Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10405 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10405 Anno 2015
Presidente: FORTE FABRIZIO
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 23445-2008 proposto da:
VIGGIANO

FILIPPO

(c.f.

VGGFPP58D05L845M),

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

Data pubblicazione: 20/05/2015

rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente contro
597

TREVI FINANCE N.3 S.R.L., e per essa UNICREDIT
CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A.

(già denominata

UNICREDITO GESTIONE CREDITI SOCIETA’ PER AZIONI –

1

BANCA PER LA GESTIONE CREDITI), nella qualità di
mandataria di UNICREDIT S.P.A. (quale avente causa
di CAPITALIA S.P.A.),

in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE CORTINA D’AMPEZZO 186,

rappresenta e difende, giusta procura speciale per
Notaio dott. CARLO PENNAllI CATALANI di VELLETRI Rep.n. 65059 del 20.11.2013;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 2136/2007 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 01/04/2015 dal Consigliere
Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato P.
SCHIMPERNA che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’inammissibilità,
ricorso.

in

subordine

rigetto

presso l’avvocato PAMELA SCHIMPERNA, che la

del

r

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Svolgimento del processo
Con atto depositato il 24.3.1998, l’allora Banca di Roma
s.p.a.

(oggi Unicredit S.p.a.) proponeva ricorso per

decreto ingiuntivo al fine di ottenere dall’avv. Filippo
Viggiano il pagamento della somma di £ 30.774.168, oltre

interessi al tasso del prime rate ABI a decorrere dal 12
marzo 1998, quale esposizione dell’apertura di credito in
conto corrente presso l’Agenzia di Piano di Sorrento.
Avverso

il

relativo

decreto

l’ingiunto

proponeva

opposizione con citazione del 4.6.1998, deducendo, tra
l’altro, la nullità della capitalizzazione trimestrale
degli interessi e l’usurarietà del tasso praticato dalla
Banca, ai sensi della legge n. 108/1996.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 27 novembre 2003,
in parziale accoglimento dell’opposizione, dichiarava la
nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi
e riteneva inapplicabile la legge sull’usura alle
pattuizioni anteriori alla sua entrata in vigore, come
quella in esame; quindi ricalcolava l’importo dovuto dal
Viggiano e lo condannava al pagamento della minore somma di
13.992,97, oltre interessi al tasso convenzionale del
14,125%, compensando le spese di giudizio.
In sede di gravame il Viggiano rilevava che erroneamente il
giudice di primo grado non avesse rilevato la natura

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usuraria degli interessi, in quanto superiore al tasso
soglia di cui alla legge antiusura n. 108/1996, e chiedeva
che fosse dichiarata la nullità e inesigibilità di
qualsivoglia interesse passivo sulla sorte capitale
accertata dal Tribunale o, in subordine, che fosse

dichiarata la debenza del solo interesse ridotto nella
misura legale.
L’appellata Banca proponeva appello incidentale chiedendo
che, in parziale riforma della sentenza di primo grado,
fosse riconosciuta la capitalizzazione degli interessi ai
tassi di volta in volta comunicati dall’istituto di
credito, con condanna dell’appellante al pagamento della
diversa somma di C 18.549,28, oltre interessi al tasso
convenzionale del 14,125% e capitalizzazione annuale degli
stessi.
;

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza in data
21.6.2007, ha rigettato l’appello principale e dichiarato
inammissibile l’incidentale. Ha ritenuto che, essendo il
rapporto contrattuale di cui è causa qualificabile come
un’apertura di credito regolata in conto corrente, non
fosse applicabile l’art. 1815, secondo comma, c.c., come
sostituito dalla legge n. 108/1996, che riguardava i soli
contratti di mutuo e che il primo giudice correttamente
avesse applicato il tasso convenzionale originariamente
pattuito che non risultava superiore al tasso soglia.
I

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Il Viggiano ricorre per cassazione sulla base di due motivi
di ricorso, illustrati da memoria, cui si oppongono con
controricorso la Trevi Finance n. 3 s.r.l. e la Unicredit
Credit Management Bank S.p.a.
Motivi della decisione
formulata

dai

controricorrenti,

di

L’eccezione,

inammissibilità del ricorso per essere stato notificato
oltre il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., è
infondata, non avendo essi depositato la relata di notifica
della sentenza impugnata.
A conclusione del primo motivo, che denuncia la violazione
della legge n. 108/1996 e degli artt. 1283 e 1421 c.c. e
112 c.p.c., è formulato il seguente quesito di diritto, a
norma dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile
temporis):

ratione

“se in ipotesi di nullità di clausola pattizia

per eccessività dell’interesse passivo e/o di mora
applicabile a rapporti di conto corrente bancario privo di
copertura positiva, il giudice debba – o anche solamente
possa ortopedicamente sostituire la percentuale
d’interesse ultralegale, e per ciò stesso nulla, con la
riduzione di essa ad importo minore rientrante nei limiti
prefissati dal legislatore; oppure, molto più correttamente
sotto il profilo giuridico, debba sentenziare la nullità di
quella clausola e, conseguentemente, pronunciare che nulla
è dovuto dal correntista all’azienda di credito”.

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Il motivo è inammissibile. Il quesito non è formulato in
termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica
della questione, così da chiarire l’errore di diritto
addebitato alla sentenza impugnata in riferimento alla
concreta fattispecie e da consentire a questa Corte di
regula iuris

suscettibile di ricevere

enunciare una

applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello
deciso dalla sentenza impugnata (v., tra le altre, Cass. n.
7197/2009, sez. un. n. 26020/2008). Esso infatti pone una
questione, relativa ai rimedi utilizzabili in caso di
applicazione di un tasso di interessi ultralegali, che è
astratta, avulsa dalla fattispecie concreta e incongruente
rispetto al contenuto del motivo. Infatti, è una questione
genericamente collegata nel quesito all’accertamento che
nulla è dovuto a titolo di interessi ultralegali, senza una
chiara indicazione di quale sia la causa dell’affermata
illegalità degli interessi, tenuto conto che già il
Tribunale ha accolto la domanda di nullità della loro
capitalizzazione, statuizione non impugnata rispetto a
eventuali profili sfavorevoli per il medesimo ricorrente, e
che il superamento del tasso soglia previsto dalla legge n.
108/1996 è stato escluso dalla sentenza impugnata con un
accertamento censurato soltanto nel corpo del motivo senza
alcuna rappresentazione nel quesito, il quale risulta in

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tal modo del tutto inadeguato, con la conseguenza che il
motivo risulta privo di specificità, in violazione
dell’art. 366 n. 4 e 6 c.p.c.
Analoga sorte ha il secondo motivo che formula censure
concernenti la rilevabilità d’ufficio della nullità del

determinazione degli interessi passivi per violazione della
legge n. 106/1998 e dell’art. 1283 c.c., senza la
formulazione di alcun quesito di diritto, tale non potendo
ritenersi le conclusioni del ricorso nelle quali è
formulata, dinanzi a questa Corte di legittimità, una
inammissibile domanda di merito (di accertamento della non
debenza di interessi e di condanna alla restituzione di
quelli superiori al tasso soglia).
In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese
seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il
ricorrente alle spese del giudizio, liquidate in E 3500,00,
di cui

e

3300,00 per compensi, oltre spese forfettarie e

accessori di legge.
Roma, 1 aprile 2015.

contratto di conto corrente ovvero della sola clausola di

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