Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10406 del 27/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 27/04/2017, (ud. 02/03/2017, dep.27/04/2017),  n. 10406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11416-2015 proposto da:

F.L., F.G., F.F., in proprio

e quali eredi del Sig. F.M., elettivamente domiciliati

in ROMA, LARGO SOMALIA, 53 INT. 2, presso lo studio dell’avvocato

GUGLIELMO PINTO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

ROMA CAPITALE (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE 2, presso

lo studio dell’avvocato PATRIZIA GIUFFRE’ che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato RODOITO MURRA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2818/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

05/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2017 dal Consigliere Dott. ARMANO ULIANA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

F.L. e altri, tutti eredi di F.M., hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma depositata il 5-5-2014 che ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domanda di risarcimento danni proposta nei confronti di Roma Capitale per il decesso del congiunto F.M., a causa della caduta dal motorino mentre percorreva una via comunale in (OMISSIS), a causa del fondo stradale completamente sconnesso che presentava buche ricoperte di acqua e fanghiglia.

Ha resistito con controricorso Roma Capitale.

Il ricorso è soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 360 bis, 375, 376 e 380 bis c.p.c., può essere trattato in camera di consiglio non partecipata della sesta sezione civile.

E’ stata depositata una proposta comunicata alle parti.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. La corte d’appello ha confermato la decisione di primo grado sul rilievo che pur essendo provato che la strada percorsa col motorino da F.M. era sconnessa e presentava delle buche, non vi era la prova che la caduta del motoveicolo era stata cagionata dall’avere lo stesso transitato su di una buca coperta di acqua e quindi non visibile. Nessuno dei testi aveva indicato il luogo preciso ove era iniziata la caduta della strada onde poter verificare se vi fosse presente una buca.

Inoltre la Corte ha anche aggiunto che alla luce dell’art. 2043 c.c., le condizioni della strada,fondo bagnato con presenza di fanghiglia e ghiaccio, erano comunque visibili e non costituivano un’insidia; alla luce dell’art. 2051 c.c., il comportamento del conducente della motoveicolo che percorreva la strada in oggetto con una velocità di circa 45 km/h costituiva un comportamento che interrompeva il nesso causale tra la cosa e il danno divenendo la causa determinante dell’incidente.

2. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione dell’art. 2051 c.c., e art. 1227 c.c., comma 1, artt. 14 e 141 C.d.S., artt. 40 e 41 c.p., ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Il ricorrente censura la decisione della Corte che ha fatto rientrare la condotta del F. nell’ipotesi di caso fortuito non precisando se vi fosse stata una utilizzazione impropria del bene pubblico, non individuando nella condotta del F. la omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e ritenendo che questa condotta interrompesse il nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia e il danno, senza peraltro specificare come, dove in che misura tale interruzione del nesso eziologico sia avvenuto.

Inoltre la Corte di merito ha escluso ogni forma di concorsualità nel compimento del fatto.

3. Con il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 2697 c.c., art. 116 c.p.c., e art. 2700 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il ricorrente riporta in ricorso le deposizioni dei testi deducendo che il ragionamento al quale perviene il giudice d’appello in ordine alla causa dell’evento morte, prima ancora del rilevato “scarrocciamento” sta nel “disarcionamento dello sfortunato F. al quale viene imputato di non aver guidato a passo d’uomo mentre il teste M. ha riferito circostanze diverse e la sua dichiarazione è confortata da rilievi fotografici allegati al rapporto dei vigili urbani e della consulenza d’ufficio medico legale.

4. Con il terzo motivo si denunzia omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5, individuato nella circostanza che il signor F. trovò la morte a causa di una buca ricolma d’acqua sita sulla via di proprietà comunale di (OMISSIS) che determinò un sobbalzo dalla moto sulla quale viaggiava,facendolo scivolare e mandandolo ad urtare contro la parete anteriore dell’autovettura che veniva in senso inverso.

5. I tre motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico giuridica che li lega e sono inammissibili.

In realtà i primi due motivi pur facendo riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, come è agevole rilevare dal loro stesso contenuto prima portato, e richiedono a questa Corte un riesame del merito de la controversia con la rivalutazione di tutte le risultanze istruttorie.

Il terzo motivo denunzia espressamente un vizio di motivazione, ma in realtà anch’esso richiede una nuova valutazione di merito.

La rivalutazione delle risultanze probatorie per giungere ad un accertamento del fatto diverso da quello motivatamente fatto proprio dai giudici di merito era inammissibile nella vigenza della precedente formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ed ancor più oggi, nella vigenza del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5.

Si ricorda che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 5-5-2014 e di conseguenza alla stessa si applica la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Il ricorso pertanto deve essere rigettato con spese alla soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi,oltre accessori e spese generali come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

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