Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1041 del 17/01/2019

Cassazione civile sez. III, 17/01/2019, (ud. 09/03/2018, dep. 17/01/2019), n.1041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi A. – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22839-2016 proposto da:

S.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA, 45,

presso lo studio dell’avvocato LUCIANO MARIANI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FEDELE ALBERTI giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G. & C SAS, in persona del legale rappresentante,

socio accomandatario, sig. G.C., considerata

domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato DOLORES OCCHINEGRO

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 356/2016 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 30/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/03/2018 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.N., agendo in qualità di asserito cessionario di un credito di Euro Lire 144.000.000, corrispondenti ad 74.369,79 vantato dalla Scoman s.r.l. nei confronti dell’impresa di costruzioni C.G. & C. s.a.s., convenne quest’ultima dinanzi al Tribunale di Salerno per sentirla condannare al pagamento del credito ceduto corrispondente al corrispettivo di nolo a freddo di autocarri e di attrezzature forniti alla convenuta nel cantiere di (OMISSIS), dove la stessa eseguiva lavori per la costruzione del sistema fognario.

Assunse che la Scoman aveva emesso varie fatture, due delle quali rimaste insolute, una per l’importo di Lire 48.000.000 e l’altra per l’importo di Lire 96.000.000. Instauratosi il contraddittorio con l’impresa convenuta, espletata la prova testimoniale richiesta dall’attore, prodotti documenti contabili, esperito l’interrogatorio formale deferito al convenuto G.C., legale rappresentante pro-tempore della società, il Tribunale di Salerno, con sentenza dell’11/3/2010, rigettò la domanda compensando le spese.

Lo S. propose appello insistendo sulle domande e richiamando elementi di prova acquisiti in giudizio. La società C. si costituì resistendo all’appello e propose appello incidentale con il quale chiese la correzione della motivazione della sentenza di primo grado nel senso dell’affermazione che, sia la documentazione prodotta da controparte sia la dichiarazione del teste escusso, erano generiche, imprecise e sfornite di elementi temporali. Chiese altresì di accertare che, dall’interrogatorio formale del proprio legale rappresentante in una con i riscontri documentali, fosse confermata la propria prospettazione difensiva, nel senso che nulla essa dovesse allo S. poichè nulla doveva alla società cedente. Solo in via subordinata chiese l’ammissione di una CTU al fine di accertare, sulla scorta delle scritture contabili obbligatorie delle due società, la qualità e quantità delle prestazioni rese e delle somme corrisposte.

La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza pubblicata il 30/6/2016, rigettò l’appello principale e accolse l’appello incidentale condannando lo S. alle spese del doppio grado.

Avverso la sentenza S.N. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria. G.C. resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo denuncia la violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 con riguardo agli artt. 228,230 e 231 c.p.c. in relazione all’omessa valutazione della confessione resa dalla parte sui capitoli di interrogatorio deferiti dall’odierno resistente, rilevante anche quale violazione di legge relativa al combinato disposto di cui agli artt. 2734 e 2697 c.c., art. 115 c.p.c. e art. 116 c.p.c., comma 2 e art. 111 Cost., laddove non ha ritenuto fornita la dimostrazione delle prestazioni oggetto della richiesta di pagamento, specificatamente ammessa, invece, dalla parte nel corso dell’interrogatorio formale reso (da pag. 4, 3 capoverso, a pag. 8, 2 rigo).

1.1 Il motivo è inammissibile in quanto pretende una rivalutazione degli elementi di prova inaccessibile in questa sede. L’impugnata sentenza aveva centrato il punto del contendere nella corrispondenza tra le prestazioni rese dal contraente ceduto e le fatture rivendicate ed aveva ritenuto che l’onere del cessionario del credito, di fornire la prova del credito medesimo, non fosse stato assolto, esaminando tutti gli strumenti di prova, compreso l’interrogatorio formale del legale rappresentante della società originariamente convenuta. Lo S. sostiene che la sentenza avrebbe violato le norme in tema di giuramento decisorio e di confessione omettendo di rilevare che, a seguito dell’esperito giuramento decisorio, fosse stata raggiunta la prova della imputabilità delle fatture alle prestazioni effettuate. In realtà non vi è stata confessione nel senso ritenuto dal ricorrente in quanto il legale rappresentante dichiarò che le fatture erano state già pagate con un bonifico di Lire 122.000.000, maggiorate di Lire 22.000.000 e contestò sempre tale ulteriore somma sicchè la Corte d’Appello, esercitando il suo potere di valutazione, ha correttamente concluso che lo S. non avesse dato prova della imputazione del versamento della somma di Lire 122.000.000 a specifiche prestazioni diverse da quelle di cui alle fatture n. (OMISSIS), (tesi sostenuta in via principale dallo S.) nè adeguata prova della reale effettuazione di prestazioni riferibile alle due fatture.

2. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dall’impossibilità di ritenere, così come dedotto da controparte, il bonifico di pagamento di Lire 122.000.000 eseguito ex adverso in data 12.01.1998 in favore della società che ha ceduto il credito all’odierno ricorrente quale prova dell’estinzione del credito oggetto di causa, tesi condivisa dalla corte territoriale ed invece smentita proprio in ragione delle dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio formale, inconciliabili, sotto il profilo cronologico, così come risultante anche dalla documentazione prodotta in atti relativa tanto alla data del bonifico citato quanto a quella (di non poco successiva) delle fatture rimaste insolute oggetto della richiesta di pagamento dedotta in giudizio.

2.1 II motivo è inammissibile perchè pretende un riesame di elementi di fatto e di prova inaccessibile in questa sede. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte d’Appello ha esaminato la circostanza ed ha, in proposito, correttamente affermato che la prova che il pagamento effettuato mediante bonifico di Lire 122.000.000 fosse da imputare ad altro credito avrebbe dovuto essere fornita dal creditore.

Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, e al raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 8.200 (comprensivo di Euro 200 per esborsi), oltre accessori di legge e spese generali al 15%. Si dà atto, ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA