Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1041 del 17/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 17/01/2017, (ud. 14/10/2016, dep.17/01/2017), n. 1041
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 954-2015 proposto da:
Avv. S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa da sè
medesima;
– ricorrente –
contro
RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MESSINA, depositata il
08/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380-bis e 375 c.p.c.:
“1. – L’avv. S.A. propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza depositata l’8.11.2014 dal Tribunale di Messina, con la quale è stata respinta la sua opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115, artt. 84 e 117 contro l’ordinanza che aveva respinto la sua richiesta di liquidazione del compenso, quale difensore d’ufficio di H.M., imputato in un procedimento penale.
2. – Il ricorso è inammissibile, per non essere stato notificato ad alcuna parte.
Ed invero, come chiarito dalle S. U. di questa Corte con sentenza n. 19161/09, i provvedimenti emessi nei procedimenti d’opposizione a domande di liquidazione di compensi per custodi, ausiliari e difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, involgono una controversia di natura civile indipendentemente dal fatto che il decreto di liquidazione (o di diniego di liquidazione) sia stato emesso in un giudizio penale. Ne consegue che il ricorso per cassazione contro tali provvedimenti, essendo di competenza delle sezioni civili di questa Corte, segue le relative forme previste dal codice di rito civile (cfr. anche Cass. n. 17684/12).
3. – Pertanto, si propone la decisione del ricorso con le forme camerali, nei sensi di cui sopra, in base all’art. 375 c.p.c., n. 1”.
2. – La Corte condivide la relazione rispetto alla quale non è stata presentata memoria.
3. – Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
4. – Nulla, ovviamente, per le spese.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 14 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2017