Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10408 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 12/05/2011), n.10408

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 82/2005 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,

depositata il 17/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

il rigetto del 1^ e 4^ motivo, assorbiti il 2^ e 3^.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’agenzia delle entrate impugna, con quattro motivi, la sentenza della CTR delle Marche n. 82/6/05 del 27.5.2005, che rigettava il gravame della medesima avverso la decisione n. 165/03/2004 della CIP della stessa sede, con cui era stata annullata la cartella di pagamento dell’Irpef ed accessori per il 1996, emessa a seguito di avviso di accertamento divenuto definitivo nei confronti di M.C..

Il contribuente non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Col primo motivo, deducendo “violazione di legge per erronea e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, l’agenzia si duole che il giudice “a quo” non teneva nel debito conto i rilievi che erano stati mossi con l’appello alla decisione di primo grado, cadendo in tal modo nel vizio di estrapetizione, con l’esaminare soltanto il merito della questione.

Il motivo è del tutto generico, posto che non è stato specificato in maniera concreta il punto preciso di doglianza che sarebbe stato prospettato al giudice del gravame, e che doveva appunto essere riportato nei presente, con la conseguenza che la censura è perciò inammissibile.

2) Col secondo motivo la ricorrente denunzia omessa e/o insufficente motivazione, giacche la CTR non indicava le ragioni, in virtù delle quali riteneva non notificato l’atto prodromico della cartella, e cioè l’avviso di accertamento.

La censura è fondata. Invero il giudice di appello osservava che a seguito della querela proposta da M. a carico del rappresentante della società che gli avrebbe versato somme per lavoro autonomo, sarebbe venuto meno il presupposto dell’accertamento, e quindi la notifica del relativo avviso sarebbe divenuta inefficace, con la conseguenza che anche l’atto esecutivo poteva essere impugnato per vizi non propri.

L’assunto non è esatto, dal momento che la CTR non considerava che in tema di contenzioso tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, la cartella di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, come nella specie, per non essere stato impugnato tempestivamente, benchè notificato, si esaurisce in una intimazione di pagamento della somma dovuta in base all’avviso medesimo, e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che essa resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi pro-pri , con esclusione di qualsiasi questione attinente all’accertamento stesso (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 17937 del 06/09/2004, n. 6029 del 2002). Infatti i vizi eventuali dell’atto di accertamento dell’imposta non fatti valere da M. con tempestivo ricorso, rendevano definitivo l’atto impositivo e, pertanto, non si trasmettevano all’atto successivamente adottato, che restava perciò impugnabile esclusivamente per vizi propri, peraltro non risultati addotti col ricorso introduttivo.

Questi principi – contrariamente alla valutazione espressa dal giudice di appello nel proprio provvedimento – non appaiono osservati nella sentenza impugnata.

3) Il terzo e quarto motivo rimangono assorbiti da quello testè esaminato.

In rapporto a tali non corrette valutazioni di merito, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, con rinvio alla CTR delle Marche, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà al suindicato principio di diritto.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, se ne demanda il regolamento al giudice del rinvio stesso.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla CTR delle Marche, altra sezione, per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

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