Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10403 del 20/05/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 10403 Anno 2016
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

SENTENZA
sul ricorso 11470-2013 proposto da:
MAJER ROBERTO MJRRRT65A16L736G, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI 27, presso lo
studio dell’avvocato ROBERTA ANDREOTTI, che lo rappresenta e
difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
LOVATO UBALDO titolare della ditta individuale LOVATO
COSTRUZIONI e RESTAURI di LOVATO geom. UBALDO,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIO ROMAGNOLI 11,
presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO ZANCHETTI,

Data pubblicazione: 20/05/2016

rappresentato e difeso dall’avvocato ARMANDO DI CESARE giusta
procura speciale a margine del controricorso;

– contronicorrente nonchè contro

-intimata avverso la sentenza n. 578/2012 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA, depositata il 12/03/2012, R.G.N. 707/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
01/12/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito l’Avvocato ROBERTA ANDREOTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PIERFELICE PRATIS che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Majer avv. Roberto proponeva opposizione avverso il d.i. emesso dal
Tribunale di Venezia in data 30 settembre 1999 e con il quale gli si
ingiungeva di pagare, in favore di Lovato Ubaldo, la somma di €
7.257,25, oltre interessi, per lavori da quest’ultimo eseguiti presso i
locali dell’associazione culturale G.T.I. in Quarto d’Affino (VE).
A fondamento della proposta opposizione il Majer deduceva la propria
carenza di legittimazione passiva, il ritardo nell’esecuzione delle opere,
l’esistenza di vizi e l’esecuzione da parte dell’appaltatore di lavori non
autorizzati.
Si costituiva il Lovato che eccepiva la decadenza dall’azione di garanzia
e l’infondatezza dell’opposizione; chiedeva inoltre, ed otteneva, di
chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, l’AXA
Assicurazioni S.p.a., che, costituendosi, eccepiva l’inoperatività della
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AXA ASSICURAZIONI SPA;

copertura assicurativa nei confronti del Lovato e, in subordine,
concludeva per il rigetto delle domande attoree.
Con sentenza non definitiva del 25 luglio 2003 il Tribunale di Venezia
dichiarava la legittimazione passiva del convenuto, l’operatività della
copertura assicurativa di cui al contratto stipulato da AXA

disponeva la rimessìone della causa sul ruolo per l’ulteriore istruttoria
in ordine ai vizi lamentati dall’opponente.
Con sentenza del 27 dicembre 2005, il Tribunale di Venezia revocava il
decreto opposto, accertava che l’opera prestata dal Lovato aveva il
valore di € 6.777,25 e condannava il Majer al pagamento di tale
somma, oltre interessi, condannava l’AXA Assicurazioni S.p.a. a
rifondere al Lavato la somma di euro 325,06, oltre interessi,
condannava l’opponente alla rifusione di metà delle spese di lite
sostenute dall’opposto e compensava dette spese tra il Lovato e la
società assicuratrice.
Avverso tale decisione il Majer proponeva gravame, cui resisteva il
Lovato.
Si costituiva anche l’AXA Assicurazioni S.p.a., chiedendo il rigetto del
gravame; proponeva, a sua volta, appello incidentale, chiedendo il
rigetto della domanda di manleva e contestando la pronuncia sulle
spese di lite.
La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 12 marzo 2012,
rigettava sia l’appello principale che quello incidentale e regolava tra le
parti le spese di quel grado.
Avverso la sentenza della Corte di merito Majer Roberto ha proposto
ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.
Ha resistito con controricorso Lovato Ubaldo.
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Assicurazioni S.p.a. con l’opposto e, con ordinanza di pari data,

La società intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si lamenta “difetto di legittimazione passiva,
motivazione insufficiente/contraddittoria ex art. 360, 1° comma n. 5
c.p.c.”.

difetto di legittimazione passiva, avendo egli tenuto parte dei rapporti
con l’impresa Lovato quale presidente e, quindi, legale rappresentante
dell’associazione culturale G.T.I., “committente sostanziale dei lavori
edili riguardanti … la ristrutturazione interna ordinati al Lovato” e
relativi all’immobile di viale Toscanini n. 35, in Quarto d’Affino (VE),
sede della predetta associazione, e lamenta che la Corte di merito non
abbia preso in considerazione le prove, sia documentali che
testimoniali, poste a fondamento dell’eccezione in parola.
1.1. Il motivo è inammissibile.
In disparte i profili di inammissibilità del mezzo per non aver il
ricorrente in esso riportato integralmente le deposizioni dei testi cui si
fa riferimento nell’illustrazione dello stesso, delle quali vengono invece
riportati solo brevi stralci, si osserva che il motivo all’esame tende
sostanzialmente ad una diversa valutazione delle risultanze processuali
non consentita in questa sede a fronte di una congrua e logica
motivazione della sentenza impugnata sul punto in questione.
2. Con il secondo motivo, rubricato “ritardi nella consegna delle opere
e danni conseguenti, violazione/falsa applicazione degli artt. 1, 9 e 11
legge n. 46 del 1990, impugnazione ex art. 360, 1° comma n. 3 c.p.c.”,
il ricorrente lamenta che, al di là della difficoltà di provare la data
precisa in cui il Lovato lasciò il cantiere ed eseguì i lavori
originariamente commissionati, la Corte territoriale abbia omesso di
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Sostiene il ricorrente di aver eccepito nel giudizio di primo grado il suo

valutare che il Lovato avrebbe dovuto certificare, ai sensi della norma
richiamata, gli impianti e le opere realizzate.
3. Con il terzo motivo il Majer lamenta “ritardi nella consegna delle
opere e danni conseguenti, motivazione insufficiente e contraddittoria.
ex art 360, I comma n. 5 c.p.c.”.

esaminati congiuntamente, vanno entrambi disattesi.
Osserva la Corte che, pur a voler ritenere sussistente l’inadempimento
dell’impresa Lovato, per la tardività nell’esecuzione delle opere e per il
mancato rilascio della certificazione di cui si discute, non sussiste
comunque l’interesse del ricorrente a far valere tale inadempimento,
attesa l’eccepita,

ex adverso, tardività della relativa domanda di

risarcimento dei danni, della quale risulta ben consapevole lo stesso
ricorrente, che assume di averla formulata implicitamente in primo
grado, senza al riguardo fornire ulteriori elementi, né potendosi
accedere alla tesi del Majer di ammissibilità di tale domanda nuova,
fondandosi la stessa su eventi preesistenti (nei quali non può
ricomprendersi, come sostenuto dal ricorrente, la dedotta ammissione
del Lovato in secondo grado), e rilevandosi, altresì, che, all’evidenza, la
Corte territoriale ha adottato la sua decisione sul punto sulla base della
ragione più liquida (difetto di prova dei lamentati danni).
5. Con il quarto motivo, rubricato “sui vizi delle opere eseguite e sui
danni derivati per rimediarvi, motivazione insufficiente e
contraddittoria ex art. 360 1° co n. 5 c.p.c.”, il ricorrente censura la
sentenza impugnata per aver ritenuto non provati “i vizi e le difformità
dedotti dall’appellante sub b) e c), esclusi dalla sentenza non definitiva
n. 1884/03”, essendosi sul punto la Corte di merito limitata ad
affermare che: “Ed invero premesso che i lavori eseguiti dal Lovato
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4. I motivi secondo e terzo, che per connessione possono essere

consistettero nella realizzazione di due locali bagno con antibagno e
nella posa di alcune tramezze divisorie sulla base dell’espletata Ctu
risulta che”, senza null’altro aggiungere, sicché, la motivazione della
sentenza impugnata risulterebbe del tutto apodittica ed insufficiente.
Sostiene il ricorrente che il Tribunale nella sentenza non definitiva,

aveva accertato che effettivamente l’allacciamento dell’acqua calda nel
bagno degli uomini non era stato completato e che tale vizio era stato
sommariamente rimediato dalla P.&P. ma non aveva ritenuto di
considerare detto vizio né in relazione alla quantificazione delle spese
di ripristino né in relazione alla determinazione del minor valore
dell’opera, sul rilievo che non era emerso quando il relativo incarico
sarebbe stato conferito all’appaltatore.
In relazione poi al vizio relativo all’inidoneo scarico delle acque
bianche della cucina e del lavello del bancone bar nella sottostante
vasca biologica di raccoglimento, assume il ricorrente che dalle
risultanze istruttorie (foto e deposizioni testimoniali) emergerebbe il
conferimento del relativo incarico al Lovato e l’avvenuta contestazione
del vizio.
5.1. Il motivo è fondato, in base all’assorbente rilievo – tale ritenuto
anche dal Majer – che la motivazione della sentenza impugnata sulla
questione all’esame risulta parzialmente omessa, sicché la stessa risulta
palesemente incompleta ed inidonea a rendere conto in modo
appagante del percorso logico e argomentativo seguito dalla Corte di
merito e posto a fondamento della statuizione adottata sul punto.
6. Con il quinto motivo rubricato “sul riconoscimento dei vizi
dell’opera, violazione/falsa applicazione degli a.rtt. 1668 e 2058 c.c.,
impugnazione ex art. 360, I comma n. 3 c.p.c.”, si censura la
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espressamente richiamata nella sentenza impugnata in questa sede,

quantificazione dei danni operata dalla Corte di merito con riferimento
al dislivello della pavimentazione dell’antibagno (cd. bagno azzurro) e
alla copertura in cemento di un pozzetto nel bagno principale (cd.
bagno bianco).
6.1. Il motivo va disatteso, risultando le censure proposte generiche e

7. Con il sesto motivo, rubricato “sulla richiesta di pagamento di lavori
extra preventivo, motivazione insufficiente e contraddittoria
impugnazione ex art. 360, I comma n. 5 c.p.c.”, il ricorrente lamenta
che la Corte di merito, confermando sul punto la sentenza di primo
grado, abbia escluso “lo stralcio”, dalla somma riconosciuta al Lovato,
degli importi (€ 836,66) relativi ai lavori non previsti nel progetto
originario e comunque atti ad arginare i vizi dell’opera dell’appaltatore.
7.1. Il motivo va disatteso concernendo lo stesso, in sostanza,
questioni di fatto, non ammissibili in sede di legittimità.
8. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto per quanto di ragione con
riferimento al quarto motivo, come sopra precisato; la sentenza
impugnata va, quindi, cassata in relazione e la causa va rinviata, anche
per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di
Venezia, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie, per quanto di ragione e nei limiti di cui in
motivazione, il ricorso; cassa in relazione la sentenza impugnata e
rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità,
alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
Civile della Corte Sup ema di Cassazione, il 1° dicembre 2015.

comunque attinenti a questioni di fatto inammissibili in questa sede.

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