Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10406 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 29/04/2010), n.10406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. PAPPALARDO Stefano,

elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avv. Nadia

Polisetti, viale della Pineta, n. 16 (Ostia Lido);

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PONTECAGNANO, in persona del Sindaco pro tempore, e s.p.a.

EQUITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Montecorvino Rovella

depositata il 26 novembre 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, adito in sede di opposizione a cartella di pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, il Giudice di pace di Montecorvino Rovella, con sentenza depositata il 26 novembre 2008, ha rigettato il ricorso, rilevando che il ricorrente P.A. non si era presentato all’udienza di comparizione fissata, senza addurre alcun legittimo impedimento;

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il P. ha proposto ricorso, con atto notificato il 5 marzo 2009, sulla base di due motivi;

che gli intimati – il Comune di Pontecagnano e la s.p.a. Equitalia – non hanno resistito con controricorso;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., che è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

Rilevato che il relatore designato, nella relazione depositata il 24 novembre 2009, ha formulato la seguente proposta di definizione:

“(…) Il ricorso è inammissibile. Infatti, a seguito della modifica della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, operata dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, le sentenze, emesse nei giudizi di opposizione proposti ai sensi della citata legge, al pari delle ordinanze di convalida per mancata presentazione, senza legittimo impedimento, dell’opponente, sono appellabili e non ricorribili per cassazione, se pubblicate – come nella specie – dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, cioè dal 2 marzo 2006 (art. 27 D.Lgs. cit.) (Cass., Sez. 2^, 15 gennaio 2009, n. 925)”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacchè la sentenza impugnata non era ricorribile per cassazione;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

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