Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10403 del 20/04/2021

Cassazione civile sez. I, 20/04/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 20/04/2021), n.10403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12587/2019 proposto da:

K.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Interlenghi Renzo, giusta procura speciale allegata al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, (c.f. (OMISSIS)), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi n.

12, presso l’avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 10/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. Paola Vella.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Ancona ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino pakistano K.A., nato a (OMISSIS), avverso il diniego, da parte della competente Commissione territoriale, del riconoscimento dello status di rifugiato, o in subordine della protezione sussidiaria o in via gradata di quella umanitaria.

1.1. Avverso detta decisione il K. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Il Ministero intimato non ha svolto difese, costituendosi solo per l’eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

2. Il ricorso non presenta una compiuta esposizione sommaria dei fatti di causa, ex art. 366 c.p.c., n. 3) – funzionale alla comprensione dei motivi e alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass. 17036/2018, 10072/2018, 7025/2020) – poichè si limita ad offrire una sintetica ricostruzione dei fatti processuali, mentre quelli sostanziali vengono riferiti in modo frammentario, all’interno dei singoli motivi (con una tecnica espositiva invero analoga a quella adottata nel decreto impugnato).

2.1. In ogni caso, sulle singole censure si osserva quanto segue.

3. Con il primo motivo si denunzia la violazione dell’art. 106 Cost., comma 2 e del D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 4-bis (convertito dalla L. n. 46 del 2017), poichè l’udienza di comparizione si è tenuta dinanzi ad un G.O.T. – il quale ha concesso termine per il deposito di documenti e rimesso le parti dinanzi al collegio – nonostante presso il Tribunale di Ancona non fosse stato istituito l’Ufficio per il Processo in materia d’immigrazione (cd. UPI), aspetto organizzativo, questo, ritenuto (erroneamente) imprescindibile affinchè un giudice onorario possa svolgere le funzioni attribuite su delega dal magistrato professionale, per il compimento di singoli atti istruttori.

3.1. La censura non merita accoglimento, a fronte del consolidato orientamento di questa Corte per cui, “in tema di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia svolto attività processuali e abbia poi rimesso la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione, in quanto l’estraneità di detto giudice al collegio non assume rilievo a norma dell’art. 276 c.p.c., dato che, con riguardo ai procedimenti camerali, il principio di immutabilità del giudice non opera con riferimento ad attività svolte in diverse fasi processuali” (Cass. 7878/2020).

3.2. Tale principio è stato ripetutamente affermato anche con riguardo alla ben più pregnante attività di audizione del ricorrente, sul rilievo che “D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, recante la riforma organica della magistratura onoraria, consente ai giudici professionali di delegare, anche nei procedimenti collegiali, compiti e attività ai giudici onorari, compresa l’assunzione di testimoni, mentre l’art. 11 del medesimo D.Lgs., esclude l’assegnazione dei fascicoli ai giudici onorari solo per specifiche tipologie di giudizi, tra i quali non rientrano quelli di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis” (Cass. 3356/2019, 4887/2020, 23983/2020, 30022/2020, 24/2021); peraltro, esso ha trovato definitiva consacrazione in una recente pronuncia delle Sezioni Unite, la quale ha anche specificato che il termine “trattazione” di cui al D.L. n. 13 del 2017, art. 3, comma 4-bis, è di per sè suscettibile di accezione ampia e “comprende certamente l’audizione del richiedente asilo e l’attività istruttoria in generale” (Cass. Sez. U., 5425/2021).

4. Il secondo mezzo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8, per avere il Tribunale valutato gli allegati atti persecutori in base al criterio della loro frequenza, piuttosto che della loro natura.

4.1. La censura è inammissibile, poichè – a fronte della puntuale motivazione sviluppata a pag. 6 del decreto (ove il fatto che il ricorrente, pur avendo allegato di essere affiliato politicamente, ha riferito di un solo evento talmente grave da fargli temere per la sua vita o incolumità, viene considerato accanto ad ulteriori aspetti, come la stessa inattendibilità del racconto) – ridonda nel merito.

5. Inammissibile è anche il terzo motivo – che denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e dell’art. 2697 c.c., in quanto non sarebbero stati adeguatamente valutati l’attestato di partecipazione al gruppo (OMISSIS), il certificato di morte del fratello del ricorrente e la denuncia dello zio – trattandosi della valutazione del materiale istruttorio.

6. Con il quarto mezzo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3 e 8, essendo stato il ricorrente ritenuto non credibile senza che fosse sottoposto a nuova audizione per eventuali chiarimenti.

6.1. La censura è inammissibile per difetto di specificità, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui, nei giudizi in materia di protezione internazionale, il giudice non ha l’obbligo di disporre l’audizione del ricorrente che sia stato già sentito dinanzi alla competente Commissione territoriale, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (purchè sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile”; con la precisazione che tale corredo esplicativo dell’istanza di audizione deve risultare anche dal ricorso per cassazione, in assolvimento dell’onere di autosufficienza (ex multis, Cass. 8931/2020, 21584/2020, 22049/2020, 24444/2020, 25312/2020, 25439/2020, 27274/2020; conf., da ultimo, Cass. 2450/2021).

7. Il quinto motivo adduce la violazione degli artt. 112,132,156 c.p.c., in quanto la credibilità non sarebbe stata valutata sull’effettivo contenuto delle dichiarazioni

8. Con il sesto si denuncia analogamente violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, “per aver ritenuto insussistente la violenza indiscriminata e la vulnerabilità alla luce delle fonti riportate e nonostante la presenza di cellule terroristiche silenti che attendono il momento propizio per colpire”.

9. Entrambe le censure sono inammissibili – analogamente al terzo motivo – perchè attengono a valutazioni di merito, insindacabili in questa sede, essendo evidente che sottoporre a verifica la sufficienza o razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass. Sez. U., 28220/2018; Cass. 1229/2019, 27033/2018, 9356/2017).

9.1. D’altro canto, l’anomalia motivazionale denunciabile in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4, è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. Sez. U., 8054/2014, 34474/2019, 20867/2020), sia perchè la contestazione della persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non più censurabile secondo il nuovo parametro di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), sia perchè con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, contrapponendovi le proprie, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità (ex plurimis Cass. 11863/2018, 29404/2017, 16056/2016).

10. Segue il rigetto del ricorso senza statuizione sulle spese, in assenza di difese dell’intimato.

11. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater (Sez. U., 4315/2020).

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA