Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10405 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. I, 20/04/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 20/04/2021), n.10405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19006/2019 proposto da:

C.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Gentili Massimo, giusta procura speciale allegata al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno; Commissione Territoriale per il

riconoscimento della protezione internazionale di Ancona;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 30/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2021 dal consigliere Dott. Paola Vella.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Ancona ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino (OMISSIS) C.A., avverso il diniego, da parte della competente Commissione territoriale, della protezione internazionale invocata per la condizione di estrema povertà della famiglia, peggiorata dopo la morte del padre (quando il ricorrente aveva 8 anni) e dalla successiva malattia della madre, che lo aveva costretto nel 2014, a soli 17 anni, a prendere dei soldi in prestito per andare a lavorare in Libia, dove si era trattenuto per tre anni prima di approdare in Italia.

1.1. Il C. ha impugnato la decisione con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2. Il ricorrente impugna la decisione per “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nonchè violazione ed errata applicazione delle norme di diritto”, svolgendo in particolare i seguenti motivi:

2.1. violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in quanto il ricorrente avrebbe dato prova “della veridicità delle proprie affermazioni ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato”;

2.2. violazione “dell’art. 738 c.p.c., comma 3 e ss., art. 345 c.p.c., comma 3 e ss., art. 359 c.p.c. e art. 184 c.p.c.” poichè il tribunale, nell’assumere la prova orale del ricorrente, “non ha valutato e non ha indagato in maniera minuziosa ed efficace” la sua storia;

2.3. violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), poichè nel (OMISSIS) “vi sono disordini ed attentati legati agli integralisti islamici”, come risulta dal sito “(OMISSIS)” e “altri siti web”;

2.4. violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, poichè il ricorrente “ha un lavoro stabile, con il quale percepisce una busta paga di quasi Euro 1.000,00 mensili e parla bene la lingua italiana; dunque si è inserito positivamente nel tessuto sociale italiano, pertanto non può far rientro in una nazione come il (OMISSIS), devastata dalla criminalità e da continui attentati da parte degli integralisti”;

2.5. “errata e contraddittoria interpretazione ed applicazione dell’art. 10 Cost., comma 3”, essendo “evidente che il riconoscimento del diritto di asilo costituzionale non postula requisiti ulteriori rispetto alla provenienza da un Paese ove è impedito nei fatti l’esercizio delle libertà democratiche garantire dalla nostra Costituzione e non può essere subordinato alla sussistenza di una persecuzione in patria”.

3. Tutti i motivi, ad eccezione del quarto, sono palesemente inammissibili, perchè del tutto generici.

3.1. Il quinto presenta anche profili di infondatezza, non tenendo conto che il Tribunale, pronunciandosi espressamente sul diritto di asilo ex art. 10 Cost., comma 3, lo ha ritenuto assorbito dalle varie misure di protezione allestite dall’ordinamento, e ciò in conformità all’indirizzo di questa Corte (Cass. 15466/2014) – poi avallato dai massimi organi giurisdizionali – per cui tutte le forme di protezione, internazionale e umanitaria, “sono espressione del diritto di asilo costituzionale” e lo attuano (Cass. Sez. U, 29459/2019), anche per i nuovi istituti, “nonostante l’intervenuta abrogazione dell’esplicito riferimento agli “obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” precedentemente contenuto nell’art. 5, comma 6 t.u. immigrazione” (Corte Cost. 194/2019).

4. Può invece trovare accoglimento il quarto motivo, poichè il Tribunale adduce la “assenza di ulteriori aspetti sintomatici di un’effettiva e seria integrazione che giustificherebbero il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari” – pur dando contestualmente atto che “il ricorrente ha fornito prova di un rapporto di lavoro, anche piuttosto stabile” e “con retribuzione al di sopra dell’importo dell’assegno sociale”, al tempo stesso trascurando gli ulteriori aspetti allegati a tal fine (come la piena conoscenza della lingua italiana e il fatto di essersi stabilmente inserito nel tessuto sociale italiano) – e, soprattutto, non tiene in considerazione, nel giudizio comparativo genericamente e stereotipamente espresso a pag. 9 del decreto, le evidenti vulnerabilità emerse dal racconto del ricorrente, che dopo essere rimasto orfano di padre a soli otto anni, è stato costretto a lasciare il suo Paese ancora minorenne, nel 2014, a causa della sopravvenuta malattia della madre (impossibilitata a mantenere la famiglia) per recarsi a lavorare in Libia, dove è rimasto per ben tre anni prima di approdare in Italia.

5. Il decreto impugnato va quindi cassato con rinvio, per nuovo esame della domanda di protezione umanitaria – misura astrattamente riconoscibile ratione temporis (Cass. Sez. U, 29459/2019), non trovando immediata applicazione in questa sede la nuova disciplina introdotta dal D.L. 22 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173 (Cass. 28316/2020) – oltre che per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il quarto motivo, dichiara inammissibili i restanti, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

 

 

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