Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10408 del 20/05/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 10408 Anno 2016
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

SENTENZA
sul ricorso 4425-2013 proposto da:
MINZERA

COSMO

MNZCSM76C23L049Y,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TARANTO 95, presso lo studio
dell’avvocato DANIELA COMPAGNO, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIOVANNI MOTOLESE giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente-

2015
2551

contro

ZURICH INSURANCE COMPANY SA, CHIMIENTI PIETRO;
– intimati

avverso la sentenza n. 414/2011 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 20/05/2016

DI LECCE – SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata
il 06/12/2011, R.G.N. 188/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/12/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.

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udito l’Avvocato ALESSANDRO DATTURI per delega;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Cosimo Minzera (nel 1998) agì per il risarcimento dei danni
conseguenti a un sinistro stradale, assumendo di essere stato
investito, mentre era alla guida della propria moto Honda, da un
motociclo, condotto da Pasquale Chimienti, che non si era arrestato
allo stop.
Convenne in giudizio il proprietario del motociclo Pietro Chimienti e

assumendo che l’attore aveva sorpassato sulla destra il motociclo
provenendo da tergo a forte velocità, urtandolo sul lato destro.
Il Tribunale (nel 2006) rigettò la domanda per non aver trovato la
ricostruzione del sinistro proposta dall’attore adeguati riscontri
probatori.
In particolare, per quel che ancora rileva, in riferimento alla
testimonianza del Pozzessere, il quale prima aveva sostenuto la tesi
dell’assicurazione e poi aveva ritrattato sostenendo la tesi attorea,
ritenne che la ritrattazione, peraltro molto scarna, non poteva valere
per ciò solo a rendere credibile la seconda versione. A tal fine, aveva
messo in rilievo le insuperabili discrasie tra la tesi attorea e la
condizione dei mezzi coinvolti evidenziate dal consulente.
La Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto rigettò
l’impugnazione (sentenza del 6 dicembre 2011).
2.Avverso la suddetta sentenza, Minzera propone ricorso per
cassazione affidato a tre motivi.
Le parti, ritualmente intimate, non si difendono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La Corte di merito, dopo aver preliminarmente dichiarato
inammissibili i documenti prodotti in appello, si è soffermata sulle
censure proposte. Premesso che i motivi di appello, più che in
censure specifiche alla sentenza impugnata, si articolavano in una
rinnovata prospettazione delle circostanze del sinistro, ha
confermato la decisione di primo grado sulla base di due autonome
argomentazioni.
1.1.Da un lato, ha escluso che la versione attorea in ordine alla
dinamica del sinistro avesse trovato riscontro nelle deposizioni
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l’Assicurazione. Quest’ultima contestò la dinamica del sinistro,

testimoniali. All’interno della disamina di tutte le testimonianze e,
tra l’altro, mettendo in evidenza che non era stato chiamato a
testimoniare l’unico teste indicato nel rapporto dei carabinieri, si è
soffermato sulla testimonianza di Pozzessere. Ha ritenuto di non
poter trovare riscontro della versione attorea sulla dinamica del
sinistro (mancato rispetto dello stop da parte del ciclomotore,
proveniente da intersezione).

potevano trarsi dalla circostanza che il teste, rinviato a giudizio per
falsa testimonianza per la prima deposizione, aveva poi ritrattato nel
giudizio di primo grado fornendo una versione conforme a quella
attorea, con conseguente non punibilità del reato. Ha aggiunto che
la sentenza penale «non ha conferito carattere di falsità alla prima
deposizione, essendosi limitata a prendere atto della sopravvenuta
ritrattazione, dalla quale è conseguita la non punibilità».
1.2. D’altro, sulla base delle risultanze della consulenza in ordine
allo stato di danneggiamento dei mezzi coinvolti, ha ritenuto che la
dinamica del sinistro sostenuta dall’attore, e conforme alla versione
fornita dal Pozzessere nella ritrattazione, era inconciliabile con lo
stato dei mezzi coinvolti; mentre, le risultanze della consulenza sui
mezzi era conciliabile con la contrapposta tesi della assicurazione
convenuta, coincidente con la prima versione del Pozzessere.
2. Con i tre motivi di ricorso si censura, sotto vari profili la prima
ratio decidendí.
Si lamenta la ritenuta inammissibilità dei documenti prodotti in
appello senza valutarne l’indispensabilità, ai sensi della decisione
delle Sez. Un. n. 8203 del 2005, invocando la violazione dell’art. 345
c.p.c. (primo motivo). L’esplicazione del motivo si incentra sulla
sentenza del Pretore penale di Taranto, del marzo 1999, che aveva
assolto il Minzera, imputato di lesioni colpose lievi nei confronti di
Pasquale Chimienti (guidatore del motociclo), per non aver
commesso il fatto, dalla quale risulterebbe la conferma della
dinamica del sinistro assunta dall’attore. Viene richiamato anche
l’art. 652 c.p.c., secondo il quale la sentenza di assoluzione in esito
a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento che
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Ha argomentato che elementi favorevoli alla versione attorea non

il fatto non è stato commesso, nel giudizio civile di risarcimento
promosso dal danneggiato.
Si lamenta l’omessa considerazione della stessa sentenza, sotto il
profilo del difetto di motivazione (terzo motivo).
Si deduce la violazione degli artt. 115, 116, 256 c.p.c., dell’art. 2697
c.c., degli artt. 372 e 376 secondo comma c.p.c, per aver posto alla
base della decisione la dichiarazione testimoniale falsa di Pozzessere

del Tribunale di Taranto di non doversi procedere per il reato di falsa
testimonianza per intervenuta ritrattazione, ex art. 376 c.p., del
maggio 2007 ( secondo motivo).
3. Dalle censure articolate con i motivi di ricorso resta del tutto
esclusa la seconda ratio decidendi.

Le censure, pertanto, sono

preliminarmente inammissibili per l’assorbente ragione del difetto di
interesse alla pronuncia sulle stesse.
Tanto, in applicazione del costante principio affermato dalla Corte, di
recente anche a Sez. Un., secondo cui «Il ricorso per cassazione
non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la
mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi,
invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a
cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio
o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si
fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome,
ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a
sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche
doglianze avverso una di tali “rationes decidendi”, neppure sotto il
profilo del vizio di motivazione» (Sez. Un. 29 marzo 2013, n.
7931). Infatti, se pure in ipotesi fossero fondate le censure che
investono la prima

ratio decidendi,

il rigetto della domanda

rimarrebbe fondato sulla argomentazione della inconciliabilità della
tesi attorea con le risultanze dei mezzi danneggiati, che non è stata
oggetto di censura.
3.1. Il carattere preliminare di tale inammissibilità, consente di
prescindere da altri profili di inammissibilità. Il carattere generico e
confuso dei motivi di ricorso (primo e terzo), dove la censura
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e non quella vera seguita alla ritrattazione, nonostante la sentenza

articolata è insieme processuale e motivazionale; dove sembra
invocato anche il giudicato esterno, senza neanche dedurre il
passaggio in giudicato delle sentenze penali del Pretore (primo
motivo) e del Tribunale (secondo motivo).
4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Non avendo gli intimati svolto attività difensiva, non ricorrono i

P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dichiara la
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis,
dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 18 dicembre
2015.

presupposti per la pronuncia in ordine alle spese processuali.

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