Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10409 del 20/05/2015
Civile Ord. Sez. 6 Num. 10409 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: MANNA FELICE
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 9992-2014 proposto da:
VERNILLO ELVIRA, NEGRO TAMARA, CHEZZA LUIGI,
STEFANO ROCCO, DE VITIS GIUSEPPE, DE VMS
SALVATORE, OZZA ANTONIO, DE VITIS DANIELA,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TARO 25 – scala IV, presso
lo studio dell’avvocato DEBORA MAGARAGGIA, rappresentati e
difesi dagli avvocati DAVIDE SALVATORE PIERRI, PIERLUIGI
DELL’ANNA, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrenti contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato avverso il decreto n. 931/2013 della CORTE D’APPELLO di
POTENZA dell’1.10.2013, depositato il 17/10/2013;
Data pubblicazione: 20/05/2015
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udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
17/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Pierluigi Dell’Anna che si riporta agli
scritti.
Ric. 2014 n. 09992 sez. M2 – ud. 17-02-2015
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La Corte
Premesso che con ricorso notificato 1’11.4.2014 Elvira Vemillo, Tamara
Negro, Rocco Stefano, Antonio Ozza, Giuseppe De Vitis, Daniela De Vitis,
Luigi Chezza, Assunta Stefano e Salvatore De Vitis hanno proposto ricorso
lege n. 89/01, in data 17.10.2013;
che l’intimato Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva;
rilevato che il ricorso risulta essere stato notificato presso l’Avvocatura
distrettuale dello Stato, e non presso quella generale, sicché la notifica è da
ritenersi nulla e suscettibile di rinnovazione (v. la recente Cass. S.U. n.
608/15);
che pertanto, in applicazione dell’art. 291 c.p.c. va disposta la rinnovazione
della notifica del -ricorso;
P. Q. M.
la Corte ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso, entro il
termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la
causa a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per i relativi adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 17.2.2015.
per cassazione avverso il decreto emesso dalla Corte d’appello di Potenza, ex