Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10407 del 20/05/2016
Civile Sent. Sez. 3 Num. 10407 Anno 2016
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: ARMANO ULIANA
SENTENZA
sul ricorso 5087-2013 proposto da:
NASTI
CARMINE
NSTCMN62D16F839R,
considerato
domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato MARIO GRAMEGNA con studio in NAPOLI, VIA
DEL CHIOSTRO 9, giusta procura spGclig in
2015
c_Ice. al
ricorso;
– ricorrente-
2550
contro
HDI
ASSICURAZIONI SPA, in persona del pro.re sig.
Mauro Principe, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
1
Data pubblicazione: 20/05/2016
TACITO 7, presso lo studio dell’avvocato RODOLFO
CORONATI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GINO DANILO GRILLI;
– controricorrentenon chè contro
– intimato-
avverso la sentenza n. 1328/2011 del TRIBUNALE DI
NAPOLI SEDE DISTACCATA DI
MARANO,
depositata il
16/12/2011, R.G.N. 800/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/12/2015 dal Consigliere Dott.
ULIANA
ARMANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso e la condanna
aggravata alle spese.
2
GERVASIO FRANCESCO;
Svolgimento del processo
Con sentenza del 16 dicembre 2011
il tribunale di Napoli ha rigettato
l’impugnazione proposta da Carmine Nasti confermando il rigetto della
domanda di risarcimento danni da incidente stradale proposta nei confronti di
Gervasio Francesco e della HDI Assicurazioni S.p.A.
Avverso tale sentenza propone ricorso Carmine Nasti con un motivo.
memoria.
Motivi della decisione
1.Con l’unico articolato motivo si denunzia violazione degli articoli 115 e 116
c.p.c.- arbitraria d’erronea interpretazione delle risultanze probatorie -nullità
della prova per testi -esiti delle espletata c.t.u.
2.11 motivo è infondato
La Corte d’appello ha compiutamente esaminato l’insieme delle risultanze
istruttorie, vale a dire la sede dei danni , le risultanze delle prove testimoniali e
la c.t.u.,concludendo che , considerata anche la l’approssimazione e la
imprecisione che inficia le due deposizioni testimoniali , non era stata
raggiunta la prova che i danni richiesti corrispondevano alle modalità
dell’incidente
Il ricorrente non individua alcuna effettiva contraddittorietà ed illogicità della
motivazione della sentenza impugnata, ma il motivo si risolve, sotto
l’apparente denunzia di violazione di legge, in una richiesta di riesame di tutto
il materiale probatorio per giungere ad una ricostruzione del fatto diversa da
quella fatta propria motivatamente dai giudici di merito, e più favorevole alla
tesi prospettata dal ricorrente.
Si ricorda che l’accertamento del fatto così come la valutazione
dell’attendibilità dei testi fa parte della valutazione che spetta al giudice di
merito e di cui non si può chiedere la rivisitazione in sede di legittimità ,se tale
accertamento è sorretto, come nella specie, da congrua e non contraddittoria
motivazione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q. M
3
Resiste con controricorso la società HDI Assicurazioni S.p.A.e presenta
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali liquidate in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi oltre
accessori e spese generali come per legge.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
Roma 18 dicembre 2015
ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.