Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10406 del 20/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 10406 Anno 2015
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: CAMPANILE PIETRO

SENTENZA

Ud. 14.4.2015

sul ricorso proposto da:
MANCHIA MARIA GEROLAMA

Elettivamente domiciliata in Roma, via Bazzoni, n.

A

l, nello studio dell’avv. Francesco Asciano, che la
rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Giovanni M. Lauro e

Anna Ingianni, giusta procura

speciale a margine del ricorso.
ricorrente
contro

COMUNE DI CAGLIARI

1

Data pubblicazione: 20/05/2015

Elettivamente domiciliato in Roma, via Arenula, n.
21, nello studio dell’avv. Isabella Lesti Quinzio
Belardini; rappresentato e difeso dall’avv. Gen-

controricorso.
controricorrente
nonché contro
CONSORZIO TRA LE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO
– CONSCOOP
intimato

avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, n. 328, depositata in data 22 ottobre 2007;
sentita la relazione svolta all’udienza pubblica
del 14 aprile 2014 dal consigliere dott. Pietro
Campanile;
Sentito per la ricorrente l’avv. G. M. Lauro;
Udite le richieste del Procuratore

Generale, in

persona del sostituto dott. Pierfelice Pratis,
il quale ha concluso per l’improcedibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

1 – Con sentenza depositata in data 21 gennaio 2004
il Tribunale di Cagliari rigettava la domanda di
risarcimento del danno avanzata dalla signora Maria
Gerolama Manchìa nei confronti del Comune di Ca-

2

ziana Farci, giusta procura speciale a margine del

gliari e del Consorzio fra le Cooperative di produzione e lavoro, avente ad oggetto il risarcimento
del danno arrecato alla sua proprietà in conseguen-

scorrimento, che in località Maramaldo era collocato in adiacenza al fabbricato di proprietà
dell’attrice. Costei aveva lamentato un serio pregiudizio, prospettato in relazione a rilevanti immissioni di rumori, ad inquinamento atmosferico, a
vibrazioni ed altri inconvenienti, eccedenti la
normale tollerabilità, che limitavano le possibilità di utilizzazione del bene ed il suo valore economico.
1.1-

Il giudizio di infondatezza della pretesa,

avanzata, sotto il profilo aquiliano, ai sensi degli art. 844 e 2043 cod. civ., veniva espresso in
base alla ritenuta legittimità dell’opera, senza
che fosse emersa la violazione né delle prescrizioni del piano regolatore, né di altri parametri normativi; quanto alla domanda prospettata ai sensi
dell’art. 46 della 1. n. 2359 del 1865, il Tribunale, sulla base di produzione documentale dell’ente
territoriale, ritenuta ammissibile, rilevava che
l’attrice aveva in precedenza ceduto bonariamente
parte del terreno di sua proprietà proprio per la

3

za della realizzazione del c.d. asse mediano di

realizzazione di quella strada, ragion per cui,
trovando applicazione l’art. 40 della legge fondamentale in materia di espropriazione, la somma già

pregiudizio relativo al fondo residuo.
1.2 – Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte
di appello di Cagliari ha respinto il gravame proposto dalla Manchìa, riaffermando, previa conferma
del giudizio di ammissibilità della produzione documentale inerente alla suddetta cessione bonaria,
l’applicabilità del principio indennitario sancito
dall’art. 40 della 1 n. 2359 del 1865, ed escludendo, sulla base della legittimità dell’opera, qualsiasi profilo di responsabilità ai sensi degli
artt. 844 e 2043 cod. civ..
1.3 – Per la cassazione di tale decisione la ManchLa propone ricorso, affidato a cinque motivi, cui
resiste con controricorso il Comune di Cagliari.
Il Consorzio tra le Cooperative di Produzione e Lavoro non svolge attività difensiva.
Le parti costituite hanno depositato memorie ai
sensi dell’art. 378 c.p.c.
Il difensore della ricorrente ha altresì presentato
osservazioni scritte sulle conclusioni del pubblico
ministero.

4

percepita doveva intendersi comprensiva anche del

Motivi della decisione

2

Deve

in

via

preliminare

constatarsi

l’improcedibilità del ricorso.

tenza impugnata è stata notificata alla ricorrente
in data 9 maggio 2008 ad istanza del Conscoop.
Tuttavia, insieme con il ricorso è stata depositata
soltanto una copia autentica di detta sentenza, non
accompagnata dalla relata di notificazione, in violazione di quanto stabilito, a pena d’improcedibilità del ricorso, dall’art. 369, comma 2, n. 2 cod.
proc. civ..
4 – In proposito deve richiamarsi il principio, già
affermato da questa Corte, secondo cui la previsione – di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2,
n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa
sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte
della Corte di Cassazione – a tutela dell’esigenza
pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle
parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del
diritto di impugnazione, il quale, una volta avve-

.

5

3 – In tale atto, invero, si afferma che la sen-

nuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine
breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressa-

impugnata gli è stata notificata, limitandosi a
produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso
per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile,
restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con a relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2, applicabile estensivamente, purché entro il termine
di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma l, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine
breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o
della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività
dell’impugnazione (Cass. Sez. Un., 16 aprile 2009,
n. 2009; Cass., 10 dicembre 2010, n. 25070).
5 – La tesi della difesa della Manchla, sostenuta
nelle osservazioni alle conclusioni del pubblico
ministero, secondo cui non si dovrebbe tener conto

6

mente od implicitamente, alleghi che la sentenza

dell’enunciazione della notificazione della sentenza impugnata ad istanza di Conscoop, in “quanto dichiarata in difetto di legittimazione passiva

solo per tuzioristica completezza del contraddittorio, perché quel capo di sentenza non è stato appellato” non trova alcun conforto nell’esame degli
atti processuali, consentito dalla natura procedurale della questione. Ed invero non può dubitarsi
che Conscoop abbia mantenuto nel giudizio di appello la qualità di parte, in quanto, valutata la portata della sentenza di primo grado (con la quale
veniva rigettata la domanda proposta nei confronti
di entrambi i convenuti, a favore dei quali si regolavano le spese di lite), la Manchìa, come emerge
dal tenore delle conclusioni riportate nella stessa
decisione impugnata, con il proprio atto di gravame
aveva chiesto che fosse accertata “la responsabilità dei convenuti e/o di uno di essi” e, quindi, di
“condannarli in solido e/o chi di ragione dei due a
risarcire all’attrice appellante il danno alla medesima arrecato..”. La Corte di appello, nel confermare la decisione del Tribunale, ha quindi condannato l’odierna ricorrente al pagamento delle
spese processuali anche in favore di detto Consor-

.

7

all’azione in primo grado ed evocata nell’appello

zio, che, del resto, aveva partecipato al giudizio
difendendosi nel merito.
Deve ritenersi, pertanto, che la notificazione del-

di regolare vocatio in ius, aveva mantenuto in grado di appello – nella forma e nella sostanza – la
qualità di parte, non possa considerarsi, come sembra opinare la ricorrente, tamquam non esset, con
conseguente applicabilità del richiamato art. 369
cod. proc. civ., comma 2, n. 2.
6 – Le spese processuali in favore del Comune di
Cagliari seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Cagliari, che si
liquidano in Euro 7.200,00 di cui Euro 7.000,00 per
compensi, oltre accessori di legge.
Cosi deciso in Roma, nella Camera di consiglio del-

la decisione ad istanza di Conscoop, che a seguito

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA