Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10408 del 27/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 27/04/2017, (ud. 02/03/2017, dep.27/04/2017), n. 10408
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25417-2015 proposto da:
AUTOSTRADA TORINO SAVONA SPA, in persona del procuratore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SEVERO CARMIGNANO 9, presso
lo studio dell’avvocato MAURO PIETRANGELI BERNABEI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA ALIPRANDI;
– ricorrente –
contro
C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II
N. 4 presso lo studio dell’avvocato STEFANO PALMIERI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO SAVIO;
– controricorrente –
sul ricorso 25967-2015 proposto da:
AUTOSTRADA TORINO SAVONA SPA, ricorrente che non ha depositato il
ricorso entro i termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II
N. 4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO PALMIERI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO SAVIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1619/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 27/08/2014 per il ricorso n. 25417/2015;
avverso la sentenza rg. 2514/2012 della CORTE D’APPFLLO di TORINO,
depositata il 27/08/2014 per il ricorso n. 25697/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. ARMANO ULIANA.
Fatto
FATTI DEL PROCESSO
Su indicazione della Cancelleria è stato segnalato che l’Autostrada Torino Savona s.p.a ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino n. 1619 – 14 del 27-8-14,ricorso notificato in data 15-9-2015, rubricato al N R.G 25967 – 15.
Il ricorrente non ha provveduto al deposito del ricorso nel termine di giorni 20 dall’ultima notifica, giusta certificazione della Cancelleria Centrale di questa Corte.
Si è difeso con controricorso,depositato in data 12-11-2015, l’intimato C.F..
E’ stato proposto successivamente avverso la stessa sentenza, dalla stessa parte ricorrente e notificato il 23-10-2015,nuovo ricorso rubricato con N.r.g. 25417-2015.
Si è difeso con controricorso C.F..
E’ stata depositata proposta del relatore in cui si indica la dichiarazione di improcedibilità del primo ricorso e di inammissibilità del secondo.
La società ricorrente ha depositato memoria.
Il ricorsi riuniti sono stati trattati nella camera di consiglio non partecipata della Sesta sezione civile.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte, rilevato che il primo ricorso non è stato depositato nel termine di 20 giorni dalla notificalo dichiara improcedibile;rilevato che il secondo ricorso, dopo il primo dichiarato improcedibile., è stato proposto oltre il termine lungo di impugnazione, lo dichiara inammissibile.
Spese alla soccombenza.
PQM
La Corte,decidendo sui ricorsi riuniti,dichiara improcedibile il ricorso notificato il 15-9-2015 e rubricato al N.R.G 25967-15; dichiara inammissibile il ricorso notificato il 23-10-2015 e rubricato al N.R.G. 25417 – 2015.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3.200,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori e spese generali come per legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi riuniti a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017