Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10404 del 12/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 12/05/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 12/05/2011), n.10404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA LARGO LEOPOLDO

FREGOLI 8, presso lo studio dell’avvocato SALONIA ROSARIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato RANDAZZO MARCELLO, giusta delega

in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 133/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SIRACUSA, depositata il 13/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2011 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA SAMBITO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CASELLI, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato GENNARO GIUSEPPE, per delega

Avvocato RANDAZZO, che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.F. ha impugnato l’avviso di rettifica ai fini IVA relativo all’anno 1997, con cui, a seguito di verifica generale della Guardia di Finanza, era stato disconosciuto il credito dell’imposta, da lui riportato nel successivo periodo, e determinato un debito d’imposta. Il ricorso del contribuente è stato rigettato dalla CTP di Siracusa, con decisione riformata dalla CTR della Sicilia, Sez. distaccata di Siracusa, che, con sentenza n. 133/07/05, depositata il 13.7.2005, ha ritenuto che la rettifica IVA, effettuata col regime delle presunzioni, può considerarsi legittima a condizione, tra l’altro, che le movimentazioni bancarie non trovino riscontro nella contabilità ufficiale, condizione insussistente nella specie.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza, in base a un unico motivo, cui resiste il contribuente, con controricorso, pure illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, preliminarmente, esaminata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, sollevata dall’ A. “per la mancata indicazione dell’organo rappresentativo della ricorrente Agenzia delle Entrate”.

Il controricorrente, in particolare, deduce che non è chiaro se abbia agito il direttore dell’Ufficio Centrale presso la sede di Roma o di un Ufficio periferico (in questo caso, se lo stesso sia stato debitamente autorizzato dagli organi di controllo) nè è, dunque, chiaro chi abbia conferito l’incarico di proporre il ricorso all’Avvocatura dello Stato.

L’eccezione è infondata. Premesso che la legge attribuisce la personalità giuridica all’Agenzia delle Entrate e non anche ai singoli uffici periferici in cui essa si articola (cfr. D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 61, comma 1, ed il Regolamento di amministrazione), va rilevato che il ricorso è intestato all’Agenzia delle Entrate “in persona del Direttore pro tempore”, e, cioè, proprio all’organo che è dotato della rappresentanza legale dell’Agenzia stessa (D.Lgs. n. 300 del 1999, artt. 67 e 68 ed art. 6 dello Statuto dell’Agenzia delle entrate approvato con deliberazione del Comitato direttivo del 13.12.2000, n. 6, pubblicato in G.U. 20.2.2001 n. 42), restando, così, univocamente, identificato l’organo ricorrente e fugate le perplessità circa il soggetto che ha conferito il mandato all’Avvocatura generale dello Stato. Tale conclusione non è contraddetta dal fatto che gli Uffici periferici dell’Agenzia sono abilitati a stare in giudizio, in quanto le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SU n. 3116 del 2006 e n. 22641 del 2007) hanno riconosciuto tale legittimazione in via concorrente e alternativa rispetto a quella del Direttore presso la sede centrale, in ossequio, tra l’altro, al principio di effettività della tutela giurisdizionale, che – proprio al contrario di quanto postulato dal controricorrente – impone di ridurre al massimo le ipotesi d’inammissibilità.

Col proposto ricorso, l’Agenzia, deducendo violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2 e vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, afferma che l’impugnata sentenza ha frainteso la portata precettiva della norma nel ritenere che la presunzione del maggior volume d’affari sia condizionata al dato meramente formale dell’esposizione delle movimentazioni bancarie nella contabilità ufficiale, sostenendo che tale requisito dev’essere inteso in senso sostanziale, in relazione all’effettiva sottoposizione a tributo delle operazioni poste in essere. Nella specie, l’accertamento dell’Ufficio deve ritenersi legittimo, prosegue la ricorrente, in quanto le movimentazioni considerate, pur, formalmente, transitate nella contabilità, non erano supportate da nessuna fattura.

Il motivo è fondato.

Il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, dispone che i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti bancari sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dal successivo art, 54, se il contribuente non dimostra che: a) ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni, ovvero b) non si riferiscono ad operazioni imponibili. La disposizione pone, infatti, la presunzione, iuris tantum, che il contribuente si avvalga di tutti i conti di cui può disporre per le rimesse ed i prelevamenti inerenti all’esercizio dell’attività svolta in regime i.v.a., qualificando gli accrediti come ricavi e gli addebiti come corrispettivi degli acquisti (cfr.

Cass. nn. 14018/2007, 2450/2007, 19920/2006, 3115/2006, 28342/2005).

Così convenendo, l’ulteriore condizione ritenuta necessaria dai giudici del merito per la legittimità della rettifica, e, cioè, che “le movimentazioni bancarie non trovino riscontro nella contabilità generale tenuta dall’azienda”, non trova base nel dettato normativo, dovendo, peraltro, escludersi che l’osservanza, da parte dell’intimato, delle norme sulla contabilità sia da sola idonea ad attestare che il contribuente abbia tenuto conto dei movimenti bancari nelle dichiarazioni fiscali, ovvero che gli stessi si riferiscano ad operazioni non imponibili, e ciò in quanto la regolarità contabile non coincide, nè ne presuppone l’osservanza, con l’adempimento degli obblighi imposti dalla normativa sull’IVA, ed, in particolare, con quello di emettere la fattura per ciascuna operazione imponibile, posto dall’art. 21, comma 1, del decreto in esame.

La sentenza va, in conclusione, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito, col rigetto del ricorso del contribuente: la ripresa a tassazione si fonda legittimamente sui dati e gli elementi risultanti dai conti bancari, ed il controricorrente non ha dedotto di aver fornito la prova contraria, in relazione ai due elementi sopra indicati, nel corso del giudizio di merito, in cui non consta, in particolare, che abbia allegato di aver tratto i maggiori ricavi da operazioni (vendite al minuto) esenti dall’emissione di fattura (la sentenza, che da conto dell’annotazione in contabilità di tutte le operazioni transitate nei c/c bancari, tace al riguardo), come, invece, afferma, inammissibilmente, per la prima volta, in questo giudizio di legittimità.

Le spese dell’intero giudizio, secondo il criterio legale della soccombenza, vanno poste a carico dell’intimato ed in favore dell’Agenzia, e possono liquidarsi, per il primo grado, in complessivi Euro 3.000,00 di cui Euro 2.000,00 per onorario, per il giudizio d’appello, in complessivi Euro 3.000,00 di cui Euro 2.000,00 per onorario, e per il presente giudizio di legittimità in complessivi Euro 6.000,00, oltre a spese prenotate a debito.

P.Q.M.

La Corte, accoglie ricorso, cassa e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente, che condanna al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 3.000,00 per ciascuno dei gradi di merito, ed in Euro 6.000,00, per il presente giudizio di legittimità, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2011

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