Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10409 del 27/04/2017


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Cassazione civile, sez. un., 27/04/2017, (ud. 07/03/2017, dep.27/04/2017),  n. 10409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Pres. f. f. –

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente Sezione –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26859-2015 proposto da:

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – G.S.E. – S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIOVANNI ANTONELLI 4, presso lo studio dell’avvocato

SERGIO FIDANZIA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANGELO GIGLIOLA;

– ricorrente –

contro

ENERMILL ENERGIE RINNOVABILI S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

SAVERIO MARINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ERNESTO STICCHI DAMIANI;

– resistente –

nei confronti di:

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, in persona dei rispettivi Ministri

pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende per

legge;

– controricorrenti –

e nei confronti di:

AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E SISTEMA IDRICO;

– intimata –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

42903/2015 del TRIBUNALE di ROMA.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/03/2017 dal Consigliere Dott. DE CHIARA CARLO

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. Russo Rosario Giovanni, che ha

concluso affinchè le Sezioni Unite della Corte, rigettando il

ricorso, statuiscano la giurisdizione del giudice ordinario e

condannino i soccombenti al rimborso delle spese.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Enermill Energie Rinnovabili s.r.l., titolare di quattro impianti fotovoltaici che beneficiano delle tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili previste dal D.M. 28 luglio 2005 (emesso dal Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio in base al D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 7) a seguito di domande presentate nel settembre 2005 e nel gennaio 2006, ha convenuto davanti al Tribunale di Roma, nel giugno 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. s.p.a. (di seguito semplicemente G.S.E.) e l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEG). Ha chiesto, in sostanza, il riconoscimento del diritto all’adeguamento della sua tariffa alla variazione Istat dei prezzi al consumo secondo il disposto dell’art. 6, comma 6, D.M. cit., come stabilito anche nella convenzione stipulata con il G.S.E.. Tale adeguamento era stato infatti sospeso, a partire dal 2013, dal G.S.E., che aveva anche avviato la procedura di recupero delle somme corrisposte in precedenza per quel titolo, in applicazione del combinato disposto del D.M. 6 febbraio 2006, art. 4, comma 1, e art. 8, comma 1, che aveva soppresso – illegittimamente, ad avviso della società attrice – l’adeguamento in via retroattiva anche con riguardo alle tariffe incentivanti richieste, come nella specie, in epoca anteriore all’emanazione di tale secondo D.M..

2. Il G.S.E. ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo dichiararsi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133 cod. proc. amm., comma 1, lett. o), o, in subordine, la giurisdizione generale di legittimità del medesimo giudice, ai sensi degli artt. 1 e 7 dello stesso codice.

I due ministeri convenuti e la società attrice hanno aderito, nelle rispettive difese, alla tesi della ricorrente. L’AEEG non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La causa rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133 cod. proc. amm., comma 1, lett. o), che contempla “le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti”.

1.1. La domanda ha invero ad oggetto, nella sostanza, il D.M. 6 febbraio 2006: più specificamente, ha ad oggetto la legittimità della previsione retroattiva – contenuta nel combinato disposto dei suoi artt. 4, comma 1, e art. 8, comma 1, citt. – di soppressione dell’aggiornamento Istat della tariffa applicabile alla società attrice, deducendone tra l’altro l’avvenuto annullamento da parte del TAR Lombardia con sentenze 10 novembre 2006, nn. 2125 e 2126, la prima delle quali confermata dal Consiglio di Stato con sentenza 4 aprile 2008, n. 1435 della Sezione 6^, e la seconda invece riformata con sentenza 4 maggio 2012, n. 9 dell’Adunanza Plenaria.

Ciò che rileva, ai nostri fini, è che la domanda attiene dunque ad un provvedimento, come previsto dalla disposizione codicistica sopra trascritta. E’ inoltre da ritenere che tale provvedimento, in quanto riguardante “criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare” (così è espressamente definito, in termini più generali, il suo oggetto dal D.Lgs. n. 387 del 2003, cit., art. 7, che lo prevede) concerna la “produzione di energia”, essendo la previsione di incentivi tariffari un efficace strumento di indirizzo della produzione energetica nazionale.

1.2. Il riferimento del decreto di cui sopra al potere di definizione delle tariffe incentivanti da parte della p.a., previsto dal D.Lgs. n. 387 del 2003, art. 7, cit., toglie fondamento al sospetto, sollevato dal P.M. nelle sue conclusioni scritte, che la soluzione adottata contrasti con i principi costituzionali in tema di riparto della giurisdizione per le ragioni indicate da Corte cost. n. 204 del 2004 e n. 191 del 2006.

1.3. La causa vede, infine, contrapposti alla società attrice soggetti tutti appartenenti alla pubblica amministrazione, compreso il G.S.E., società per azioni che svolge funzioni di natura pubblicistica nel settore elettrico, ed in particolare in tema di incentivazione dell’energia elettrica da fonte rinnovabile, il cui azionista unico è il Ministero dell’Economia e delle Finanze e che attende alla gestione di detto sistema pubblico di incentivazione anche mediante la concreta erogazione delle tariffe (Cass. Sez. U. 24/02/2014, n. 4326).

2. Va pertanto dichiarata la giurisdizione dell’autorità giudiziaria amministrativa.

La novità della questione e l’adesione di tutte le parti costituite alla soluzione accolta giustificano la compensazione delle spese del presente regolamento.

PQM

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e compensa tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2017

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