Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10404 del 27/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/04/2017, (ud. 24/01/2017, dep.27/04/2017),  n. 10404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19453-2015 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

PIETRO INCANDELA;

– ricorrente –

contro

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI GENERALI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 901/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 12/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI

MARCO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– come si apprende (non dal ricorso, ma) dalla sentenza impugnata, l’avvocato F.G. convenne dianzi al Tribunale di Palermo la società Assicurazioni Generali s.p.a., chiedendone la condanna “al risarcimento del danno”;

– a fondamento della domanda dedusse di avere stipulato con la società convenuta un contratto di assicurazione della responsabilità civile professionale, di essere stato sospeso dall’attività professionale con provvedimento del consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo;

– l’assicuratore aveva rifiutato di tenerlo indenne dei danni causati ai propri clienti nel periodo di sospensione;

– sia il Tribunale di Palermo, sia la Corte d’appello della stessa città, hanno rigettato la domanda;

– la sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da F.G..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– il ricorso non contiene nè una chiara descrizione del fatto, nè una ordinata esposizione della successione delle fasi processuali; nè una intelligibile indicazione dei motivi di censura; il ricorso si sostanzia invece in una disordinata esposizione di fatti e deduzioni, che non consentono a questa Corte non solo di cogliere l’essenza delle censure mosse alla sentenza d’appello, ma nemmeno di ricostruire la fattispecie concreta ed i patti contrattuali;

– esso è pertanto inammissibile per mancanza della chiara indicazione del fatto processuale, del contenuto della decisione impugnata e dei motivi di censura, in violazione di quanto prescritto dall’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, a pena di inammissibilità;

– non è luogo a provvedere sulle spese, non essendovi stata difesa da parte della Generali s.p.a.;

– il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di F.G. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

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