Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10403 del 20/05/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 10403 Anno 2015
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: GIANCOLA MARIA CRISTINA

SENTENZA

sul ricorso 130-2008 proposto da:
NASELLI

VINCENZO

(c.f.

NSLVCN44H02F611H),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. MIRABELLO
18, presso l’avvocato MARIA LUISA JAUS RICHIELLO,

A

Data pubblicazione: 20/05/2015

che lo rappresenta e difende, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –

2015

contro

577

COMUNE DI MONTEROTONDO;
– intimato –

a

1

sul ricorso 4428-2008 proposto da:
COMUNE DI MONTEROTONDO

(P.I.

80140110588),

in

persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA C. FRACASSINI 18, presso
l’avvocato ROBERTO VENETTONI, che lo rappresenta e

e ricorso incidentale;
– controri corrente e ricorrente incidentale contro

NASELLI VINCENZO;

avverso la sentenza n.

intimato

1058/2007 della CORTE

D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/03/2015 dal Consigliere Dott. MARIA
CRISTINA GIANCOLA;
udito,

per

il ricorrente,

l’Avvocato UMBERTO

RICHIELLO, con delega, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso principale, il rigetto dell’incidentale;

difende, giusta procura a margine del controricorso

udito, per il controricorrente e ricorrente
incidentale, l’Avvocato GIOVANNI BORRELLI, con
delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso
principale, accoglimento dell’incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha

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concluso per, previa riunione, accoglimento del
ricorso principale (cass. 349/07), rigetto

dell’incidentale (cass. sent. 22923/13).

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 4.01.1988, Alda Barucchi, alla quale nel corso del
giudizio succedeva il figlio ed erede Vincenzo Naselli, premesso di essere proprietaria di

economica e popolare, era stato occupato in via d’urgenza il 30.04.1980 dal Comune di
Monterotondo, il quale, senza emanare il decreto di espropriazione, aveva realizzato la
prevista opera nel corso del quinquennio di occupazione autorizzata (con provvedimento n.
5 del 5.02.1980) e così acquisito per accessione invertita la proprietà del suo suolo,
chiedeva al Tribunale civile di Roma la condanna del suddetto ente locale al risarcimento
del danno subito nonché l’attribuzione dell’indennità di occupazione legittima.
Con sentenza n. 3904 del 4.02.2003 il Tribunale di Roma, nel contraddittorio delle parti ed
anche in base all’esito delle espletate CTU, accertata l’illecita occupazione acquisitiva alla
scadenza del periodo di occupazione legittima (30.04.1985), condannava il convenuto
Comune di Monterotondo al risarcimento del danno con la rivalutazione e gli interessi dal
30 aprile 1985 e dichiarava la propria incompetenza in ordine alla domanda per l’ indennità
di occupazione legittima.
Con sentenza n. 1058 del 10.10.2006-5.03.2007 la Corte di appello di Roma rigettava
l’appello principale del Comune e l’appello incidentale del Naselli, volto al conseguimento
di più consistente risarcimento per il danno da perdita del bene; in accoglimento, invece,
della domanda riproposta dal medesimo Naselli, determinava in E 4.927,42 l’indennità di
occupazione legittima a lui dovuta, disponendone il deposito presso la Cassa Depositi e
Prestiti, con gli interessi legali maturati, sulle singole annualità, da ciascuna scadenza
annuale, come specificato in motivazione, fino alla data del deposito
La Corte territoriale osservava e riteneva anche che:

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un terreno, esteso mq. 770, che, per la realizzazione di un programma di edilizia

dovevano essere disattesi sia il motivo dell’appello principale del Comune, che
atteneva all’accertata natura edificabile del terreno occupato ed acquisito, urbanisticamente
incluso in Zona PEEP, ed alla stima del dovuto risarcimento, e sia l’appello incidentale del

con criteri rigorosi e con documentate analisi, applicando il doppio metodo
comunemente in uso, quello sintetico-comparativo e quello analitico ricostruttivo,
mediando, poi, i conseguiti risultati, il C.T.0 aveva determinato il valore venale del
terreno fatto oggetto di occupazione in £. 76.187.000 con riferimento al 30 aprile 1985,
data di scadenza del periodo di occupazione legittima, fissata in cinque anni dalla data di
inizio dell’occupazione (30 aprile 1980), esclusa la proroga di cinque anni disposta
successivamente dal Comune con delibera poi annullata dal TAR del Lazio. Il riferimento
era corretto e conforme al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità;
sulla base del valore venale di £. 76.187.000, aggiungendo il reddito dominicale
rivalutato (£. 130.954), dividendo il tutto per due e applicando la maggiorazione del 10%
ex comma 7 bis, art. 5 bis L. n. 359 del 1992, il risarcimento del danno era stato
correttamente determinato in £. 41.980.000, pari ad € 21.690,00, così arrotondati;
il Tribunale aveva attribuito su detta somma la rivalutazione dal 30 aprile 1985, data
del perfezionamento della fattispecie acquisitiva, fino alla data della sentenza. Il Comune
aveva contestato la correttezza della pronunzia, ma la censura era palesemente infondata
per la semplice ragione che il credito, essendo di natura risarcitoria e quindi di valore, era
naturalmente soggetto a rivalutazione;
l’indennità di occupazione legittima andava liquidata con il noto criterio
dell’applicazione degli interessi legali vigenti all’epoca, sulla somma corrispondente alla
indennità virtuale di esproprio, dunque utilizzando la somma calcolata dal C.T.U. come
risarcimento del danno da accessione invertita (£. 41.980.000), decurtata dell’apportata (

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Naselli inerente anch’esso alla stima, ma per ragioni di segno opposto;

ex cit. comma 7bis dell’art. 5 bis della legge n. 359 del 1992) maggiorazione del 10%, ma
escludendo la riduzione del 40%, prevista dal primo comma di detto articolo, in ragione del
fatto che il Comune non aveva mai offerto al Naselli un risarcimento congruo in rapporto

ogni anno di occupazione spettava la somma di £ 1.908.163, pari al 5% (tasso legale
vigente nel periodo 1980/1985) e, quindi, complessivamente, per cinque anni, la somma di
£. 9.540.817, pari ad € 4.927,42. Sulle singole annualità, da ciascuna scadenza annuale,
spettavano gli interessi legali fino al saldo.
Avverso questa sentenza il Naselli ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un
motivo, illustrato da memoria e notificato il 19-21.12.2007 al Comune di Monterotondo,
che il 7-8.02.2008 ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale fondato
su un motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi
principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza.
A sostegno del ricorso principale il Naselli denunzia” Violazione o falsa applicazione di
norma di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.).”, dolendosi del rigetto del suo appello incidentale e
della liquidazione del risarcimento da c.d. occupazione acquisitiva in base a criteri
riduttivi, non commisurati al valore venale pieno del suo terreno edificabile, occupato ed
ablato.
Formula conclusivamente il seguente quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.,
applicabile ratione temporis <>

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al valore stimato in questa sede. Si otteneva così la somma di £ 38.163.270 e pertanto, per

Col ricorso incidentale il Comune di Monterotondo deduce “Violazione e falsa
applicazione dell’art. 1224 c.c. in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.”
Formula il seguente quesito di diritto<>, il che, per quanto
detto, nella specie non si è verificato.

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da occupazione acquisitiva debba considerarsi debito di valuta e se, conseguentemente, a

L’impugnazione incidentale deve, invece, essere disattesa, atteso l’orientamento
giurisprudenziale ormai consolidatosi secondo cui il risarcimento del danno da
occupazione acquisitiva integra debito di valore, come tale soggetto ad automatica

15604 del 2014).
Conclusivamente si deve accogliere il ricorso principale, respingere l’incidentale e cassare
in parte qua l’impugnata sentenza. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, si
può decidere la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., e determinare il risarcimento
dovuto al Naselli per la perdita del terreno acquisito dall’Amministrazione, nella maggiore
somma capitale di € 39.347,30, mantenendo ferme rispetto ad essa le statuizioni
accessorie inerenti alla rivalutazione del credito ed agli interessi legali nonché le adottate
statuizioni sulle spese dei due gradi di merito del giudizio. L’esito del giudizio di
legittimità giustifica la condanna del Comune di Monterotondo al pagamento delle relative
spese in favore del ricorrente, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, respinge l’incidentale e decidendo
nel merito determina il risarcimento dovuto al Naselli nella maggiore somma capitale di €
39.347,30, oltre rivalutazione ed interessi legali. Mantiene ferme le statuizioni sulle spese

rivalutazione (cfr anche Cass. n.4070 del 2003; n. 9410 del 2006; n. 22923 del 2013; n.

adottate nei precedenti due gradi del giudizio e condanna il Comune di Monterotondo al
pagamento, in favore del Naselli, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in €
5.000,00 per compenso ed in € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli
accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2015

D E PO S I -TATO

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