Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10408 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10408 Anno 2015
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

SENTENZA

sul ricorso 7274-2009 proposto da:
DUERRE S.R.L.

(P.I.

1859940593),

in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA MARCONI 15, presso

Data pubblicazione: 20/05/2015

l’avvocato MASSIMO D’AMBROSIO, rappresentata e
difesa dall’avvocato DINO LUCCHETTI, giusta procura
2015

a margine del ricorso;
– ricorrente –

731

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA DUERRE S.R.L. (p.i.

1

01859940593), in persona del Curatore avv. FABIO DE
FELICE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO
EMILIO 57, presso l’avvocato MARCO SERRA,
rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO IUCCI,
giusta procura a margine del controricorso;

contro

ROCA S.R.L.;

intimata

avverso la sentenza n. 1741/2008 del TRIBUNALE di
LATINA, depositata il 25/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/04/2015 dal Consigliere Dott.
LOREDANA NAZZICONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per
l’inammissibilità o comunque per il rigetto del
ricorso.

– controricorrente –

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Latina con sentenza del 25 novembre
2008 ha respinto l’opposizione avverso la sentenza del
dichiarativa del fallimento della Duerre s.r.l.
pronunciata il 16 marzo 2007.

giudice non opera con riferimento alla fase
prefallimentare, onde la circostanza che l’audizione del
debitore sia avvenuta da parte di un magistrato, nella
fase decisoria sostituito da altro giudice, non comporti
alcuna nullità, posto che la sentenza dichiarativa del
fallimento fu emessa dal medesimo collegio che aveva
partecipato alla discussione; e che sussiste, nel merito,
lo stato di insolvenza.
Contro questa sentenza viene proposto ricorso per
cassazione affidato a tre motivi; resiste con
controricorso la curatela.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo, la ricorrente deduce la
violazione e la falsa applicazione degli art. 158 e 276,
l ° comma, c.p.c., per non essere stata rilevata la nullità
della sentenza dichiarativa di fallimento in ragione della
variazione di un componente del collegio al momento della
decisione.
Con il secondo motivo, lamenta la violazione degli
art. 158 e 174, 1 0 comma, c.p.c., oltre alla omessa
motivazione, per non aver considerato che il giudice
R.G. 72,4/2009

3

Ha ritenuto che il principio di immutabilità del

sostituto era impossibilitato a riferire al collegio circa
la controversia.
Con il terzo motivo, deduce la violazione degli art.
633 c.p.c. e 5 1.f., oltre alla motivazione insufficiente
e contraddittoria, per non avere il tribunale considerato

ingiuntivo emesso a favore della società, sebbene opposto,
per importo superiore a quello vantato dal creditore
istante.
2. – Il ricorso è inammissibile.
La sentenza impugnata è stata depositata il 25
novembre 2008, nel vigore della nuova normativa
fallimentare introdotta dal d.lgs. n. 169 del 2007.
Come la stessa parte ricorrente indica nella
epigrafe del proprio ricorso, l’impugnata sentenza è stata
notificata il 4 febbraio 2009, mentre il ricorso per
cassazione è stato notificato il 23 marzo 2009, oltre,
quindi, il termine di trenta giorni dalla precedente
notifica della sentenza.
L’art. 22 del d.lgs. n. 169 del 2007, nel disporre
l’entrata in vigore del testo normativo il l ° gennaio
2008, ne ha dettato la disciplina transitoria,
prevedendone l’applicazione

“ai procedimenti per

dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua
entrata in vigore …”.
Già in altre occasioni questa Corte ha chiarito che,
rientrando la fase di impugnazione tra i predetti
R.G. 744/2009

4

Il cons.

che l’insolvenza non sussisteva in ragione di decreto

”procedimenti per dichiarazione di fallimento”,

ne deriva

che (come al procedimento di impugnazione della sentenza
di fallimento, così anche) al ricorso per cassazione in
detta materia, proposto dopo il l ° gennaio 2008, è
applicabile la disciplina vigente al momento della sua

proposizione, e, quindi, il ricorso stesso deve essere
proposto entro il termine di 30 giorni dalla
notificazione, previsto dall’art. 18 1.f., come modificato
dal decreto correttivo su menzionato.
Il predetto decreto dà dunque piena applicazione al
principio

tempus regit actum

vigente in materia

processuale, per il quale la normativa sopravvenuta trova
piena applicazione nei processi in corso: in particolare,
l’impugnazione della sentenza deve reputarsi governata
secondo la norma processuale vigente al momento del suo
deposito.
In definitiva, la nuova normativa introdotta dal
d.lgs. n. 169 del 2007 trova immediata applicazione nei
confronti di tutti i processi aventi ad oggetto la
dichiarazione di fallimento, sia che gli stessi si trovino
nella fase prefallimentare e sia che si trovino in sede di
impugnazione.
In tal senso si sono espresse già numerose sentenze
ed ordinanze di questa Corte (sia massimate, che no: cfr.
Cass. 30 ottobre 2009, n. 23043; 19 marzo 2010, n. 6705; 2
aprile 2010, n. 8187; 9 aprile 2010, n. 8546; 19 luglio
2010, n. 16814; 8 ottobre 2010, n. 20885 del 2010; 5
R.G. 72V4/2009

5

11 cons

st.

novembre 2010, n. 22545; 25 novembre 2010, n. 23975; 2
dicembre 2011, n. 25869; ord. 7 giugno 2012, n. 9272; ord.
17 luglio 2012, n. 12324; 24 ottobre 2012, n. 18193; 30
luglio 2014, n. 17272; 14 agosto 2014, n. 17996).
Da tale orientamento non v’è ragione per discostarsi

Né può giungersi a diverse conclusioni per il fatto
che il presente ricorso viene proposto avverso sentenza
del tribunale, la quale ha deciso sull’opposizione a
sentenza di fallimento, pronunciata in data 16 marzo 2007,
la quale dunque avrebbe dovuto essere impugnata mediante
il mezzo dell’appello rivolto alla corte d’appello,
secondo la disciplina vigente nel cd. regime intermedio.
Nel nostro ordinamento processuale civile, la regola
di individuazione dell’ufficio giudiziario legittimato ad
essere investito dell’impugnazione non è riconducibile
alla nozione di competenza adoperata dal codice di
procedura civile nel capo 1 0 del titolo 1 0 del libro 1 0 :
pertanto, l’erronea individuazione del giudice legittimato
a decidere sull’impugnazione non si pone come questione di
competenza, ma riguarda la valutazione delle condizioni di
proponibilità o ammissibilità del gravame, che deve,
pertanto, dichiararsi precluso se prospettato a un giudice
diverso da quello individuato dalla legge (Cass. 7
dicembre 2011, n. 26375; 10 febbraio 2005, n. 2709): nella
specie, tribunale invece che corte d’appello. Onde
l’eventuale appello ad un giudice diverso da quello
R.G. 72V4/2009

6

11 con

. est.

nel caso in esame.

individuato dalla legge può dare luogo alla consumazione
del potere di impugnare, una volta decorsi i termini per
il gravame, con conseguente preclusione dell’impugnazione
in secondo grado (Cass., ord. 26 febbraio 2014, n. 4506,
con riguardo al reclamo ex art. 720 bis c.p.c.; 4 aprile

dichiara lo stato d’insolvenza di un’impresa in
amministrazione straordinaria ex art. 9, 1′ comma, d.lgs.
n. 270 del 1999).
Ciò non toglie che al ricorso per cassazione, pur
proposto avverso sentenza del tribunale che abbia deciso
nel merito nell’errata individuazione del giudice
dell’impugnazione, si applichi il termine perentorio di
trenta giorni previsto dall’art. 18 1.f., questione
pregiudiziale nell’esame del presente ricorso. In
conclusione, il ricorso deve essere dichiarato quindi
inammissibile.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di
lite del giudizio di legittimità, che liquida, in favore
della controricorrente, in 6.200,00, di cui C 200,00 per
esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori
come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
23 aprile 2015.

2013, n. 8248, sull’impugnazione della sentenza che

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