Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10406 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 12/05/2011), n.10406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

F.M., F.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 387/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 27/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’economia e l’agenzia delle entrate impugnano con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio, sez. stacc. di Latina, n. 387/39/05 depositata il 27.5.2005, con la quale veniva rigettato l’appello contro quella di primo grado, proposto dalla seconda, e cioè l’agenzia, nei confronti di M. e F.R. relativamente all’avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro per l’acquisto di un fondo, per cui l’ufficio non riconosceva il diritto all’agevolazione. I contribuenti non si costituiti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevato che il Ministero non era stato parte nel giudizio di secondo grado, e perciò non poteva impugnare la sentenza del giudice di appello; pertanto il ricorso proposto dallo stesso è inammissibile, per difetto di legittimazione.

Invero in tema di contenzioso tributario, una volta che l’appello avverso la sentenza della commissione provinciale era stato proposto soltanto dall’ufficio periferico dell’Agenzia delle entrate, succeduta a titolo particolare nel diritto controverso al Ministero delle finanze nel corso del giudizio di primo grado, e la contribuente aveva accettato il contraddittorio nei confronti del solo nuovo soggetto processuale, il relativo rapporto si svolgeva soltanto nei confronti dell’agenzia delle entrate, che ha personalità giuridica ai sensi del D.Lgs. n. 330 del 1999, e che era divenuta operativa dal 1.1.2001 a norma del D.M. 28 dicembre 2000, senza che il dante causa Ministero delle finanze fosse stato evocato in giudizio, l’unico soggetto legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale allora era solamente l’agenzia delle entrate (V. pure Cass. Sentenze n. 18394 del 2004, n. 19072 del 2003). Pertanto il ricorso del Ministero va dichiarato inammissibile.

1) Ciò premesso, col primo motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente agenzia delle entrate deduce violazione e/o falsa applicazione del L. n. 604 del 1954, artt. 3 e 4, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la commissione tributaria regionale non avrebbe considerato che i contribuenti erano incorsi in decadenza, per non avere richiesto tempestivamente il certificato attestante la loro qualifica di coltivatori diretti all’ispettorato provinciale dell’agricoltura, l’unico consentito, e produrlo entro tre anni dalla registrazione, mentre invece sulla che lo avevano richiesto solo dopo il 26.5.1992.

Il motivo è fondato, atteso che i contribuenti avevano richiesto il certificato in argomento soltanto allo spirare del terzo anno, mentre l’atto di acquisto era stato registrato il 17.11.1989. Al riguardo anche il Giudice di legittimità ha statuito che in tema di agevolazioni fiscali per l’acquisto di terreni agricoli stabilite, a favore della piccola proprietà contadina, dalla L. 6 agosto 1954, n. 604, ove il contribuente non adempia l’obbligo di produrre all’Ufficio il previsto certificato definitivo entro il prescritto termine decadenziale, non perde il diritto ai benefici solo qualora provi che il superamento del termine: è stato dovuto a colpa degli uffici competenti, che abbiano indebitamente ritardato il rilascio della documentazione, pur dovendo anche dimostrare di aver operato con adeguata diligenza allo scopo di conseguire la certificazione in tempo utile, onere che però non è stato assolto nel caso in esame (V. pure Cass. Sentenze n. 14671 del 12/07/2005, n. 15953 del 2003).

2) Il secondo motivo rimane assorbito dal primo.

Ne deriva che il ricorso dell’agenzia va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., comma 2, e rigetto del ricorso in opposizione dei contribuenti avverso l’avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro ed accessori.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, per quelle relative al rapporto tra il Ministero e gli intimati non va emessa alcuna pronuncia, stante la mancata costituzione di questi, mentre le altre seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’economia e dello finanze; accoglie quello dell’agenzia delle entrate; cassa la sentenza impugnata senza rinvio e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo, e condanna gli intimati in solido al rimborso delle le spese dell’intero giudizio, liquidate in complessi Euro 1.200,00 per il primo grado; Euro 1.400,00 per il secondo, e per il presente in Euro 2.700,00 per onorario, oltre a quelle prenotate a debito, alle generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

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