Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10403 del 29/04/2010
Cassazione civile sez. II, 29/04/2010, (ud. 19/02/2010, dep. 29/04/2010), n.10403
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.M., rappresentata e difesa, in forza di procura
speciale a margine del ricorso, dall’Avv. SURIANO Salvatore,
elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avv. Dario
Andreoli, Via Pompeo Magno, n. 1;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale dello
Stato, domiciliato presso gli Uffici di quest’ultima in Roma, Via dei
Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza del Giudice di pace di Acireale depositata il 7
febbraio 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
19 febbraio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che il Giudice di pace di Acireale, con sentenza depositata il 7 febbraio 2008, ha rigettato il ricorso in opposizione proposto da P.M. avverso il provvedimento in data 22 marzo 2007 con cui il Prefetto della Provincia di Catania le aveva sospeso provvisoriamente la patente di guida per la durata di sei mesi per violazione dell’art. 141 C.d.S., comma 8;
che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace la P. ha proposto ricorso, con atto notificato il 5 marzo 2009, sulla base di due motivi;
che l’intimato Ministero dell’interno ha resistito con controricorso;
che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.
Rilevato che il relatore designato, nella relazione depositata il 24 novembre 2009, ha formulato la seguente proposta di definizione:
“(…) L’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa erariale, è fondata. Infatti, a seguito della modifica della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, operata dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 26, le sentenze, emesse nei giudizi di opposizione proposti ai sensi della citata legge, sono appellabili e non ricorribili per cassazione, se pubblicate – come nella specie – dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, cioè dal 2 marzo 2006 (art. 27 D.Lgs. cit.) (Cass., Sez. 2^, 15 gennaio 2009, n. 925)”.
Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacchè la sentenza impugnata non era ri-corribile per cassazione;
che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal Ministero controricorrente, che liquida in Euro 400,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2010