Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10407 del 29/04/2010
Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 26/02/2010, dep. 29/04/2010), n.10407
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI SENISE, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e
difeso, in forza di procura speciale notarile (ai rogiti del notaio
Elvira Polizio di Senise in data 4 settembre 2004, rep. n. 3801,
racc. n. 465) , dall’Avv. Raffaele Melfi, elettivamente domiciliato
presso lo studio dell’Avv. MARCONE Carlo in Roma, Via Tommaso
D’Aquino, n. 119;
– ricorrente –
contro
Avv. L.L., rappresentato e difeso da se medesimo,
elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Vito Nanna in
Roma, viale Giulio Cesare, n. 71;
– controricorrente –
avverso la sentenza del Giudice di pace di Bari depositata il 23
dicembre 2005.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
26 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, conclusioni
alle quali si è riportato, in Camera di consiglio, l’Avvocato
Generale Dott. Domenico Iannelli.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che il Giudice di pace di Bari, con sentenza depositata il 23 dicembre 2005, accogliendo il ricorso proposto da L.L., ha annullato il verbale n. (OMISSIS) del 2 ottobre 2004 con cui era stata contestata la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, accertata a mezzo di apparecchio “autovelox” nel territorio del Comune di Senise;
che il Giudice di pace ha rilevato che l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal Comune di Senise con le controdeduzioni inviate a mezzo di raccomandata era da considerare come non proposta, perchè il Comune non risultava costituito nelle forme di rito;
che, nel merito, il primo giudice ha ritenuto l’accertamento della violazione non attendibile, stante la mancata taratura dell’apparecchio rilevatore;
che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il Comune di Senise ha proposto ricorso, con atto notificato il 20 gennaio 2007, sulla base di un motivo;
che l’intimato L.L. ha resistito con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, preliminarmente, deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente, che ritiene la sentenza de qua impugnabile, non con il ricorso per cassazione, ma con l’appello;
che, invero, essendo la sentenza del Giudice di pace, ratione temporis, soggetta alla disciplina vigente anteriormente al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, trova applicazione la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, u.c., che – prima della sua abrogazione per effetto dell’art. 26, comma 1, lett. b), del suddetto D.Lgs. – sanciva l’inappellabilità delle sentenze di primo grado adottate all’esito del giudizio di opposizione, assoggettandole al rimedio del ricorso per cassazione;
che con l’unico mezzo (violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione alla L. n. 689 del 1981, art. 22) il ricorrente si duole che il Giudice di pace non abbia rilevato d’ufficio la propria incompetenza per territorio entro la prima udienza di trattazione, a prescindere dalla costituzione dell’Amministrazione convenuta, atteso che, in materia di opposizione a sanzioni amministrative, la competenza del giudice del luogo in cui è stata commessa l’infrazione ha natura funzionale ed inderogabile;
che il motivo è inammissibile;
che occorre premettere che il ricorrente non si duole del fatto che il Giudice di pace abbia ritenuto – per il fatto che l’Amministrazione, senza costituirsi ritualmente in giudizio, si era limitata ad inviare la documentazione in osservanza dell’ordine di esibizione – non esaminabile l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata con la nota di accompagnamento della suddetta documentazione;
che, infatti, il ricorrente prescinde espressamente da detta statuizione del Giudice di pace, e non articola alcuna censura rivolta a sostenere la regolarità della costituzione in giudizio da parte dell’Amministrazione avvenuta tramite spedizione del relativo plico, comprensivo, oltre che dei documenti, della comparsa recante l’eccezione di incompetenza territoriale;
che, piuttosto, il ricorrente si limita a censurare che il primo giudice non abbia rilevato d’ufficio la propria incompetenza per territorio entro la prima udienza di trattazione;
che, in questi termini, la doglianza non può trovare ingresso;
che, invero, nel procedimento di opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, l’incompetenza territoriale del giudice adito non può essere proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione: per assumere rilevanza, la questione di competenza deve manifestarsi, su rilievo d’ufficio o su eccezione di parte, nel corso del giudizio di primo grado, di talchè non è ammissibile impugnare per cassazione la sentenza conclusiva prospettando una ragione di incompetenza precedentemente non emersa;
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che ricorrono giustificati motivi – atteso il rigetto dell’eccezione preliminare sollevata dal controricorrente – per disporre la compensazione tra le parti del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010