Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10404 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10404 Anno 2015
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA

SENTENZA

sul ricorso 131-2008 proposto da:
UMANA MAURIZIO (c.f. MNUMRZ57P30F611K), UMANA LILIA
(c.f.

MNLLLI42A50F611F),

UMANA

GIUSEPPE

(c.f.

MNUGPP54A25F611V), elettivamente domiciliati in

Data pubblicazione: 20/05/2015

ROMA, VIA C. MIRABELLO 18, presso l’avvocato MARIA
LUISA JAUS RICHIELLO, che li rappresenta e difende,
2015

giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –

578
contro

COMUNE DI MONTEROTONDO;

1

- intimato –

sul ricorso 4429-2008 proposto da:
COMUNE DI MONTEROTONDO

(P.I.

80140110588),

in

persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA C. FRACASSINI 18, presso

difende, giusta procura a margine del controricorso
e ricorso incidentale;
– controri corrente e ricorrente incidentale contro

UMANA MAURIZIO, UMANA GIUSEPPE, UMANA LILIA;

avverso la sentenza n.

intimati

4914/2006 della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/03/2015 dal Consigliere Dott. MARIA
CRISTINA GIANCOLA;
udito,

per

i

ricorrenti,

l’Avvocato

UMBERTO

RICHIELLO, con delega, che ha chiesto l’accoglimento

l’avvocato ROBERTO VENETTONI, che lo rappresenta e

del ricorso;
udito,

per

incidentale,

il

controricorrente

e

ricorrente

l’Avvocato GIOVANNI BORRELLI,

con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha

2

concluso per l’accoglimento del ricorso principale
(sent. 349/07), per il rigetto dell’incidentale

(cass. sent. 22923/13).

3

i

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ilda Barucchi, alla quale nel corso del giudizio d’appello succedevano gli eredi Lilia,
Maurizio e Giuseppe Umana, premesso di essere proprietaria di un terreno, esteso mq.

stato occupato in via d’urgenza il 30.04.1980 dal Comune di Monterotondo, il quale,
senza emanare il decreto di espropriazione, aveva realizzato le previste opere nel corso
del periodo di occupazione autorizzata e così acquisito per accessione invertita la
proprietà del suo suolo, chiedeva la condanna del suddetto ente locale al risarcimento
del danno subito nonché l’attribuzione dell’indennità di occupazione legittima.
Con sentenza n. 1719 del 4.12.2002-17.01.2003 il Tribunale di Roma dichiarava la
propria incompetenza per materia sull’indennità relativa al periodo di occupazione
legittima e accoglieva la domanda di risarcimento danni da occupazione acquisitiva
condannando il Comune di Monterotondo a corrispondere alla Barucchi la somma di €
23.200,00 oltre rivalutazione monetaria dall’aprile 1985 ed interessi legali dalla stessa
data sul capitale iniziale di anno in anno rivalutato.
Con sentenza del 10.10-13.11.2006 la Corte di appello di Roma rigettava sia l’appello
principale del Comune di Monterotondo e sia l’appello incidentale proposto da Lilia,
Maurizio e Giuseppe Umana volto al conseguimento di più consistente risarcimento per
il subito danno da perdita del bene; in accoglimento, invece, della domanda da costoro
riproposta, determinava in € 5.251,87, l’indennità di occupazione legittima dovuta per il
periodo decorso dall’aprile 1980 al 30.04.1985 , disponendone da parte del Comune di
Monterotondo il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti con gli interessi legali
maturati sulle singole annualità da ciascuna scadenza annuale e fino alla data del
deposito.
La Corte territoriale osservava e riteneva che:

4

820, che per la realizzazione del Piano di Zona per l’edilizia economica e popolare, era

i

non più controvertibile era che il 30.04.1985 si era verificato l’illecito da
occupazione acquisitiva del terreno appartenuto alla Barucchi;
andavano disattese le censure svolte dal Comune in ordine sia alla inedificabilità
dell’area appresa, smentita dal suo inserimento in Zona C sottozona C2 del PRG e
dalla successiva inclusione in Zona PEEP, e sia alla riconosciuta rivalutazione del
credito risarcitorio;
condivisibile e recepibile era, inoltre, la stima del dovuto risarcimento operata dal
secondo CTU, il quale aveva attribuito al terreno il valore venale di £. 81.135.000
dell’epoca, pari a circa £. 100.000 al mq (per l’esattezza a £. 98.945 al mq.), e poi
operato i calcoli imposti dal criterio legale riduttivo, di cui all’art. 5-bis, comma 7-bis,
D.L. n. 333/1992 conv. in I. n. 359/92.
Avverso questa sentenza gli Umana hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad
un motivo, illustrato da memoria e notificato al Comune di Monterotondo, che ha
resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale fondato su un motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi
principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza.
A sostegno del ricorso principale gli Umana denunziano “Violazione o falsa
applicazione di norma di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.).”
Formulano conclusivamente il seguente quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis
c.p.c., applicabile ratione temporis <

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