Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10405 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 12/05/2011), n.10405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

CS AGRARIO PROV BENEVENTO SCARL IN LCA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 75/2005 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 13/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’agenzia delle entrate impugna con ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, la sentenza n. 75/32/05 della CTR della Campania, depositata il 13.5.2005, con cui è stato rigettato il suo appello contro quella della CTP, che aveva annullato la cartella di pagamento notificata alla società Consorzio Agrario Provinciale di Benevento soc. coop. in liquidazione coatta, per mancato versamento delle ritenute alla fonte sui compensi ai dipendenti. Essa ha osservato che l’atto esecutivo doveva essere preceduto dall’avviso di accertamento, che nella specie era mancato, mentre la società contribuente non si è costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto il giudice di merito non ha considerato che si trattava di mera rettifica della dichiarazione dei redditi del consorzio, effettuata semplicemente in base ai dati ed agli elementi indicati sullo stesso documento, e che perciò dovevano essere necessariamente a conoscenza del Consorzio, avendo l’ufficio solo riscontrato il mancato versamento delle somme costituite dalle ritenute.

Il motivo è fondato, atteso che la possibilità per l’erario di iscrivere a ruolo l’imposta senza previamente emettere un avviso di accertamento, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis è consentita allorchè la maggior imposta dovuta risulti “ictu oculi” dalla dichiarazione del contribuente, e cioè in casi tassativi, consistenti nella correzione di errori materiali o di calcolo e nell’esclusione di ritenute o deduzioni non previste dalla legge e non documentate, come nella specie, mentre invece non può quindi essere estesa fino a ricomprendere fattispecie suscettibili di interpretazioni diverse (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 5460 del 29/02/2008, n. 16512 del 2006). Ciò posto la dichiarazione dei redditi ben prevedeva l’ammontare delle retribuzioni; il numero dei dipendenti; l’ammontare dell’imposta versata, sicchè in definitiva si trattava semplicemente di determinare l’importo complessivo del dovuto, detratto il versato.

Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., comma 2, e rigetto del ricorso in opposizione della contribuente avverso la cartella di pagamento della maggiore imposta ed accessori.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta quello introduttivo, e condanna l’intimata al rimborso delle spese dell’intero giudizio, liquidate in complessivi Euro 800,00 (milleottocento/00) per il primo grado; Euro 2.200,00 (duemiladuecento/00) per il secondo ed Euro 5000,00 (cinquemila/00) per onorario per il presente a favore della ricorrente, oltre a quelle prenotate a debito; alle generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA