Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10409 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. I, 20/04/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 20/04/2021), n.10409

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13281/2019 proposto da:

M.C., difeso dall’avv. REGGIANI TANIA, domiciliato presso la

Cancelleria della I sezione civile della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei

Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 09/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/01/2021 da Dott. FIDANZIA ANDREA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Ancona, con decreto del 9.2.2019, ha rigettato la domanda proposta da M.J., cittadino del (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, negato al ricorrente lo status di rifugiato, non essendo i fatti riferiti da quest’ultimo riconducibili alle previsioni di cui alla Convenzione di Ginevra (il ricorrente aveva riferito di essersi allontanato dal paese d’origine per il timore di essere ucciso dai sostenitori del partito al potere, l'(OMISSIS), i quali avevano già rapito il proprio padre).

Il Tribunale di Ancona, ha, inoltre rigettato la domanda di protezione sussidiaria sia per la fattispecie di cui all’art. 14, lett. a) e b), non emergendo circostanze tali da far ritenere che il ricorrente potesse essere sottoposto alla pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti, sia per quella ex art. 14, lett. c) legge cit., essendo stata ritenuta l’insussistenza di una situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto armato in (OMISSIS).

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione M.J. affidandolo a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente in giudizio ai soli fini di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 7 e 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

Denuncia il ricorrente che il Tribunale di Ancona non ha condotto alcuna attività istruttoria al fine di chiarire gli aspetti discordanti emersi nel corso della sua audizione, pervenendo inopinatamente ad una valutazione di inattendibilità della sua dichiarazione che è sindacabile in sede di legittimità, atteso che la motivazione del decreto impugnato non contiene una confutazione delle critiche rivolte dallo stesso ricorrente al provvedimento della Commissione.

2. Il motivo è inammissibile.

Le censure del ricorrente sono generiche, non avendo indicato, neppure sommariamente, gli aspetti discordanti emersi nel corso della sua audizione (che il giudice di merito non avrebbe chiarito), nè quali critiche avesse rivolto al provvedimento della Commissione Territoriale, in ordine alle quali il giudice di merito avrebbe omesso qualunque confutazione.

3. Con il secondo motivo è stato dedotto l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Denuncia il ricorrente che la sua dichiarazione di essere stato aggredito in maniera particolarmente violenta dai sostenitori del partito (OMISSIS) (al capo e agli arti inferiori con colpi di machete) non è stata esaminata dal giudice di merito, il cui provvedimento non reca alcuna motivazione su tale fatto storico.

4. Il motivo è fondato.

Va preliminarmente osservato che la censura sopra illustrata è stata dal ricorrente formulata in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, avendo lo stesso precisato che la sua descrizione dell’episodio di violenza in cui è rimasto coinvolto è contenuta a pag. 4 del verbale di dichiarazioni rese nel corso dell’audizione personale innanzi alla Commissione Territoriale (documento inserito nel fascicolo d’ufficio).

Nonostante quindi che tale questione sia stata sottoposta al giudice di merito e rappresenti un punto decisivo per la controversia – non essendovi dubbio che, ove il richiedente fosse stato oggetto di una aggressione selvaggia con colpi di machete da parte dei sostenitori del partito (OMISSIS), ciò giustificherebbe quantomeno il suo timore di grave danno alla persona in caso di rientro in patria – il Tribunale di Ancona ne ha omesso l’esame, non considerando quindi un elemento assai rilevante che avrebbe potuto ragionevolmente condurre ad una decisione diversa.

Il giudice di merito è quindi incorso nella violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il decreto impugnato deve essere quindi cassato con rinvio al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

5. Il terzo motivo, con cui è stata dedotta la violazione di legge per il mancato rilascio del permesso umanitario, è assorbito.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo, infondato il primo ed assorbito il terzo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

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