Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1041 del 20/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 1041 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: TRIA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso 13512-2009 proposto da:
RAI

RADIOTELEVISIONE

06382641006,

ITALIANA

C.F.

EEIELI
in

\Rep.Cft.L1,4,9t., kik
appresen an

S.P.A.

pro

persona

3.2
rr
eeI
—r_Va

!
delU
domiciliata

in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio
2013
3213

dell’avvocato CONSOLO GIUSEPPE, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

IPPOLITI PAOLA C.F. PPLPLA54T59H5010;

Data pubblicazione: 20/01/2014

- intimata –

Nonché da:
IPPOLITI PAOLA C.F. PPLPLA54T59H5010, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 35, presso lo

rappresenta

e

difende

DOMENICO,

unitamente

che la

all’avvocato

COSTANTINI CLAUDIA, giusta delega in atti;
– controri corrente e ricorrente incidentale contro

RAI

RADIOTELEVISIONE

ITALIANA

S.P.A.

C.F.

06382641006, ígià
, – 1•32.:
del!’ A.111)
TTTri
in
persona
Veu.c.tiAzAV-02A-I,.
appresentan ‘:CO te pore)Selettivamente domiciliata

in ROMA, VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio
dell’avvocato

CONSOLO GIUSEPPE, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 6003/204 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/06/2008 R.G.N.
5923/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/11/2013 dal Consigliere Dott. LUCIA
TRIA;
udito l’Avvocato RUGGIERI GIANFRANCO per delega
CONSOLO GIUSEPPE;
udito l’Avvocato COSTANTINI CLAUDIA;

PLIUt

studio dell’avvocato D’AMATI

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
il

del

ricorso

principale,

assorbito

l’incidentale.

rigetto

Udienza del 12 novembre 2013 — Aula A
n. 5 del molo — RG n. 13512/09
Presidente: Roselli – Relatore: Tria

1.— La sentenza attualmente impugnata (depositata il 3 giugno 2008): 1) rigetta l’appello
principale della RAI-Radiotelevisione Italiana s.p.a. (d’ora in poi: RAI) avverso la sentenza del
Tribunale di Roma del 14 luglio 2005; 2) in accoglimento dell’appello incidentale di Paola Ippoliti,
condanna la RAI al pagamento delle retribuzioni maturate anche nel periodo 9 settembre 1992-15
ottobre 1992, oltre accessori nonché al pagamento delle retribuzioni maturate negli intervalli tra un
contratto a termine e il successivo, da liquidare in separato giudizio.
La Corte d’appello di Roma, per quel che qui interessa, precisa che:
a) tutti i contratti della Ippoliti sono stati stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera e) della
legge n. 230 del 1962, sono pertanto inconferenti le censure che richiamano l’Accordo sindacale del
5 aprile 1997, stipulato in conformità delle previsioni dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987;
b) detto questo, va precisato che, in base alla costante e condivisa giurisprudenza di legittimità
formatasi in merito all’interpretazione dell’ipotesi prevista dalla lettera e) dell’art. 1 della legge 18
aprile 1962 n. 230 nel testo sostituito dalla legge 23 maggio 1977 n. 266, ai fini dell’assunzione a
termine di personale per specifici spettacoli o programmi radiofonici o televisivi ivi contemplata, il
prescritto requisito della “specificità” comporta che lo spettacolo o il programma sia destinato a
sopperire ad una temporanea necessità (ancorché sia ripetuto nel tempo e in diverse puntate), ed
inoltre abbia il carattere della singolarità per il fatto di presentare connotazioni che valgano a
differenziarlo rispetto al genere che qualifica l’attività imprenditoriale;
c) è stato anche precisato che ai fini dell’applicazione del regime derogatorio di cui all’art. 1)
lettera e) della legge n. 230 del 1962, non può essere considerata sufficiente ad integrare la ipotesi
di legittimo ricorso al contratto a termine la qualifica, tecnica o artistica, del personale, correlata alla
produzione di spettacoli (o programmi radiofonici o televisivi), ma è necessario che tale personale
sia stato assunto per determinati spettacoli (o programmi) con vincolo di “necessità diretta”, anche
se complementare e strumentale;
d) nella specie è da escludere che la RAI abbia compiutamente assolto all’onere probatorio a
suo carico in ordine alla sussistenza dei presupposti che, sulla base degli indicati principi, possono
giustificare l’assunzione a termine, cioè: 1) l’assoluta necessità — rispetto al concreto assetto
organizzativo dell’azienda — di ricorrere ad una utilizzazione temporanea della lavoratrice; 2) la
correlazione diretta tra la professionalità propria della Ippoliti e lo specifico programma o
spettacolo per il quale è stata, di volta in volta, assunta;

1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A

e) è, invece, fondato il motivo dell’appello incidentale relativo al riconoscimento delle
retribuzioni maturate negli intervalli tra un contratto e l’altro, essendo imputabile al datore di lavoro
la mancata esecuzione della prestazione in tali periodi di tempo;

2.— Il ricorso della RAI s.p.a. domanda la cassazione della sentenza per due motivi; resiste,
con controricorso, Paola Ippoliti, che propone, a sua volta ricorso incidentale condizionato, per un
motivo, cui replica la RAI, con controricorso.
Entrambe le parti depositano anche memorie ex art. 378 cod. proc. e la RAI, nella propria
memoria, fra l’altro, chiede l’applicabilità dello ius superveniens rappresentato dall’art. 32, commi
5, 6 e 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183, in vigore dal 24 novembre 2010.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto va disposta la riunione dei ricorsi, perché proposti avverso la medesima sentenza.

I – Profili preliminari
1.- Preliminarmente deve essere precisato che è da considerare inammissibile la richiesta di
glE= applicabilità dello ius superveniensi rappresentato dall’art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge 4
novembre 2010, n. 183, in vigore dal 24 novembre 2010, formulata nella memoria depositata dalla
RAI in prossimità dell’udienza.
Va ricordato che, in via di principio, costituisce condizione necessaria per poter applicare nel
giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova
disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto
alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui
perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (vedi, per tutte: Cass. 8 maggio 2006 n. 10547).
In tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il
tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia anche ammissibile
secondo la disciplina sua propria.
In particolare, con riferimento alla disciplina qui invocata, la necessaria sussistenza della
questione ad essa pertinente nel giudizio di cassazione presuppone che i motivi di ricorso investano
specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine, che essi non siano
tardivi o generici, etc., in quanto in caso di assenza o di inammissibilità di una censura in ordine alle
conseguenze economiche dell’accertata nullità del termine, il rigetto dei motivi inerenti tale aspetto
pregiudiziale produce infatti la stabilità delle statuizioni di merito relative a tali conseguenze (vedi,
tra le tante: Cass. 4 gennaio 2011, n. 80).
2

f) fondato è anche il secondo motivo dell’appello incidentale, con il quale si rivendicano le
retribuzioni relative al periodo 4 giugno 1992-31 luglio 1992, perché, diversamente. da quanto
affermato dal primo giudice, è da escludere che la prescrizione possa decorrere nel corso dello
svolgimento dei rapporti intercorsi fra le parti come a tempo determinato, visto che tali rapporti, nel
loro concreto atteggiarsi erano caratterizzati da una situazione di metus della lavoratrice, sottoposta
al continuo rischio del mancato rinnovo dei contratti a termine.

Nella specie, nel ricorso della RAI non è stata prospettata alcuna censura riguardante
specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine, sicché la richiesta di
applicabilità dell’indicatojus superveniens non è ammissibile.
– Sintesi dei motivi di ricorso principale

2.1.– Con il primo motivo si denunciano: a) in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.,
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, lettera e) della legge n. 230 del 1962; b)
errata e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Si sottolinea che la Corte d’appello ha escluso che, nella specie, ricorressero le condizioni che
giustificano il regime derogatorio di cui all’art. 1, comma 2, lettera e) della legge n. 230 del 1962,
nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge n. 266 del 1977, così —pervenendo
all’affermazione della nullità dei contratti a termine conclusi tra la RAI e la Ippoliti.
In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto, nella specie, carente il requisito della
“specificità” dei programmi e/o degli spettacoli, per i quali si sono avute le assunzioni, facendo
riferimento ad una nozione di “specificità” che, benché ormai consolidata nella giurisprudenza di
legittimità, non corrisponde alla chiara ratio della norma, da individuare nella volontà legislativa di
consentire alle aziende televisive di non appesantire il numero dei propri dipendenti a tempo
indeterminato, attraverso un’accezione della “specificità” del programma o spettacolo più ampia e
tale da comprendere anche i c.d. “programmi-contenitore”.
2.2.– Con il secondo motivo si denunciano: a) in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.,
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, lettera e) della legge n. 230 del 1962; b)
errata e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Si sostiene che non sia condivisibile neanche la ritenuta mancanza del “c.d. vincolo di
necessità diretta” tra assunzione e programma.
Si sottolinea che la legge n. 266 del 1977, unificando la disciplina del contratto a termine nel
settore dello spettacolo, ha abbandonato ogni riferimento al personale artistico e tecnico ed ha
adottato come criterio unico di legittimità quello della specificità degli spettacoli o dei programmi
radiofonici o televisivi.
Né la suddetta legge né l’art. 23 della legge n. 56 del 1987 hanno previsto la necessità del
vincolo di necessità diretta, cui, invece, ha fatto riferimento la Corte romana.
III – Sintesi del ricorso incidentale condizionato
3.– Con l’unico motivo – anch’esso formulato in conformità con le prescrizioni di cui all’art.
art. 366-bis cod. proc. civ. – si denunciano: a) in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.,
violazione e falsa applicazione degli artt. 110 e 112 cod. proc. civ. nonché dell’art. 2909 cod. civ. b)
in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo.
3

2.- Il ricorso principale è articolato in due motivi, formulati in conformità con le prescrizioni
di cui all’art. art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis.

IV — Esame delle censure
4.- I due motivi del ricorso principale — da esaminare congiuntamente, data la loro intima
connessione — non sono fondati per le ragioni di seguito esposte.
4.1.- A norma della legge 18 aprile 1962, n. 230, art. 1, comma 2, lett. e) nel testo modificato
dalla legge 23 maggio 1977, n. 266, vigente all’epoca dei fatti, è consentita l’apposizione di un
termine alla durata del contratto di lavoro “nelle assunzioni di personale riferite a specifici
spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi”.
Questa Corte ha ripetutamente affermato, con orientamento ormai consolidato (vedi, per tutte,
Cass. SU 25 settembre 2008, n. 24049; Cass. 4 gennaio 2011, n. 80; Cass. 26 maggio 2011, n.
11573; Cass. 2 marzo 2012, n. 3308), che ai fini della legittimità dell’apposizione del termine con la
causale indicata è necessario che ricorrano i requisiti: a) della temporaneità della occasione
lavorativa rappresentata dalla trasmissione o dallo spettacolo, che non devono essere
necessariamente straordinari od occasionali ma di durata limitata dell’arco di tempo della
programmazione complessiva e quindi destinati ad esaurirsi (per cui non consentono l’utilizzazione
di un lavoratore praticamente a tempo indeterminato); b) della specificità del programma, che deve
essere quantomeno unico (anche articolato in più puntate o ripetuto nel tempo) e presentare una sua
connotazione particolare; c) della connessione reciproca tra specificità dell’apporto del lavoratore e
specificità del programma o spettacolo (il c.d. vincolo di necessità diretta), per cui il primo concorra
a formare la specificità del secondo o sia reso necessario da quest’ultima specificità.
In altri termini, anche un programma specifico e temporaneo non legittima di per sé una
assunzione a termine per prestazioni generiche (comunque reperibili attingendo all’organico stabile
dell’impresa), ma solo quando alla specificità dello spettacolo concorre necessariamente il peculiare
apporto professionale, tecnico o artistico degli autori che lo realizzano, gli attori che lo interpretano,
età, il quale non è facilmente fungibile col contributo realizzabile dal personale a tempo
indeterminato dell’impresa.
A quest’ultimo proposito, è stato precisato che la situazione descritta è riferibile anche al
personale diverso da quello tecnico o artistico portatore di un contributo creativo rispetto alla
realizzazione del programma, ma unicamente dotato di una professionalità specialistica
normalmente non necessaria nell’assetto complessivo dell’attività dell’impresa (ad es. l’operatore
subacqueo, o l’interprete di una lingua poco usata).

4

Si sostiene che la Corte d’appello non si sia pronunciata sull’eccezione preliminare e decisiva
ritualmente proposta dalla lavoratrice, riguardante il passaggio in giudicato — in mancanza di
impugnazione della RAI — delle statuizioni della sentenza di primo grado secondo cui i dati relativi
alle assunzioni a termine unitamente con la mancanza del vincolo di necessità diretta e della
temporaneità dell’esigenza danno la dimostrazione dell’intento della RAI di eludere la legge n. 230
del 1962, ricorrendo allo strumento del contratto a termine per far fronte ad esigenze fisiologiche di
stabile copertura dell’organico.

Così ribadita l’interpretazione della norma di legge in esame — cui il Collegio intende
attenersi, anche in ossequio alla funzione nomofilattica della Corte e in assenza di sufficienti motivi
per rimetterla in discussione alla luce delle argomentazioni del ricorso — va infine ricordato che
l’accertamento della sussistenza in concreto dei requisiti di legittimità dell’apposizione del termine
nell’ipotesi considerata costituisce giudizio di merito, che la Corte territoriale ha adeguatamente
condotto nel rilevare la genericità dell’apporto lavorativo della Ippoliti nella esecuzione dei contratti
a tempo determinato esaminati, non sufficientemente contrastata dalle deduzioni della società,
rimaste in proposito generiche e non pertinenti sul piano dell’accertamento del vincolo di necessità
diretta enunciato.
4.2.- Di qui l’infondatezza dei due motivi del ricorso principale.
5.- Il rigetto del ricorso principale comporta la dichiarazione di assorbimento del ricorso
incidentale, espressamente qualificato come “condizionato” (Cass. 28 febbraio 2007, n. 4787; Cass.
9 giugno 2010, n. 13882).
V — Conclusioni

6.- In sintesi, il ricorso principale deve essere respinto e quello incidentale va dichiarato
assorbito. Le spese del presente giudizio di cassazione — liquidate nella misura indicata in
dispositivo — seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale
condizionato. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di
cassazione, liquidate in euro 100,00 (cento/00) per esborsi, euro 3000,00 (tremila/00) per compensi
professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 12 novembre 2013.

L’interpretazione della norma di legge adottata dalla giurisprudenza di questa Corte appare
corrispondere appieno al ragionevole equilibrio tra esigenze di garanzia di stabilità del rapporto di
lavoro ed esigenze, anche culturali, della produzione di spettacoli e programmi radiotelevisivi
perseguito dal legislatore dell’epoca, alla luce delle condizioni economiche e sociali esistenti. Essa
resiste alla rivisitazione tentata dalla difesa della società ricorrente, la quale propone una lettura
della norma di legge, che anticipa e addirittura supera i futuri sviluppi della disciplina del contratto
a tempo determinato, tuttora qualificato dalla legge come ipotesi derogatoria rispetto alla regola del
contratto di lavoro a tempo indeterminato e sopravvaluta il significato della modifica apportata alla
legge n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, lett. e) limitato viceversa ad una semplice estensione,
rispetto allo schema originario, dell’istituto, senza che da tale estensione si possano trarre
conclusioni relativamente ad eventuali stravolgimenti di quest’ultimo.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA