Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10403 del 27/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/04/2017, (ud. 24/01/2017, dep.27/04/2017),  n. 10403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9209/2015 proposto da:

C.B.B.T., B.M.B.A.,

C.B.P.H., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ORAZIO 31,

presso lo studio dell’avvocato MARCO PAGANI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato COSTANTINO PAGLIUCA;

– ricorrenti –

contro

ITAS ASSICURAZIONI S.P.A., C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del

Direttore Generale e come tale legale rappresentante pro tempore,

ITAS MUTUA C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del Responsabile

Divisione Sinistri e come tale legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 4, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI BATTISTA MARTELLI, che le rappresenta

e difende;

– controricorrenti –

e contro

C.B.J.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 230/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 18/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

– B.M.B.A., C.B.B.T. e C.B.P.H. hanno convenuto in giudizio C.B.J.E. le società ITAS Assicurazioni s.p.a. e ITAS Mutua, e chiedendone a condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della morte di C.B.M.A., figlio di B.M.B.A. e fratello degli altri due attori;

– la domanda è stata accolta dal Tribunale di Bergamo;

– la Corte d’appello di Brescia con sentenza 18.2.2014 n. 230, accogliendo in parte l’appello dei soccombenti, ha ridotto la stima del danno non patrimoniale, rispetto a quanto liquidato dal Tribunale;

– la sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da B.M.B.A., C.B.B.T. e C.B.P.H., i quali lamentano una sottostima del danno non patrimoniale;

– i ricorrenti sostengono che il Tribunale aveva loro accordato il risarcimento sia del danno morale sia di quello esistenziale, designando con tali espressioni pregiudizi diversi; che la Corte d’appello ha ritenuto che il Tribunale fosse incorso in una duplicazione risarcitoria; che tuttavia la Corte d’appello è incorsa in errore, perchè il Tribunale aveva inteso liquidare due diversi tipi di danni: la sofferenza morale e la lesione dei diritti costituzionalmente garantiti;

Considerato che:

– la ITAS Assicurazioni s.p.a. e la ITAS Mutua hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso, per essere stata la notifica di esso eseguita ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, da un avvocato non cassazionista;

– che tale eccezione è infondata, in virtù del principio già affermato da questa Corte, secondo cui non è affetta da nullità la notificazione del ricorso per cassazione eseguita su istanza di avvocato munito di procura speciale per il giudizio di legittimità, ancorchè non iscritto nell’albo speciale degli avvocati abilitati all’esercizio davanti alla Corte di Cassazione, “perchè il particolare requisito dell’iscrizione nell’albo speciale riguarda l’attività difensiva e non già quella puramente procuratoria, le quali possono non coesistere nello stesso soggetto, e la notificazione è atto dell’ufficiale giudiziario eseguibile ad istanza del procuratore” (così Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 20790 del 23/11/2012, nello stesso senso, Sez. L, Sentenza n. 4438 del 20/04/1995);

– nel merito, il ricorso è manifestamente infondato;

– la Corte d’appello infatti ha preso in esame tutte le peculiarità del caso concreto (p. 29 della sentenza impugnata), e stimato il danno conseguentemente;

– una violazione del principio di integrale risarcimento del danno non patrimoniale vi sarebbe potuta essere, in teoria, se il giudice di merito avesse trascurato di prendere in esame pregiudizi concreti debitamente dedotti e provati;

– i ricorrenti, tuttavia, non indicano nel proprio ricorso quali pregiudizi concreti abbiano allegato, provato, e non siano stati considerati dalla Corte d’appello, limitandosi a formulare meri richiami alle formule astratte del “danno morale” e “danno esistenziale”;

– va ricordato, a tal riguardo, che il danno non patrimoniale è categoria unitaria, e le varie formule definitorie coniate dalla prassi hanno il solo scopo di descrivere pregiudizi, non di fondare categorie giuridiche;

– pertanto, dire che in un caso di morte del congiunto il giudice di merito avrebbe errato, per avere liquidato “solo il danno morale, ma non quello esistenziale” è affermazione giuridicamente insignificante, se non si precisa quali e quanti pregiudizi concreti le vittime abbiano patito, ulteriori e diversi rispetto alla sofferenza che inevitabilmente qualunque madre che perda un figlio, o qualunque fratello che perda un germano, non può non patire;

– nel caso di specie, come accennato, tale deduzione è del tutto mancata, sicchè non è possibile ravvisare alcun errore omissivo nella sentenza impugnata;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo;

– il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna B.M.B.A., C.B.B.T. e C.B.P.H., in solido, alla rifusione in favore di ITAS Assicurazioni s.p.a. e ITAS Mutua, in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 5.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di B.M.B.A., C.B.B.T. e C.B.P.H., in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte di Cassazione, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2017

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