Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10404 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. I, 20/04/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 20/04/2021), n.10404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15345/2019 proposto da:

E.I., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Fraternale Antonio, giusta procura speciale allegata

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, (CF (OMISSIS)), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi n.

12, presso l’avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del Tribunale di Ancona, depositato il 11/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2021 dal consigliere Dott. Paola Vella.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Ancona ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino (OMISSIS) E.I. avverso il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero della protezione sussidiaria o in subordine della protezione umanitaria, da parte della competente Commissione territoriale, ritenendone insussistenti i presupposti.

1.1. Avverso detta decisione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

2. Il Ministero intimato non ha svolto difese, limitandosi a depositare un “atto di costituzione” per “l’eventuale partecipazione all’udienza di discussione” ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2.1. Con il primo motivo si lamenta “Violazione, falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), laddove il Tribunale omette ogni riferimento specifico alla vicenda personale narrata dal ricorrente (motivazione apparente) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5) “, deducendosi che, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 6, la motivazione si risolverebbe in una serie di formule stereotipate e del tutto generiche.

2.2. Il secondo mezzo prospetta la violazione del D.L. n. 13 del 2017, artt. 1 e 2 nonchè dell’art. 276 c.p.c. “laddove il Giudice avanti al quale si è tenuta la discussione e che si è riservato la decisione risulta un GOT non facente parte della sezione specializzata e non facente parte del collegio giudicante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3), 4) e 5)”.

3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.

3.1. A giudizio del Collegio, la motivazione del decreto impugnato risulta manchevole in fatto ed eccedente in diritto. Invero, per un verso difetta di una chiara ed ordinata (per quanto doverosamente concisa) esposizione dei fatti allegati a fondamento dei diritti azionati, ai quali si fanno solo sporadici ed ellittici riferimenti all’interno di una corposa motivazione, che, per altro verso, si dilunga inutilmente sul didascalico richiamo della normativa applicabile alle varie forme di protezione internazionale o umanitaria.

3.2. Di conseguenza, con riguardo alla fattispecie concreta la motivazione non raggiunge quella soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ai fini del sindacato, in sede di legittimità, su esattezza e logicità del ragionamento decisorio (Cass. Sez. U, 8053/2014; Cass. 9105/2017, 13248/2020); rispetto alla fattispecie astratta, invece, essa eccede lo scopo, finendo per contrastare con il canone della sintesi cui il legislatore chiede al giudice di conformarsi, attraverso il tratto conciso (art. 132 c.p.c.) e succinto (art. 118 disp. att. c.p.c.), nel rispetto dei principi del giusto processo (Cass. 13886/2012), da osservare anche nei “provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche”, i quali infatti, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 9-octies (come aggiunto dal D.L. n. 83 del 2015, art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-ter), devono essere “redatti in maniera sintetica”.

4. In particolare, i sincopati riferimenti ad un “atto di acquisto di un terreno”, alla “dedotta aggressione da parte di un tale” e al riconoscimento della proprietà del terreno da parte delle autorità, contenuti nel punto 4 del decreto, non restituiscono nemmeno per grandi linee la vicenda sottoposta al giudice del merito, tratteggiata a pag. 5 del ricorso; al tempo stesso, la “valutazione di carente credibilità” riportata nel medesimo punto 4 mal si concilia con quella per cui le “condizioni individuali di elevata vulnerabilità rappresentate dal ricorrente” sarebbero “credibili e giustificate”, come si legge nel successivo punto 8.7.

4.1. Al di là dei pochi e scarni cenni alla fattispecie concreta, nelle complessive dieci pagine del decreto abbondano invece premesse in diritto e generiche locuzioni di omessa allegazione di tutti i requisiti astrattamente richiesti dalla legge per il riconoscimento delle varie forme di tutela invocate, senza un nucleo descrittivo minimo dei fatti a presidio delle ragioni della loro irrilevanza o insufficienza.

4.2. Si tratta dunque, all’evidenza, di un’opzione argomentativa astratta e stereotipata che, risolvendosi in un modulo omnicomprensivo, valevole per un numero indefinito di casi, non assolve adeguatamente ai cennati requisiti di completezza e intellegibilità della motivazione, precludendo la verifica della correttezza del ragionamento logico-giuridico posto a base della decisione (cfr. Cass. 877/2020).

5. In conclusione il decreto impugnato va cassato con rinvio, poichè, risultando privo della sintesi del racconto del richiedente (e quindi della prescritta, concisa, rappresentazione del fatto – per come istruito – da cui nasce il diritto preteso), risulta di per sè viziato, trattandosi di elemento che non può mancare, in quanto essenziale per la comprensione del ragionamento logico-giuridico che ha condotto alla statuizione finale sulla domanda.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

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