per il principio di continuità dei valori fiscali, deve essere iscritta nel 1992 in conto ricavi quale componente positiva di reddito. Nega poi validità al medesimo assunto, su cui si fonda la ripresa a tassazione per il 1992, attribuendo validità a quanto ritenuto dalla CTP nella sentenza di primo grado, essenzialmente sulla base del rilievo che l’importo della riserva sinistri al 31-12- 1991, in relazione alla chiusura del contenzioso per il 1991, non era stato considerato componente negativo di reddito per lo stesso anno.

Non spiega tuttavia il senso e la rilevanza di tale osservazione, posto che l’accertamento di cui è causa si riferisce al 1992, la somma determinata quale accantonamento al 31-12-1991 non è contestata, e la componente negativa di reddito da considerarsi per il 1992 ai sensi del L. n. 295 del 1978, art. 30 è indipendente da quella dell’anno precedente e viene autonomamente stabilita in base alla valutazione della necessità di copertura di rischio per l’anno in corso. La Commissione da atto della necessità di una nuova valutazione della riserva ogni anno, quindi dichiara infondata la tesi dell’Ufficio senza alcuna ulteriore spiegazione.

Ne deriva che non si intende perchè l’accertamento sia infondato nella parte in cui considera componente positiva di reddito per il 1992 l’ammontare della riserva ritenuta esistente al 31-12-1991. e quale rilievo possa avere la questione della valutazione di detta somma (o di altra inferiore pure indicata in sentenza senza alcuna specificazione) quale componente negativa di reddito per il 1991, attesa la autonomia dei periodi di imposta.

Il terzo motivo è pure fondato, in quanto la Commissione ritiene sussistente la ipotesi di doppia tassazione sulla base dell’assunto che la stessa imposta ” non può essere applicata più volte, in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi” laddove in tanto la doppia tassazione è rilevante in quanto riguardi lo stesso soggetto di imposta, e non altri soggetti, quali i cessionari delle riserve cedute. Del pari è fondato il quarto motivo.

E’ giurisprudenza di questa Corte che le violazioni contabili che incidono sulla determinazione del reddito sono sostanziali, e non formali. Nel caso, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, u.c., (solo successivamente abrogato dal D.P.R. n. 696 del 1996, art. 5), prevedeva che le spese e gli altri componenti negativi, di cui era prescritta la registrazione in apposite scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi, non potevano essere ammessi in deduzione, qualora ne fosse stata omessa la registrazione o se la stessa fosse stata irregolarmente eseguita. Ne consegue che la Amministrazione non poteva tenere conto dei cespiti non ammortizzabili non iscritti nell’apposito registro, per cui la violazione, di carattere sostanziale non era sanabile ai sensi del D.L. n. 41 del 1995, art. 19 bis. (v. Cass. n. 4175 del 2009).

La sentenza deve quindi essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata ad altra sezione della CTR del Lazio, che deciderà anche sulle spese di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero e compensa le relative spese; accoglie il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso della Agenzia, rigetta il primo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA