Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10407 del 27/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 27/04/2017, (ud. 02/03/2017, dep.27/04/2017),  n. 10407

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13302-2015 proposto da:

A.S., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro

i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente –

contro

A.C., elettivamente domiciliato in Roma VIA MANFREDI 11,

presso lo studio dell’avvocato GIULIO VALENTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato IGNAZIO VALENZA;

– controricorrente –

Nonchè contro

A.S. elettivamente domiciliato in ROMA VIA BUCCARI 3,

presso lo studio dell’avvocato FABIO MADAMA, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente successivo –

avverso la sentenza n. 61/2015 del TRIBUNALE di AGRIGENTO, depositata

il 12/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. ARMANO ULIANA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

A.S. ha proposto ricorso per cassazione, notificato in data 93.2015 avverso la sentenza del Tribunale di Agrigento del 2-1-2015, senza provvedere al deposito del ricorso e facendo espressa istanza, a mezzo del difensore avv.to Arnone, con telegramma del 6-4-2015 e nuova istanza, del medesimo avvocato, con cui ha chiesto la non iscrizione a ruolo del ricorso.

Ha resistito con controricorso A.C. iscrivendo la causa a ruolo in data 1-6-2015.

Successivamente A.S. ha consegnato per la notifica IL medesimo ricorso in data 22-6-2015, ricorso che ha depositato in data 87-2015 a cui è stato attribuito o il medesimo numero di ruolo del precedente, che era stato iscritto dal resistente A.C..

I ricorsi, soggetti alla disciplina dettata dagli artt. 360 bis, 375, 376 e 380 bis c.p.c., possono essere trattati nella camera di consiglio non partecipata della sesta sezione civile a seguito di proposta del relatore.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

L’art. 369 c.p.c., comma 1, prevede che, nel termine di venti giorni dalla notificazione, il ricorrente deve depositare l’originale del ricorso per cassazione a pena di improcedibilita dello stesso.

La violazione del termine a rilevabile d’ufficio e non può ritenersi sanata dalla circostanza che il ricorrente ha notificato un successivo ricorso, consegnato per la notifica in data 22-6-2015, oltre il termine breve di impugnazione decorrente dalla notifica del primo ricorso in data 9.3.2015.

Il primo ricorso non è stato depositato nella Cancelleria della Corte nel termine di 20 gg dalla notifica e pertanto, alla luce dell’art. 369 c.p.c., è improcedibile ed il secondo proposto oltre il termine breve di impugnazione è inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte, provvedendo sui ricorsi riuniti, dichiara improcedibile il primo ricorso ed inammissibile il secondo; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

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