Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10404 del 29/04/2010

Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 29/04/2010), n.10404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.S., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avv. TRIPPANERA Filippo,

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Claudio

Giangiacomo in Roma, Viale XXI Aprile, n. 61;

– ricorrente –

contro

G.F., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale

in calce al controricorso, dall’Avv. GIOVANNELLI Mauro, elettivamente

domiciliato presso lo studio del Dott. Gianmarco Grez in Roma, corso

Vittorio Emanuele II, n. 18;

– controricorrente –

e contro

COSTRUZIONI EDILI ANGI S.n.c. in liquidazione, in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze depositata il 22

luglio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito l’Avv. Filippo Trippanera;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. LECCISI Giampaolo, che ha concluso: “nulla osserva”.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che con atto di citazione notificato il 20 luglio 1988, G.F. convenne in giudizio, avanti al Tribunale di Prato, A.S. (oltre che la Costruzioni Edile An.Gi. s.n.c.), chiedendo che il Tribunale, accertata l’autenticità delle firme di A.S. e di G.F., apposte in calce alla scrittura privata del (OMISSIS), dichiarasse trasferiti all’attore, in virtù della menzionata scrittura privata, la proprietà di alcuni beni immobili di proprietà della Costruzioni Edile An.Gi. s.n.c. di Angelini Sante e Gianni Franco;

che si costituì il convenuto, concludendo, in tesi, per il rigetto della domanda principale e, in riconvenzionale, per l’annullamento della scrittura privata del (OMISSIS) (frutto di un errore, in quanto stipulata nella convinzione di essere debitore di G.); in ipotesi, remissivo sulla domanda principale, per la condanna del G. al pagamento, nei confronti di esso A., della somma di L. 134.140.178, o della diversa somma ritenuta di giustizia, con accessori e spese;

che, disposte ed eseguite una c.t.u. per l’identificazione dei beni ed altra c.t.u. per la ricostruzione della contabilità sociale, il Tribunale di Prato, con sentenza in data 14 maggio 2005, accolse la domanda principale e respinse quella riconvenzionale, rilevando che il c.t.u. aveva fatto presente l’impossibilità di ricostruire la contabilità sulla base dei brogliacci forniti dalle parti, non aventi dignità di documenti contabili, e che il convenuto non aveva dimostrato il fondamento della sua domanda;

che questa pronuncia è stata confermata dalla Corte d’appello di Firenze che, con sentenza in data 1 ottobre 2008, ha respinto l’impugnazione dell’ A.;

che, secondo la Corte d’appello, non vi è alcuna prova dell’esistenza dell’errore allegato dall’appellante (si tratterebbe, propriamente, di mancanza di causa solvendi in relazione alla datio in solutum contemplata nella scrittura, mancanza la cui prova, in riferimento anche alla reiterata ricognizione di debito, sarebbe spettata al deducente ex art. 1988 cod. civ.) e il brogliaccio sul quale l’appellante vorrebbe fosse disposta una nuova consulenza già è stato ritenuto inutilizzabile in sede di c.t.u. disposta dal Tribunale, nè sono stati allegati seri motivi che possano indurre a dubitare della correttezza di tale giudizio, trattandosi, tra l’altro, di scritture su fogli volanti, prive di data certa, provenienti dallo stesso appellante;

che per la cassazione della sentenza della Corte d’appello l’ A. ha proposto ricorso, con atto notificato il 24 e il 25 febbraio 2009, sulla base di due motivi;

che il G. ha resistito con controricorso, mentre la s.n.c. Costruzioni Edili An.Gi. non ha svolto attività difensiva;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

Rilevato che il relatore designato, nella relazione depositata il 24 novembre 2009, ha formulato la seguente proposta di definizione:

“(…) Il primo motivo di ricorso (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio) si chiede se possa essere attribuita alla parte la ritenuta carenza di prova derivante da mancata effettuazione da parte del c.t.u. delle indagini a lui commesse dal giudice, e se possa essere ritenuta carente di prova una eccezione o una riconvenzionale in presenza di documentazione versata in atti dalla parte che la svolge e sottoposta a verifica peritale conclusasi per la non praticabilità dell’indagine in quanto comporterebbe enorme dispendio di tempo e di forze.

Il secondo mezzo (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio) pone il quesito (se le conclusioni di una c.t.u. possano essere ritenute attendibili in presenza di dichiarazioni del perito, chiamato a chiarimenti, secondo le quali sarebbe stato impossibile evadere l’indagine a lui commessa in quanto l’espletamento di tale indagine avrebbe comportato un enorme dispendio di tempo e forze.

Entrambi i motivi sono inammissibili. Per un verso, essi non recano, nella sintesi conclusiva, l’indicazione degli specifici elementi di fatto su cui avrebbe dovuto vertere l’approfondimento a mezzo di c.t.u.; per l’altro verso, i quesiti proposti non tengono conto della circostanza che la Corte di merito – con logico e motivato apprezzamento – ha già ritenuto che le scritture su fogli volanti, prive di data certa, provenienti dallo stesso A., sono prive di valore probatorio a favore del medesimo e che il brogliaccio sul quale è stata richiesta una nuova consulenza è processualmente inutilizzabile”.

Letta, la memoria di parte ricorrente.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra;

che occorre ribadire che nè il primo nè il secondo motivo di ricorso (con cui vengono prospettati vizi di motivazione) contengono la chiara indicazione – richiesta a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass., Sez. 3^, 7 aprile 2008, n. 8897) – del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, insufficiente e contraddittoria, non indicando nè quali indagini fossero state commesse al c.t.u., nè l’oggetto della documentazione in atti;

che, inoltre, i proposti quesiti non muovono alcuna critica alla statuizione, contenuta nella sentenza impugnata, di irrilevanza probatoria delle scritture su fogli volanti, prive di data certa, provenienti dallo stesso A., e di inutilizzabilità del brogliaccio sul quale è stata richiesta una nuova consulenza;

che, d’altra parte, sussiste una concorrente ragione di inammissibilità, perchè i motivi di ricorso non riportano – in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione – il contenuto delle risultanze probatorie che, ad avviso del ricorrente, sarebbero rilevanti per una soluzione della controversia in senso opposto a come deciso dalla Corte d’appello;

che, sotto questo profilo, va ricordato che, qualora in sede di legittimità denunci l’omessa o l’errata valutazione di prove documentali, il ricorrente ha l’onere di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività (Cass., Sez. 3^, 25 agosto 2006, n. 18506);

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara, inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010

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