Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1041 del 17/01/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 1041 Anno 2018
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA

ORDINANZA

sul ricorso 1547-2012 proposto da:
SOTTILE RENATO C.F. STTRNT58H08B519M, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CIPRO 77, presso lo studio
dell’avvocato CRISTINA SPERANZA, rappresentato e
difeso dall’avvocato CLAUDIO NERI, giusta delega in
atti;
– ricorrente contro
2017
3703

MINISTERO

E

DELL’ECONOMIA

DELLE

FINANZE

C.F.

80415740580, in persona del Ministro pro tempore, e
l’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro
tempore,

rappresentati

e

difesi

dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano

Data pubblicazione: 17/01/2018

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 277/2011 della CORTE D’APPELLO
di CAMPOBASSO, depositata il 14/10/2011 R.G.N.

569/2009.

R.G. 1547/2012

RILEVATO CHE
1. con sentenza in data 14 ottobre 2011 la Corte di Appello di Campobasso, in
riforma della sentenza di prime cure che aveva respinto nel merito la domanda,
ha accolto l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze ed ha dichiarato il difetto di giurisdizione del
giudice ordinario perché Renato Sottile, nel chiedere lo scorrimento della

posizione di interesse legittimo e non di diritto soggettivo;
2.

avverso tale sentenza Renato Sottile ha proposto ricorso affidato ad un unico

motivo, al quale hanno opposto difese il Ministero dell’Economia e delle Finanze e
l’Agenzia delle Entrate;
3. con decreto del 5 febbraio 2013 il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alla
Sezione Lavoro ex art. 374, comma 1, c.p.c.;
4. i controricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis 1 cod.proc. civ;

CONSIDERATO CHE

1. il ricorrente denuncia con un unico motivo «violazione e falsa applicazione
delle norme di cui all’art. 63 d.lgs. 165/2001; omessa motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio», in relazione all’art. 360 nn. 1 e 5 cod.
proc. civ. e rileva che con l’originario atto introduttivo era stato domandato
l’accertamento del diritto allo scorrimento della graduatoria ed al conseguente
inquadramento nella qualifica dirigenziale con decorrenza dal 28 marzo 2003,
ossia dalla data dell’istanza con la quale il Ministero e l’Agenzia erano stati
diffidati dal procedere a bandire nuovi concorsi e invitati a coprire i posti nel
frattempo resisi vacanti mediante utilizzazione della graduatoria ancora validq ed
efficace;

1.1. evidenzia il Sottile che i precedenti di questa Corte richiamati nella
motivazione della sentenza impugnata si riferivano a fattispecie non assimilabili a
quella oggetto di causa perché in quei casi era stata contestata la legittimità di
un nuovo bando di concorso e, quindi, era stata azionata una pretesa
consequenziale alla negazione degli effetti della indizione di una nuova
procedura;

graduatoria del concorso bandito con D.M. 2/7/1997 aveva fatto valere una

2. il ricorso è fondato perché la sentenza impugnata si pone in contrasto con la
giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte secondo cui «in tema di riparto
di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell’ambito del
pubblico impiego c.d. privatizzato, la cognizione . della domanda, avanzata dal
candidato utilmente collocato nella graduatoria finale e riguardante la pretesa
allo scorrimento della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla
giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell’ambito della
procedura concorsuale, il diritto all’assunzione. Ove, invece, la pretesa al

del provvedimento che, per coprire i posti resisi vacanti, indice una diversa
procedura anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria di altro
precedente concorso, si è in presenza d’una contestazione che investe l’esercizio
del potere dell’amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse
legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, comma
quarto, del d.P.R. n. 165 del 2001 (v. le sentenze di queste S.U. 6.5.13 n.
10404, 9.2.11 n. 3170, 16.11.09 n. 24185 e 18.6.08 n. 16527).» ( Cass.
201.12.2016 n. 26272 );
2.1. nella specie il ricorrente ha agito in giudizio per fare valere il suo preteso
diritto allo scorrimento che, secondo la prospettazione dell’atto introduttivo,
sarebbe sorto in conseguenza della sola vacanza di posizioni dirigenziali, sicché la
giurisdizione appartiene al giudice ordinario, posto che attiene al merito della
causa la eventuale insussistenza dei presupposti richiesti ai fini della insorgenza
del diritto (in relazione ai quali si rimanda alla motivazione di Cass. S.U.
6.5.2013 n. 10404 e, quanto alle conseguenze della mancata impugnazione del
bando a Cass. 6.3.2009 n. 5588, Cass. 7.10.2015 n. 2079, Cass. 4.10.2016 n.
19771);
2.2. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte territoriale
indicata in dispositivo che provvederà anche sulle spese del giudizio di
legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Cassa
la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla
Corte di Appello di Campobasso in diversa composizione
Così deciso nella Adunanza camerale del 27 settembre 2017
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riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti

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